IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; l'art. 165, comma 7-bis, che prevede che per le infrastrutture strategiche il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata di questo Comitato secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 5, terzo e quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione del comma 7-bis deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 12, comma 1, tra l'altro sostituisce il comma 8-sexiesdecies dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevedendo che, per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies del medesimo art. 13, i rapporti convenzionali stipulati da Treno Alta Velocita' S.p.A. (da ora in avanti «TAV S.p.A.») con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano, senza soluzione di continuita', con Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti «RFI S.p.A.»); Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita' che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare: il comma 232, che: individua i requisiti per i progetti da realizzare per lotti costruttivi; individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte di questo Comitato; precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria; il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera; il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 76, dispone che, tra le altre, la tratta Brescia - Verona - Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191/2009 e che questo Comitato puo' approvare i relativi progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere, autorizzando a tal fine la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029, per un totale di 1.800 milioni di euro; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11, che, all'art. 36, individua le modalita' di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006; Visto l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che prevede: al comma 1 che, per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, sia incrementato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per complessivi 3.890 milioni di euro; al comma 2 che, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia finanziato, a valere sulle risorse di cui al comma 1, tra altri interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, un ulteriore lotto costruttivo dell'asse Asse AV/AC Verona Padova; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo Programma delle opere strategiche», nonche' il relativo allegato 1, che include nell'ambito dei sistemi ferroviari l'«Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 94 (G.U. n. 219/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova», limitatamente alle tratte di 1^ fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, con un limite di spesa di 3.333 milioni di euro; Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, alla voce «infrastruttura asse ferroviario Corridoio 5 LYON-K», include l'intervento «Tratta AV/AC Verona Padova»; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che conferma, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», alla voce «Infrastruttura Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-K», l'intervento «Tratta AV/AC Verona Padova», con un costo di 5.130 milioni di euro; Vista la nota 6 ottobre 2014, n. 38733, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova», limitatamente alle tratte di 1^ fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova; Vista la nota 7 ottobre 2014, n. 38953, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Tratta AV/AC Verona Padova. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio»; Vista la nota 8 ottobre 2014, n. 39141, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato ulteriore documentazione istruttoria; Vista la nota 22 ottobre 2014 n. 41483, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) con nota del 16 ottobre 2014, n. 4385, ad integrazione della succitata relazione istruttoria; Vista la nota di sintesi consegnata nel corso della riunione preparatoria del 6 novembre 2014, e assunta al protocollo del DIPE al n. 4690, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinnova la proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento in esame; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: che l'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova», rientra tra i sistemi ferroviari del Corridoio plurimodale padano, che include l'«Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)»; che tale corridoio infrastrutturale include i progetti ferroviari relativi al «nodo di Verona», alla tratta «AV/AC Venezia - Trieste» e alla «tratta veneta dell'asse AV/AC Milano - Venezia - Trieste» in cui e' compreso il «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova», e in particolare le tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova, oggetto di esame; che questo Comitato, con la citata delibera n. 94/2006 ha approvato, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova» limitatamente alle tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova; che tale approvazione non ha compreso la tratta di seconda fase «Variante di Vicenza» (tratta tra Montebello Vicentino e Grisignano di Zocco); che il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.; che il contraente generale e' il Consorzio Iricav Due; che con l'emanazione del decreto-legge n. 7/2007, ai sensi dell'art. 13 comma 8-quienquiesdecies, le concessioni rilasciate dall'Ente Ferrovie dello Stato in favore della TAV in data 7 agosto 1991 per la progettazione e costruzione delle tratte Verona - Padova e Milano - Genova (c.d. asse orizzontale) sono state revocate; che la stessa norma, per effetto della revoca, ha determinato anche lo scioglimento della Convenzione - e successivi atti aggiuntivi - stipulati negli anni 1991 e 1992 tra TAV S.p.A. ed il General Contractor Iricav Due per la tratta di interesse Verona - Padova; che tale Convenzione tra TAV ed Iricav Due e' stata in seguito ripristinata con l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112/2008; che la tratta veneta dell'asse ferroviario AV/AC Milano-Venezia-Trieste e' stata inclusa nel secondo atto aggiuntivo del 6 novembre 2009 all'Intesa Generale Quadro tra lo Stato e la Regione Veneto, ed e' stata confermata nell'Intesa Generale Quadro in data 16 giugno 2011; che, oltre alla carenza di risorse destinate alla progettazione, un ulteriore motivo di ritardo della contrattualizzazione tra RFI S.p.A. e il contraente generale della tratta Verona - Padova, dopo l'approvazione da parte di questo Comitato della prima fase, e' stato l'instaurazione da parte di Iricav Due di vari contenziosi, l'ultimo dei quali, iniziato a febbraio 2007, si e' concluso con lodo in data 26 marzo 2012; che a maggio 2012 il consorzio Iricav Due ha chiesto che RFI S.p.A. desse esecuzione alla Convenzione originaria del 1991 e trasmettesse alla stessa Iricav Due il progetto preliminare approvato da questo Comitato per consentire al medesimo contraente generale la redazione del progetto definitivo; che, con note del 20 gennaio, 13 maggio, 12 e 16 giugno e 7 luglio 2014, il Consorzio Iricav Due ha sottolineato che il progetto preliminare della tratta AV/AC Verona-Padova (opere di prima fase) approvato con la citata delibera n. 94/2006 assicura piena funzionalita' nel suo insieme all'intera linea, e ha chiesto, considerato che l'art. 1, comma 76, della legge n. 147/2013, oltre a consentire l'attuazione di alcune opere, tra cui quella in esame, per lotti costruttivi, destina a tal fine un finanziamento annuale dal 2015 al 2029, l'autorizzazione alla elaborazione del progetto definitivo delle tratte gia' approvate da questo Comitato, per il quale ha dichiarato essere disponibili sufficienti risorse; che il 29 luglio 2014 e' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza, con il quale sono stati concordati gli sviluppi progettuali relativi anche all'attraversamento del territorio vicentino da parte della linea AV/AC Verona Padova; che il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la citata delibera n. 94/2006 sugli immobili interessati alla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova», limitatamente alle tratte di prima fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, e' scaduto in data 7 novembre 2013, a distanza di 7 anni dalla registrazione della suddetta delibera da parte della Corte dei conti; che il soggetto aggiudicatone RFI S.p.A., con nota 31 marzo 2014, ha: richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con urgenza alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per le predette tratte ferroviarie; evidenziato che l'importo di euro 762.450, quale indennita' per il risarcimento del danno eventualmente cagionato in conseguenza della reiterazione del vincolo espropriativo, indicato dalla stessa RFI nella «Istruttoria sulle indennita' da corrispondere per la reiterazione del vincolo espropriativo» inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 settembre 2013 e quantificato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e' ricompreso nel quadro economico del primo lotto costruttivo della Tratta AV/AC Verona Padova; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che sussistono i presupposti, ai sensi degli articoli 10 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165 comma 7-bis del decreto legislativo n. 163/2006, per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio anche alla luce delle seguenti motivazioni: l'opera e' stata annoverata dal Governo tra quelle da realizzare per lotti costruttivi, ai sensi dell'art. 1, comma 76 della citata legge n. 147/2013, con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191/2009, in modo da consentirne la celere attuazione anche nelle more del completo reperimento delle risorse necessarie; il progetto preliminare, approvato con la citata delibera n. 94/2004, mantiene inalterata la sua validita'; si tratta della prima reiterazione, resasi necessaria per le circostanze su indicate; la reiterazione dei vincolo preordinato all'esproprio e' indispensabile e urgente poiche', qualora non si procedesse, le aree interessate dall'intervento potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto piu' oneroso realizzare l'opera in questione; Considerato anche che l'art. 3, comma 2, lett. b) del citato decreto-legge n. 133/2014 prevede il finanziamento di un lotto costruttivo dell'asse AV/AC Verona Padova, in quanto considerato appaltabile entro il 31 dicembre 2014 e cantierabile entro il 30 giugno 2015; Considerato che il Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmesso dallo stesso Ministero con la citata nota 22 ottobre 2014, n. 41483, include l'intervento «Linea AV/AC Milano - Venezia: sub tratta Verona Vicenza», con una copertura finanziaria destinata al primo lotto costruttivo pari a 369 milioni di euro; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 10 novembre 2014, n. 4749, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Considerato che il Presidente della Regione del Veneto ha confermato, nel corso della odierna seduta, l'assenso della Regione ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e si e' impegnato a fornire assenso formale sentiti i Comuni interessati; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera: 1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 94/2006 1.1 Ai sensi degli articoli 10 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera di questo Comitato n. 94/2006, sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova. 1.2 Qualora gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio dovessero risultare superiori all'importo attualmente stimato, pari a 762.450,00 euro, e finanziato a carico delle risorse disponibili per l'intervento nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli stessi saranno comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 1.3 L'efficacia della presente delibera e' subordinata alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del formale assenso del Presidente della Regione del Veneto ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006. 1.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 1.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999. 1.6 Nelle more dell'adozione della delibera di questo Comitato prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate come previsto al comma 2 del medesimo articolo. 1.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 10 novembre 2014
Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 400 |