Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 gennaio 2015
Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'artigianato. (Decreto 86986).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;
Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14, della sopra richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'Artigianato" e adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;
Visto l'atto costitutivo di associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, denominata "Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424;
Considerate le finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14, volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;
Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3;
Considerata l'ulteriore necessita' di assicurare ai lavoratori del settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo art. 3 nel rispetto di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 3;
Sentite, nella riunione del 29 maggio 2014 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013;
Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 disposizioni per determinare requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi; criteri e requisiti per la contabilita' dei Fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato e' gestito dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI, dello Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA.
2. I membri degli Organi di cui al comma precedente devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.
 
Art. 2
Requisiti di professionalita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto del FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti Bilaterali di settore.
2. I componenti degli Organi devono aver svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento o indennita'.
 
Art. 3
Requisiti di onorabilita'

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto del FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile;
d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;
e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'Organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni:
a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 3.
 
Art. 4
Criteri e requisiti per la contabilita'

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto del FSBA, il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'.
2. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
6. Il Bilancio consuntivo deve essere costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla relazione dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto.
7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione pluriennale.
8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.
9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.
10. Il bilancio si deve ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato.
11. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore.
12. La relazione dell'Organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del Fondo.
13. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.
 
Art. 5
Controllo sulla gestione e monitoraggio
sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato; in caso di irregolarita' o di inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la sospensione dell'operativita'.
2. Il Fondo e' tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalita' definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attivita', anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.
4. Il sistema deve, altresi', rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della piu' generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.
5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.
6. L'attivita' di monitoraggio prevede presso il Fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di informazioni:
a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attivita' del Fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il Fondo;
c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalita' e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 577
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone