Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 marzo 2015 |
Modifica del decreto 25 luglio 2014, recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020.». |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013, che stabilisce che, limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, e, infine, che le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendano avvalersi del predetto strumento, sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sara' definita dal decreto di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto 20 giugno 2013; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, con il quale, tra l'altro, sono individuati i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, nonche' le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede che le piccole e medie imprese che intendono accedere alla suddetta garanzia autorizzano il Ministero a trattenere dall'ammontare dell'anticipazione richiesta una quota pari al 2 per cento dell'anticipazione medesima; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto Gestore, in qualita' di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione, che prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione della misura del contributo da richiedere alle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita sostenibile; Vista la nota n. 1353/15 del 13 febbraio 2015, con la quale il Soggetto gestore ha trasmesso la relazione relativa alla «Metodologia per la determinazione della misura del contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita Sostenibile»; Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese di piccole e medie dimensioni per accedere alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 giugno 2013 deve essere correlata al rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso e che, pertanto, la quota congrua deve essere compresa tra un minimo del 2,7 per cento e un massimo del 3 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da trattenere dall'anticipazione medesima; Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione emerge che la definizione di una quota a carico delle imprese compresa tra le percentuali soprariportate permette di escludere la presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 giugno 2013, in quanto tale quota risulta equivalente al premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione; Ritenuto di dover conseguentemente modificare il predetto art. 4, comma 1, lettera c), del decreto direttoriale 25 luglio 2014;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 25 luglio 2014 citato nelle premesse la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per il Ministero di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2,7 per cento;». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2015
Il direttore generale: Sappino |
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