Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2015 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 17 febbraio 2015
Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2014, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR.


LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 17 febbraio 2015;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
Vista la nota n. 128 del 9 febbraio 2015 con la quale e' stata convocata la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 17 febbraio 2015;
Vista la nota con la quale il Presidente della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente della Conferenza delle Regioni ed il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
Uditi nell'odierna seduta i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
Uditi i relatori consiglieri Alfredo Grasselli e Adelisa Corsetti

Delibera
di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le «Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2014, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 17 febbraio 2015.

Il Presidente: Squitieri

I relatori Grasselli - Corsetti
Depositata in segreteria il 24 febbraio 2015

Il dirigente: Prozzo

 
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
REGIONI SUI RENDICONTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO 2014, SECONDO LE
PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE
2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE
2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE
2012, N. 213.

1. Tra le piu' incisive funzioni di controllo successivo sulla gestione delle Autonomie regionali e degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale assegnate alla Corte dei conti dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, la piu' qualificante, in termini di sinergica collaborazione tra organi di controllo interno ed esterno, e' certamente quella introdotta dal combinato disposto di cui ai commi 3 e 4, che ha esteso agli Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le Regioni le procedure previste dall'art. 1, co. 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gia' collaudate nei confronti degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il tratto distintivo principale di tale strumento di raccordo fra i Collegi dei revisori dei conti delle Regioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti puo' cogliersi nella funzione razionalizzatrice delle verifiche sulla sana gestione finanziaria che gli organismi di controllo attuano con forme comuni e coordinate di riesame dei risultati gestionali, cosi' da ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei controlli e costituire, al tempo stesso, garanzia di autonomia; raccordo che trova ulteriore riconoscimento nell'art. 30, l. 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), che sembra attribuire rilevanza comunitaria alla funzione di orientamento esercitata dalla Sezione delle autonomie mediante le linee guida indirizzate ai revisori degli enti territoriali.
A tale ultimo scopo, si coniugano, da un lato, gli effetti prodotti dalle linee di indirizzo operativo adottate dalla Sezione delle autonomie per stimolare l'acquisizione di piu' approfondite conoscenze da parte dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni in ordine ai profili gestionali di maggior impatto finanziario asseverati dai rendiconti dell'esercizio, dall'altro, gli effetti determinati dalla deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR di individuazione dei criteri relativi agli specifici requisiti professionali in materia di contabilita' pubblica richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori da cui sono estratti i componenti dei predetti Collegi di controllo interno (art. 14, comma 1, lettera e, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148).
Tale sinergia operativa deve saper corrispondere alle finalita' di fondo della riforma del sistema dei controlli sulle Autonomie territoriali culminata nel d.l. n. 174/2012, che si compendiano nell'esigenza di garantire il rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio a tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alla "...verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".
2. In questo quadro, il percorso di attuazione del d.l. n. 174/2012 ha visto le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti impegnate in nuovi adempimenti istruttori, il cui momento centrale e' costituito dai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali e dalle allegate relazioni. Ad essi si legano gli altri controlli intestati alle Sezioni regionali (sulla copertura delle leggi di spesa, sul sistema dei controlli interni, sui rendiconti dei gruppi consiliari, sui bilanci preventivi, sulla razionalizzazione della spesa regionale etc.) rivolti a comporre un sistema circolare di riscontri di regolarita' contabile e finanziaria preordinati a ricostruire il quadro gestionale all'interno del quale trovano logica spiegazione i risultati del rendiconto.
La centralita' del giudizio di parificazione trova giustificazione nel suo inserimento nel processo legislativo regionale e, in particolare, nell'ausiliarieta' delle funzioni svolte dalle Sezioni regionali di controllo nei confronti delle Assemblee legislative; ausiliarieta' che si ricollega alla finalita' primigenia della resa del conto, che e' quella di consentire al Consiglio regionale di esercitare il controllo politico sulla gestione delle pubbliche risorse da parte della Giunta.
Il collegamento teleologico tra l'attivita' di parificazione e la legge di approvazione del rendiconto e' ben presente al legislatore che, nel fissare termini omogenei per l'approvazione dei bilanci, ha previsto una disciplina specifica per le Regioni, che al 30 aprile approvano la proposta di Giunta per il rendiconto generale dell'anno precedente e al 31 luglio la approvano mediante legge regionale: il doppio termine e' dettato proprio al fine di consentire la parificazione dei rendiconti generali delle regioni (art. 18, co. 1, lett. b, 23 giugno 2011, n. 118, emendato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126).
In questa prospettiva, le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti regionali devono trovare una loro coerente collocazione funzionale all'interno del ciclo di bilancio, gia' nelle attivita' istruttorie preordinate al giudizio di parificazione, affinche' ne sia pienamente valorizzato il relativo contributo informativo, anche in conformita' al disposto del citato art. 14, d.l. n. 138/2011, secondo il quale i revisori regionali operano in raccordo con le Sezioni regionali di controllo.
In termini operativi, le predette relazioni degli Organi di revisione contabile devono poter essere funzionali alle valutazioni svolte dalle Sezioni regionali nella relazione sul rendiconto, sotto il profilo della conformita' alle regole giuridiche delle operazioni riepilogate nel consuntivo e della ricostruzione del complessivo quadro contabile-finanziario. Tuttavia, in quanto la pronuncia delle Sezioni regionali di controllo si interpone tra l'attivita' di rendicontazione e la legge che approva il rendiconto, allo scopo precipuo di agevolare l'Assemblea legislativa nel controllo del rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni di spesa da parte della Giunta regionale, anche le relazioni del Collegio dei revisori dei conti devono precedere l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.
Sara' cura delle Sezioni regionali di controllo verificare, successivamente alla decisione di parifica, quale seguito sia stato dato alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell'affidabilita' dei conti. A tal fine, gli organi di revisione contabile proseguiranno il monitoraggio condotto sulla base delle presenti Linee guida, desumendo dalla legge di approvazione del rendiconto sia il grado di recepimento delle eventuali osservazioni svolte in sede di parifica nonche' ulteriori modifiche che fossero intervenute rispetto alla proposta di rendiconto presentata dalla Giunta.
Infine, le informazioni raccolte con modelli uniformi su tutto il territorio nazionale, potranno essere utilizzate per l'attivita' di referto al Parlamento sugli andamenti della finanza territoriale.
Nell'ottica di coordinamento e di ottimizzazione dei tempi e delle procedure, la richiesta di dati alle Regioni viene cosi' inserita all'interno di una procedura che consente alle diverse articolazioni della Corte dei conti di elaborare i dati raccolti ai fini di rispettiva competenza, fatti salvi gli ulteriori strumenti istruttori che le Sezioni regionali riterranno di affiancare per le loro specifiche finalita' conoscitive, senza duplicazioni di richieste alle amministrazioni regionali.
Le presenti Linee guida costituiscono supporto operativo anche per le Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalla sentenza n. 23/2014 della Corte costituzionale, potranno utilizzarle nel rispetto degli ordinamenti giuridici e degli specifici regimi di autonomia differenziata. In tale ottica, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti potra' essere indicata, a cura delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la normativa eventualmente applicata negli specifici regimi di autonomia differenziata in luogo di quella citata nel testo.
3. Al pari dello scorso anno, i nuovi schemi di relazione sui consuntivi regionali per l'esercizio 2014 sono strutturati in questionari a risposta sintetica da compilare on line mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilita' Territoriale), anche da parte dei responsabili degli Uffici regionali in mancanza di operativita' dei Collegi di revisione.
In ordine alle modalita' di gestione della relazione-questionario, il sistema ConTe e' composto da due macro funzioni distinte: la parte "Quesiti", dedicata a alle informazioni a carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte "Quadri contabili", dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.
La parte "Quesiti", suddivisa in sette sezioni, compendia i tratti caratteristici di particolari profili gestionali idonei, potenzialmente, ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
La parte "Quadri contabili", invece, e' destinata ad implementare la banca dati contabili e si articola in vari quadri, la cui compilazione alimenta una serie di prospetti di sintesi che caratterizzano la situazione economico-finanziaria dell'ente. Sara' consentito compilare o modificare ciascuna sezione di questa parte del questionario anche in tempi diversi, salvando a piu' riprese i dati immessi al fine di memorizzarli provvisoriamente prima dell'invio finale ("Validazione"). Sara' disponibile anche una funzione di annullamento dell'invio effettuato ("Annulla Validazione"), per permettere l'integrazione/rettifica dei dati.
La parte "Quesiti" del questionario, e' articolata come di seguito indicato:
la prima sezione (Domande preliminari) mira a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario;
la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) e' volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche in materia di gestione del personale ovvero di una non corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze della gestione finanziaria;
la terza sezione (Gestione contabile - Altri dati contabili - Fondo cassa) contiene alcune verifiche in ordine all'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio di competenza, al fondo di cassa, alla consistenza patrimoniale, agli obblighi di comunicazione ed alle contabilita' speciali. La sezione contiene alcuni dati integrativi relativi alle Regioni in sperimentazione (Fondo pluriennale applicato, di parte corrente e in conto capitale);
la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) e' intesa a ricostruire lo stock del debito e ad analizzare la sua composizione, con attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento;
la quinta sezione (Organismi partecipati - quesiti) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e societa' partecipate;
la sesta sezione (Patto di stabilita') contiene domande dirette a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dal Patto di stabilita' interno per il 2014;
la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione.
La parte "Quadri contabili" del questionario e' caratterizzata dalla raccolta dei soli dati contabili dell'ultimo triennio, e i quadri di sintesi privilegiano la rappresentazione dei risultati di consuntivo distinti nelle seguenti Sezioni:
VIII.1-2-3 Andamento delle entrate e delle spese nel triennio considerato;
VIII.4 Andamento generale dei risultati di amministrazione nel triennio considerato;
VIII.5 Andamento degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilita' speciali;
VIII.6 Analisi delle contabilita' speciali, distinte per competenza e cassa;
VIII.7 Analisi della gestione dei residui attivi e passivi;
VIII.8 Analisi del contenimento delle spese;
VIII.9 Andamento del conto del patrimonio e relativo aggiornamento degli inventari;
VIII.10-11 Analisi dell'indebitamento, degli strumenti di finanza derivata e del rispetto del vincolo di indebitamento;
VIII.12 Andamento dell'indebitamento degli enti del Servizio sanitario regionale;
VIII.13 Analisi delle erogazioni di cassa e dei contenziosi giudiziari in materia sanitaria;
VIII.14 Analisi del bilancio sanitario consolidato;
IX.1-2-3-4 Organismi partecipati: dati anagrafici e di partecipazione; dati di bilancio dell'organismo partecipato; dati contabili dell'ente partecipante; affidamenti;
X. (Note) Dedicata all'inserimento di informazioni integrative e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nella Sezione VIII.
Nell'ottica della semplificazione e della riduzione delle richieste informative, i dati gia' noti al sistema saranno automaticamente precompilati negli appositi quadri del questionario, in modo da evitare una duplice richiesta di dati agli Organi di revisione contabile. Allo stesso modo, ove possibile, saranno acquisiti da altra fonte i dati che attualmente sono gia' oggetto di invio ad altri soggetti da parte degli enti in ottemperanza a specifici obblighi di legge e raccolti in specifiche banche dati (dati sul Patto di stabilita' interno, sulle spese di personale etc.).
In ordine alle modalita' di gestione del questionario, lo schema di relazione presenta una forma sufficientemente flessibile ed aperta, tale da consentire ai destinatari (che nelle more della effettiva operativita' dei Collegi dei revisori possono essere individuati nei Responsabili degli uffici bilancio e finanze della Regione) di integrare adeguatamente la risposta sintetica con l'esplicazione circostanziata di ogni utile chiarimento in proposito. La possibilita' di fornire ulteriori delucidazioni e' prevista anche per la parte dei "Quadri contabili", la cui sezione X "Note" e' dedicata ai chiarimenti che si rendano necessari e che non sono riportabili nei quadri a contenuto esclusivamente numerico. Per gli enti ad autonomia differenziata, gli appositi quadri riservati ai chiarimenti saranno utili ad indicare anche la normativa eventualmente applicata in luogo di quella citata nel testo.
4. Profili operativi
Per le molteplici finalita' cui sono preordinate le verifiche della Corte che si basano sulle informazioni contabili delle Regioni e, in particolare, il giudizio di parificazione, la seconda parte del questionario, nel supporto informatico, si articola in due distinte fasi temporali:
1. nella fase preconsuntivo sono inseriti i dati relativi al rendiconto approvato dalla giunta;
2. nella fase rendiconto definitivo sono inseriti i dati relativi al rendiconto approvato con legge regionale.
Per agevolare il compito degli Organi di revisione, il sistema prevede il riversamento automatico dei dati dalla fase provvisoria a quella definitiva, all'atto dell'apertura di questa seconda fase da parte degli amministratori di sistema, sicche' i compilatori dovranno soltanto confermare i dati della precedente fase contabile, senza doverli nuovamente inserire, salva la possibilita' di procedere a rettifiche, ove necessario.
I dati contabili sono richiesti in serie storica. In sede di compilazione on line, il sistema visualizza i quadri contabili con riferimento alle singole annualita'. Le informazioni relative a quelle precedenti, ove gia' inserite e validate come da rendiconto approvato dal Consiglio regionale, risulteranno precompilate, fatta salva la possibilita' di apportare le necessarie correzioni e/o integrazioni.
Si evidenzia che la relazione-questionario, che sara' resa disponibile on line nei tempi tecnici necessari, previa comunicazione agli utenti da parte della Sezione delle autonomie, potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per esigenze legate allo sviluppo del software.
Per procedere alla compilazione della relazione-questionario, occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line, selezionare il link "Controllo e Referto" e, successivamente, selezionare il sistema ConTe (Contabilita' Territoriale).
Per gli utenti gia' registrati sul sistema SIQuEL non sara' necessario effettuare una nuova registrazione; gli stessi potranno accedere direttamente al sistema ConTe.
Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sara' necessario eseguire prima la registrazione nel sistema GET - Gestione Enti Territoriali (all'interno dell'Area "Controllo e Referto"). Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza (Presidente del collegio dei revisori - PCR; Collaboratore del collegio dei revisori - CCR; Responsabile Organismi Partecipati - ROP; Responsabile Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione - RSF) e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare sia su ConTe sia su SIQuEL. Al riguardo, si sottolinea che per i citati profili ROP e RSF l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da una diretta corrispondenza con i profili professionali contemplati dall'assetto organizzativo dell'ente stesso.
Con riferimento agli Organismi Partecipati, si fa presente che le informazioni richieste nella sezione IX della parte "Quadri contabili" (dati anagrafici e di partecipazione dati di bilancio dell'organismo partecipato, dati contabili dell'ente partecipante ed affidamenti), devono esser inserite nel sistema SIQuEL, ove e' operativa una specifica banca dati per gli Organismi partecipati dagli enti territoriali (Regioni ed Enti locali). E' in corso un piano di razionalizzazione e di semplificazione della stessa banca dati, all'esito del quale le informazioni richieste saranno allineate ai contenuti della richiamata sezione IX. In attesa della completa revisione, i dati saranno comunque acquisiti con le consuete modalita' per essere poi riversati, in automatico, nella nuova versione della banca dati degli Organismi partecipati.
L'accesso al sistema SIQuEL e' parimenti necessario per fornire i dati di dettaglio relativi agli strumenti di finanza derivata (sezione VIII della parte Quadri Contabili, tabella 8.10.5).
All'interno del sistema ConTe saranno fornite le indicazioni necessarie per accedere alle predette banche dati, oltre ai riferimenti per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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