Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 febbraio 2015
Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator individuati dal comma 1 del predetto art. 9, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e attivita' di sviluppo stabiliti nel comma 2;
Visto il comma 4 del citato art. 9, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;
Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, recante «Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi»;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico,

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
 

Elenco A (art. 5, comma 3)
Documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza di credito d'imposta
dichiarazione dell'imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
dichiarazione relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti.
La documentazione puo' essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari del credito d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:
a) per «esercizio ricettivo singolo» si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:
1) struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche' quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
2) struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la gioventu'; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonche' le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
b) per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari», si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettivita', quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attivita' analoghe;
c) Per «agenzie di viaggio e tour operator», si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto.
2. Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 del presente articolo possono beneficiare del credito d'imposta di cui in premessa sempre che svolgano in via non occasionale le attivita' di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. Rimane fermo, nel caso di cui al comma 1, lettera b), che destinatario dell'agevolazione fiscale e' l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.
 
Art. 3
Agevolazione concedibile

1. Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggi e tour operator, come rispettivamente definiti nell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e' riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016 un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per gli investimenti e attivita' di sviluppo indicate all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, con esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei tre anni d'imposta, nonche' fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
 
Art. 4
Spese eleggibili al credito d'imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 3:
a) con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
b) con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);
d) con riferimento alle spese per spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicita' on-line;
e) con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
f) con riferimento alle spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita': contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
g) con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
2. Le singole voci di spesa di cui al comma 2 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potra' usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.
3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
4. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
Art. 5

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda e' presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalita' telematiche.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'art. 4;
b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'art. 4, comma 4;
c) il credito d'imposta spettante.
3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta', relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in premessa, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.
5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
 
Art. 6
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti degli stanziamenti annui disponibili a legislazione vigente per gli esercizi dal 2015 al 2019 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al medesimo decreto. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.
2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui all'art. 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.
 
Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui all'art. 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; e', altresi', revocato: a) se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee all'esercizio d'impresa; b) in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.
 
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo. L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e' svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2015

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 898
 
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