Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 febbraio 2015
Iscrizione di una varieta' da conservazione di riso al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'";
Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la nota della Regione Lombardia, del 30 giugno 2014, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varieta' da conservazione di riso Vialone nero;
Vista la nota della Regione Lombardia, del 16 dicembre 2014, con la quale sono state fornite informazioni integrative per cio' che concerne la zona di commercializzazione delle sementi e la superficie destinata alla produzione delle sementi;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, 1

Riso


===================================================================== | | | | Responsabile della | | Codice | Denominazione | Sinonimi |conservazione in purezza | +=========+===================+===========+=========================+ | | | Nero di | | | 16451 | Vialone nero | Vialone |Societa' Agricola Vialone| +---------+-------------------+-----------+-------------------------+

 
Art. 2

La zona di origine della varieta' da conservazione di riso indicata all'art. 1 coincide con il territorio del Comune di S. Alessio con Vialone (PV).
 
Art. 3

La conservazione in purezza della varieta' di riso indicata all'art. 1 e' effettuata presso la Societa' Agricola Vialone, sita in S. Alessio con Vialone (PV).
La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' di riso indicata all'art. 1 e' situata nel comune di S. Alessio con Vialone (PV). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' pari a 2 ettari.
 
Art. 4

La zona di coltivazione della varieta' di riso indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 20 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di semente e' circa 50 quintali per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2015

Il direttore generale: Cacopardi
 
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