Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 gennaio 2015 |
Criteri e modalita' di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati alle banche da Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il quale tra l'altro stabilisce quanto segue: «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ...» (comma 1, lett. a); «Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1, le banche operanti nei territori di cui all'art. 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2] garanzie dello Stato, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 3); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2009, emanato ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Criteri e modalita' di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi»; Visto il comma 3-bis del citato art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dall'art. 4, comma 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale stabilisce quanto segue: «I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed il conferimento dei poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Vista la convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009, come successivamente modificata, da ultimo in data 2 settembre 2010, tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009; Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del citato art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, introdotto dall'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, alla fissazione dei criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia dello Stato ivi prevista;
Decreta:
Art. 1
1. I finanziamenti accordati alle banche da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati destinati alla ricostruzione o riparazione, anche mediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3-bis, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009. 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. 4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. 5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore. |
| Art. 2
1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto. 3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2015
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 358 |
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