Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 marzo 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto nazionale di fisica nucleare nelle iniziative finalizzate alla chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni. (Ordinanza n. 229).


IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003;
Visti gli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22 marzo 2013, recante «Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nelle iniziative finalizzate alla chiusura delle gestioni commissariali di cui agli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni»;
Viste le note dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del 17 novembre 2014 e 5 febbraio 2015, con cui quest'ultimo ha chiesto la proroga del termine di durata della contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della sopra citata ordinanza n. 3303/2003, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario;
Vista la nota del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015;
Ravvisata la necessita' di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 66 del 22 marzo 2013, il termine di chiusura della contabilita' speciale n. 3033, gia' intestata al Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ai sensi dell'art. 2, comma 5, della medesima ordinanza n. 66/2013, e' prorogato fino al 31 dicembre 2015.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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