Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 6 novembre 2014
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2015. (Delibera n. 567/14/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 novembre 2014;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita' [...]» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che l'Autorita' svolge competenze riferite a piu' di un mercato e che pertanto al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;
Considerato, in particolare, che l'Autorita' svolge, tra le altre, le competenze della Autorita' nazionale di regolamentazione (ANR) previste dal quadro europeo delle comunicazioni elettroniche, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE;
Considerato che, per tale mercato, lo stesso art. 12 detta una specifica disciplina in tema di finanziamento dei costi della ANR e dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai soggetti ivi operanti;
Ritenuto, pertanto, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE, la disciplina generale sul finanziamento dell'Autorita' di cui alla citata legge finanziaria 2006 debba essere attuata nel rispetto della specifica disciplina prevista dallo stesso art. 12;
Considerato, infatti, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 18 luglio 2013, cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, ha ritenuto il sistema di finanziamento dell'Autorita' compatibile con il diritto europeo a condizione che lo stesso assicuri il rispetto delle previsioni contenute nel citato art. 12;
Ricordato, in particolare, che la Corte ha infatti espressamente affermato che «[...] l'art. 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo e' determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attivita' menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalita' dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attivita' e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente [...]»;
Visto l'art. 12, della direttiva n. 2002/20/CE, il quale dispone che:
(paragrafo 1) «I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso [...]:
a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici [...] che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione»;
b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
(paragrafo 2) «Le autorita' nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
Visto inoltre l'art. 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva 2002/20/CE, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva»;
Considerato che la corretta attuazione del sistema di finanziamento di cui alla direttiva 2002/20/CE ha implicato la disapplicazione, in via amministrativa, da parte dell'Autorita' della proroga del meccanismo di trasferimento di cui all'art. 2, comma 241, della legge n. 191 del 2009, quest'ultima successivamente disapplicata anche dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze numeri 2528, 2530, 2533, 2534 e 2542 del 5 marzo 2014;
Considerato che, di conseguenza, con il contributo riscosso dai soggetti di cui al citato art. 12 non possono essere finanziate le spese di funzionamento di altre Autorita' diverse da quella preposta al settore delle comunicazioni elettroniche, e che pertanto questa amministrazione si e' gia' attivata per recuperare le somme inizialmente versate all'Autorita' garante per la concorrenza e il mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici;
Ritenuto, dunque, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva, la corretta attuazione del sistema di finanziamento dell'Autorita' esige il rispetto delle condizioni derivanti dalla stessa norma, secondo consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base alle quali, in sintesi:
1) i costi finanziabili dai soggetti di quel mercato sono soltanto quelli necessari allo svolgimento delle attivita' elencate nella medesima norma, che coincidono con il complesso di tutte le attivita' che la ANR e' chiamata a svolgere in base al quadro normativo, e
2) le modalita' di imposizione del contributo devono essere proporzionate, obiettive e trasparenti;
Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorita' nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;
Considerato che la stima dei costi amministrativi che l'Autorita', per l'anno 2015, dovra' finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attivita' relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, e' pari a 64,9 milioni di euro, di cui 41,5 milioni di euro per le attivita' di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE e 23,4 milioni di euro per le attivita' relative agli altri mercati di competenza dell'Autorita' (radio-televisione, editoria, pubblicita', ecc.);
Ritenuto conseguentemente opportuno, in un'ottica di massima trasparenza dell'azione amministrativa, introdurre, per l'anno 2015, modalita' di contribuzione differenziate, tali da dare immediata evidenza della specifica incidenza del mercato ove operano i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE rispetto alla stima del fabbisogno complessivo per la copertura delle spese finanziabili con il contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato, inoltre, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE vanno apportate, ai sensi del paragrafo 2, le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto relativo all'anno 2013, dal quale risulta che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo art. 12 ha complessivamente versato, a fronte dei costi amministrativi dell'Autorita' attribuibili, una somma eccedente per un importo pari a 4,53 milioni di euro;
Ritenuto conseguentemente di dover modificare la stima del fabbisogno per l'anno 2015, necessario allo svolgimento delle attivita' elencate al paragrafo 1 del medesimo art. 12, di un importo equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio di bilancio 2013, pari a 4,53 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 37 milioni di euro l'entita' del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 12;
Ritenuto dunque di dover adottare, sulla base di tali stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2015, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;
Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresi', ad attivita' relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, e' necessario stabilire differenti aliquote contributive;
Considerato inoltre, con specifica attenzione al profilo della necessaria proporzionalita' nella ripartizione del finanziamento dell'Autorita' tra i soggetti obbligati, che sia essenziale assicurare modalita' semplici ed univoche per il calcolo della base imponibile della contribuzione, affinche' essa risulti effettivamente correlata alle sole dimensioni della singola impresa;
Considerato, altresi', che un criterio semplice ed univoco per la determinazione della base imponibile della contribuzione consente una adeguata pianificazione delle entrate, una maggiore efficienza ed economicita' nell'attivita' di accertamento e riscossione e riduce, al contempo, gli adempimenti informativi posti a carico dei contribuenti;
Ritenuto, pertanto, in linea con la scelta gia' adottata per l'anno 2014, di individuare quale base imponibile per l'applicazione della aliquota contributiva, in linea con le testuali previsioni dell'art. 1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006, il complesso dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera che determina misura e modalita' del contributo per l'anno 2015, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;
Considerato, peraltro, che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10, punto 31), «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»;
Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2015 e' fissata:
a) per i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 37 milioni di euro, nella misura del 1,15 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;
b) per le imprese operanti nei restanti mercati, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 23,4 milioni di euro, nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;
Ritenuto inoltre di confermare per l'anno 2015 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' per le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e per le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2014;
Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa';
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione illustrativa del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti esercenti attivita' che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2014.
 
Art. 2
Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2015, ai fini della contribuzione di cui all'art. 1 sono previste due diverse aliquote, una per il mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, l'altra per i soggetti operanti nei restanti mercati.
2. Per i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, la contribuzione e' fissata in misura pari al 1,15 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
3. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
 
Art. 3
Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2015, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che sara' pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 15 gennaio 2015.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4
Dichiarazione telematica
e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2015 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 6 novembre 2014

Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Preto
 
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