Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2015 |
Determinazione della misura e delle modalita' di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visti gli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LDA); Visto l'art. 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni; Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all'applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, recante «Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, di «Attuazione della direttiva 92/100/CEE (codificata nella direttiva 2006/115/CE) concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale»; Visto il decreto legislativo n. 68/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 39; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale si e' provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 maggio 2014, n. 102, recante «Riordino, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia del diritto connesso al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014 con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Luca Lotti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche' l'attuazione delle relative politiche; Considerato che, nell'ambito del sistema di comunicazione EU Pilot (EU Pilot-5167/MARK) la Commissione UE il 17 settembre 2013 ha chiesto al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri informazioni in merito alla normativa italiana che disciplina la misura del compenso dovuto ai produttori e agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi, contenuta in particolare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, recante la «Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; Stante il riscontro formulato dal Governo italiano il 10 dicembre 2013 nell'ambito della citata procedura, con le informazioni richieste e riferente la comunicazione dell'adozione dell'iniziativa di modifica della normativa recata dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975; Tenuto conto delle osservazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che, con segnalazione AS622 del 12 luglio 2009, effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha espresso al Ministro per i beni e le attivita' culturali (ora Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo) alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti, interpreti ed esecutori, con particolare riferimento alla determinazione dei compensi loro dovuti per l'utilizzazione in pubblico dei fonogrammi sia a scopo di lucro che non di lucro; Ritenuto di dover procedere alla modifica della disciplina recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, relativa al diritto al compenso a favore delle categorie di aventi diritto specificate dall'art. 73 della LDA, per l'utilizzazione pubblica a scopo di lucro di fonogrammi, nonche' all'emanazione di disposizioni anche relativamente all'ipotesi prevista dall'art. 73-bis della LDA, di utilizzazione di cui all'art. 73 LDA effettuata a scopo non di lucro; Vista la proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'art. 190 LDA, in adunanza generale del 30 settembre 2014; Sentiti sul tema i rappresentanti delle categorie interessate, come da verbale dell'audizione del 10 ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione, criteri e modalita' di determinazione del compenso, procedure di ripartizione
1. La misura e le modalita' di determinazione e corresponsione del compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori. E' fatta salva la facolta' di ciascun titolare dei diritti di stipulare in ogni momento accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi. 2. La misura e le modalita' del compenso di cui al primo comma sono determinate con equita' e ragionevolezza tenendo conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti. Si tiene altresi' in considerazione: a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale e' effettuata l'utilizzazione; b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione; c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d'autore di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 3. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso, di cui al comma 1, spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei fonogrammi, e' pari al 50% dell'ammontare globale del compenso stesso. 4. L'ammontare della quota di ripartizione di cui al comma 3, spettante agli artisti interpreti o esecutori, e' versata ai medesimi secondo quanto disposto dagli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dall'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012. 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente pattuito, gli accordi stipulati ai sensi del comma 1, continuano ad essere in vigore. |
| Art. 2 Disposizioni finali e clausola di invarianza della spesa
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, recante «Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Lotti Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 409 |
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