Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2015, n. 24
Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 novembre 1998, n. 514 con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi

1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n, 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive
modificazioni reca:
«Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), si veda nelle note all'art. 2.
- L'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile) reca:
«Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all' articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia»
sono inserite le seguenti: «, di imparzialita'»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto»
sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,
i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i
termini per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'
articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo'
essere proposto anche senza necessita' di diffida
all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il
giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;
d) il comma 5 dell' articolo 20 e' sostituito dal
seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e
10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'
articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di
avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato
articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo
scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali
si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato
articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici,
culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano
fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono
termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente
sostituito e introdotto dal presente articolo."
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni reca: "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa)".
- L'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 reca:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- La legge 13 novembre 2009, n, 172 reca: "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero
complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- Il decreto del Ministro della sanita' 18 novembre
1998, n. 514 concerne: "Regolamento recante norme di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza
del Ministero della sanita'."
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio
2010 reca: "Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
69".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 108 concerne: "Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 2003 reca:
"Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale" e successive modificazioni.
- L'articolo 19 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento
di organizzazione del Ministero della salute) reca:
«Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,
n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero
della salute, e' abrogato.
2. Le strutture organizzative previste dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011
sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia
relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da
concludersi entro il termine massimo di sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo
17, e alla definizione delle relative procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda
fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale
generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali,
individuati con provvedimento del Ministro in relazione
alle competenze prevalenti degli stessi.
4. In relazione al nuovo assetto organizzativo
definito con i decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con
successivo provvedimento del Ministro saranno individuati,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni gli
incarichi di direzione di struttura semplice, di natura
professionale e le funzioni ispettive, di verifica e di
controllo conferibili ai dirigenti delle professionalita'
sanitarie del Ministero della salute.
5. Fino all'adeguamento delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 44, all'assetto organizzativo di cui al presente
decreto, il segretario generale, o un suo delegato,
sostituisce i capi dipartimento nella composizione degli
organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti contenuti
nella normativa vigente ai dipartimenti e alle direzioni
generali di cui al precedente assetto organizzativo, ove
non diversamente previsto, si intendono riferiti al
segretariato generale o alle direzioni generali competenti
per materia in base a un criterio di prevalenza.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Le disposizioni contenute nel presente decreto
entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
reca: "Disciplina transitoria dell'assetto organizzativo
del Ministero della salute".
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Abrogazioni

1. Sono abrogate, per quanto di ragione, le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini fino a novanta giorni dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute di cui al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 737

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 18 novembre
1998, n. 514, modificato dal presente decreto, vedasi nelle
note alle premesse.
- Gli articoli 2 e 4 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241 recano:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell' articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
«Art. 4. (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
 
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