Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2015 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 17 febbraio 2015
Integrazione delle linee guida e dei criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvati con delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR. (Delibera n. 8/SEZAUT/2015/INPR).


LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 17 febbraio 2015;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto l'art. 9 della deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite 3 luglio 2003 n. 2 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2003 n. 163), nonche' dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229/CP/2008, del 19 giugno 2008 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2008, n. 153);
Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR della Sezione delle autonomie, concernente le Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza ex art. 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) commi 1-3, come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con l'art. 3, comma 1 lettera r), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la nota prot. n. 128 in data 9 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza per il riesame della questione, proveniente dall'adunanza del 29 gennaio 2015, sollevata dal Ministero dell'interno con nota n. 18173 del 27 novembre 2014 acquisita al protocollo dalla Sezione delle autonomie al n. 1208 del 28 novembre 2014;
Udito il relatore, Consigliere Rinieri Ferone;

Premesso

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere della Sezione delle autonomie sull'interpretazione dell'art. 243-bis comma 8 TUEL che regola i criteri per l'accesso al «fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» disciplinato dall'art. 243-ter TUEL. Recita la norma: «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario ... l'ente...g) puo' ... accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che ... abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6...». Tale ultima disposizione, che si riferisce agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che devono deliberare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevede, al comma 6, che «l'ente locale ... ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 263, comma 2». La norma continua disponendo anche che «la spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce».
Il punto di diritto sul quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere della Sezione delle autonomie e' inteso a conoscere:
«se il rinvio operato dall'art. 243-bis, comma 8 lett. g), all'art. 259, comma 6, sia limitato unicamente all'obbligo codificato nella prima parte della norma e cioe' alla riduzione della dotazione organica, oppure debba intendersi esteso anche alla riduzione della spesa per il personale a tempo determinato ossia alla seconda parte della disposizione».

Considerato

La rideterminazione della dotazione organica nei limiti e secondo i criteri dettati dall'art. 259, comma 6 del TUEL in materia di bilanci stabilmente riequilibrati, e' attivita' tipica e vincolata sia nei meccanismi (quelli contemplati dall'art. 263, comma 2 TUEL) sia nelle finalita' (programma di stabile riequilibrio del bilancio in un ente dissestato); il carattere della tipicita' risiede nel fatto che tale misura interviene su un elemento strutturale dell'equilibrio finanziario dell'ente e cioe' sulla spesa per il personale che e' una posta di bilancio tradizionalmente rigida e che deve essere ridotta per stabilizzare la dinamica entrate-uscite del bilancio dissestato. In pratica la stabilita' e' l'elemento che qualifica la misura richiesta che si sostanzia, per l'appunto, in una riduzione permanente di spesa: in atto, se l'organico e' interamente coperto, in prospettiva, se la riduzione e' destinata a produrre i suoi effetti in futuro. Allo stesso modo il riequilibrio finanziario del bilancio degli enti in predissesto, materia su cui verte il quesito, richiede misure altrettanto strutturali; anzi, per questa specifica misura, l'art. 243-bis, comma 8 ne rafforza la portata prevedendo l'espresso divieto di variare in aumento la dotazione organica per tutta la durata del piano di riequilibrio. In ragione della argomentata simmetria un primo approdo interpretativo fa ritenere che a questa, e solo a questa, misura si riferisca il comma 8 lett. g) dell'art. 243-bis TUEL.
A conforto di questa tesi sovviene la considerazione che l'altra misura contemplata nell'art. 259, comma 6, e cioe' la riduzione della spesa del personale a tempo determinato, ha un'efficacia orientata alla stabilizzazione finanziaria incidendo immediatamente sui volumi di quelle specifiche uscite che, secondo la norma, devono essere dimezzate rispetto alla spesa media dell'ultimo triennio; ma e' nettamente distinta dalla prima e non puo' ritenersi automaticamente operante insieme a quella, come attratta in un'unica «orbita» gestionale.
In parallelo con tale norma puo' leggersi, nella disciplina relativa ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale, quella contenuta nel comma 9 dell'art. 243-bis dove, in caso di avvenuto accesso al fondo di rotazione, sono imposte misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio da adottare entro il termine dell'esercizio finanziario.
Tra queste misure e' annoverata la riduzione delle spese di personale ed in particolare di quelle individuate nella norma che, ovviamente, non escludono altri diversi interventi sulla spesa di personale che siano necessari per riequilibrare la parte corrente del bilancio.
D'altra parte, sempre sotto il profilo della netta distinzione tra le misure in esame, non puo' non considerarsi che la spesa del personale in organico costituisce anche fattore rilevante della rigidita' del bilancio che va governata con un'attenta programmazione della sua evoluzione. La spesa del personale a tempo determinato, rappresenta, invece, una voce passiva modulabile nella breve prospettiva dell'esercizio finanziario e per questa sua caratteristica suscettibile di produrre, nel breve termine, effetti finanziari riequilibrativi. Cio' al pari di quanto previsto dall'art. 243-bis comma 9 TUEL, ragion per cui le due norme, per questa parte del rispettivo contenuto dispositivo, «vivono di luce propria».
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si puo' conclusivamente affermare che il rinvio al 259 comma 6 deve intendersi solo alla disposizione che contempla la riduzione della dotazione organica che, in ragione della sua copertura, rappresenta, al pari delle altre misure indicate nell'art. 243-bis, comma 8, un elemento permanente della riduzione delle uscite che deve essere congruente al livello di autonomia finanziaria dell'ente.
Sulla base di tale interpretazione, le Linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater TUEL come introdotto dall' art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvati con delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR di questa Sezione delle autonomie, per completezza documentale, devono essere integrati con il presente documento seguendo gli stessi criteri di pubblicazione.

Delibera

Alla prospettata questione, in conformita' ai principi di diritto che regolano i criteri ermeneutici, per gli aspetti sia letterali che sistematici, e' data la seguente soluzione:
nella procedura di riequilibrio il rinvio operato dall'art. 243-bis, comma 8 lett. g) TUEL all'art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato; misura, quest'ultima, che potra' essere adottata nel contesto degli interventi di cui all'art. 243-bis, comma 9 TUEL, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio;
Le Linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvati con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR di questa Sezione delle autonomie, sono integrati con il presente documento.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 17 febbraio 2015.

Il Presidente: Falcucci Il relatore: Ferone Depositata in segreteria il 3 marzo 2015
 
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