Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2015
Proroga della pesca sperimentale dell'attivita' di prelievo della risorsa «Sipunculus nudus» - denominata «bibi» nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»;
Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 2008 e 9 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008 e n. 96 del 23 aprile 2008, recante il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, rispettivamente ai locali CO.GE.VO.;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;
Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;
Vista l'istanza in data 12 dicembre 2014, con la quale il CO.GE.VO. Venezia ed il CO.GE.VO. Chioggia, chiedono congiuntamente la proroga della sperimentazione della cattura dei «bibi» per alcune unita' munite del sistema «draga idraulica» autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia;
Visti i DD.MM. 20 giugno 2012, 25 luglio 2013 e 18 giugno 2014, concernente l'attivita' di sperimentazione della risorsa «Sipunculus nudus» - denominata «bibi» per gli anni 2012, 2013 e 2014;
Viste le note delle Autorita' marittime di Venezia - lettera prot. n. 0003649 in data 12 febbraio 2015 - e di Chioggia - lettera prot. n. 0004529 in data 16 febbraio 2015 - che esprimono il loro parere favorevole alla richiesta di proroga della sperimentazione cosi' come formulata;
Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
Considerato che la proposta per la cattura dei «bibi», consente ai CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia di perseguire le proprie finalita' che tendono, come e' noto, ad intraprendere idonee misure di gestione atte ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attivita' di prelievo, volto al raggiungimento di un piu' vicino equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare;
Considerato altresi' che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia cosi' come affidata ai locali CO.GE.VO., da ultimo con D.M. 15.1.2008 a Chioggia e con D.M. 9.4.2008 a Venezia - in corso di rinnovo per entrambi i Consorzi - ha prodotto effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;
Considerato, altresi', che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Esaminata la comunicazione scientifica della dott.ssa Donatella Del Piero del Dipartimento di scienze della vita dell'Universita' di Trieste che, con nota in data 21 gennaio 2015, esprime sostanzialmente parere favorevole in merito all'ipotesi di proroga della sperimentazione, cosi' come proposta dai CO.GE.VO. interessati;

Decreta:

Art. 1

1. E' consentita l'attivita' di prelievo della risorsa «Sipunculus nudus» - denominata «bibi» - in alternativa ai molluschi bivalvi, a complessive n. 20 imbarcazioni, di cui n. 10 individuate dal CO.GE.VO. Venezia e n. 10 individuate dal CO.GE.VO. di Chioggia, abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, cosi' come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 D.M. 26.1.2012 -, in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti» (HMD), in via sperimentale, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi (Venezia e Chioggia).
2. Ciascuna imbarcazione puo' catturare un quantitativo di «bibi» non superiore a 100 kg giornalieri. Le unita' dedite al prelievo della suddetta risorsa sono vincolate ai medesimi limiti spaziali e temporali cui sono sottoposte le unita' dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, ivi comprese la distanza dalla costa ed i punti di sbarco.
3. I titolari delle imprese autorizzate all'attivita' di cattura dei «bibi» sono obbligati alla tenuta di un quaderno debitamente numerato, timbrato e siglato dalla Capitaneria di Porto di appartenenza dove devono essere annotate le giornate di pesca, le zone di cattura, i quantitativi prelevati nonche' l'indicazione della lunghezza media della specie in questione.
 
Art. 2

1. Il dipartimento di Scienze della vita dell'Universita' di Trieste e' incaricato di eseguire un monitoraggio sulla disponibilita' della risorsa in questione con cadenza quindicinale. All'esito di tale monitoraggio ed in relazione ai dati che emergeranno, sara' oggetto di valutazione l'eventuale prosieguo dell'attivita' di prelievo dei «bibi».
2. Entro il 30 novembre 2015, il suddetto dipartimento dovra' trasmettere una dettagliata relazione sull'andamento delle catture, sulle dinamiche di reclutamento, sui periodi di fermo dell'attivita' di prelievo della risorsa in questione nonche' una definizione dei quantitativi massimi pescabili utili per consentire a questo Ministero di adottare in via definitiva idonee misure di gestione, atte ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attivita' di prelievo ed il corretto equilibrio tra sforzo di pesca ed attivita' produttive.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2015

Il direttore generale: Rigillo
 
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