Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 6 novembre 2014
Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 21-bis dell'art. 11, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi', i contenuti e le modalita' di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'art. 11, comma 21-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, di seguito denominato «decreto-legge».
 
Art. 2
Presupposti e requisiti

1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo riconosce, con proprio decreto, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui all'art. 11, comma 21-bis, del decreto-legge.
2. I presupposti e i requisiti consistono:
a) nella evidente peculiarita' in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificita' della fondazione nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
b) nella funzione e rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacita' della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attivita' lirico-sinfonica in ambito internazionale;
c) nella eccezionale capacita' produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati nel rispetto dell'art. 11, comma 18, del decreto-legge;
d) nei rilevanti ricavi propri provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale;
e) nel significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonche' dalla capacita' di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;
f) nel conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, per i tre esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale.
3. Il riconoscimento di cui al presente decreto non puo' intervenire nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche per le quali sia stato approvato il piano di risanamento ai sensi dell' art. 11, comma 2, del decreto-legge, se non a seguito della approvazione del bilancio di esercizio dell'ultimo anno del triennio di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge.
 
Art. 3
Procedimento per il riconoscimento
delle forme organizzative speciali

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 2 presentano, in prima applicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita istanza per ottenere il riconoscimento della forma organizzativa speciale. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro i successivi quarantacinque giorni, ed in prima applicazione entro il 31 ottobre 2014, provvede con proprio decreto motivatamente sull'istanza di riconoscimento. Il riconoscimento delle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale e' aggiornato triennalmente, anche nei confronti delle fondazioni gia' riconosciute, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, all'esito del procedimento, puo' altresi' assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'art. 4. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si provvede all'approvazione dello statuto contestualmente al riconoscimento della forma organizzativa speciale.
 
Art. 4
Adeguamento degli statuti delle fondazioni
dotate di forme organizzative speciali

1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente decreto e, in prima applicazione, entro il 31 dicembre 2014.
2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a cio' deputato, prevede:
a) organi di amministrazione e di controllo quali previsti dall'art. 11, comma 15, del decreto-legge, anche in deroga alla lettera a), numeri 2) e 3), del medesimo comma 15. Negli organi di indirizzo sono comunque rappresentati i soci fondatori di diritto;
b) la partecipazione dei soci fondatori privati in deroga alla lettera a), numeri 2) e 3), e b) del comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge, ma comunque in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione;
c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalita' culturali dell'ente.
 
Art. 5
Prerogative

1. L'assegnazione del contributo statale a favore della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale, purche' non rientrante nella fattispecie di cui al comma 1 dell' art. 11 del decreto-legge, e' determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, in considerazione della attivita' realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attivita' del triennio successivo corredati dei relativi budget preventivi, in ragione di una percentuale stabilita con valenza triennale, a decorrere, in prima applicazione, dall'esercizio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto in caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti. I programmi di attivita' sono sottoposti a verifica successiva del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattivita' della fondazione, il Direttore generale dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attivita' inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attivita', comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. E' fatta salva la facolta' della Direzione generale di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
3. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale contratta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro e' demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorita' vigilanti della compatibilita' economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per piu' di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento. In mancanza di accordo protrattasi per piu' di un anno si procede alla revoca del riconoscimento.
 
Art. 6
Alta vigilanza ministeriale

1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. L'alta vigilanza si estrinseca:
a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione;
c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;
e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3 del presente decreto in caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti.
 
Art. 7
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2014

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 219
 
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