Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 gennaio 2015
Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, le regioni e Provincie autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalita' di colloquio e trasmissione al Ministero delle politiche agricole e forestali e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalita' effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonche' le modalita' di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Ministero delle politiche agricole e forestali n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalita' al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalita' di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014;
c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ed ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonche' dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli impegni e le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.
 
Allegato 1

CGO e BCAA
SETTORE
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
TEMA PRINCIPALE: Acque

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CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5
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Recepimento
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
- Art. 92, designazione di' "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonche' le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).
Descrizione degli impegni
In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:
A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.
Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", di cui al decreto del MiPAAF del 7 aprile 2006, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica di conformita', al presente criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006, a cui si rimanda, e riportate sopra in sintesi.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra indicati.
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BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
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Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d).
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attivita' agricole, la presente norma prevede:
* il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
* la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che puo' ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia e' definita "fascia inerbita".
Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:
a) Divieti di fertilizzazioni.
E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici, e' soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami e' soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.
b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore e' tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.
L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Parte di provvedimento in formato grafico

Ai fini della presente norma, si intende per:
"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota piu' elevata.
"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.
"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti piu' bassi.
Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.
Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.
Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita e' vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacita' filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, e' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonche' della normativa ambientale e forestale.
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, cosi' come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue.
In relazione all'impegno a), le Regioni e Provincie autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione di cui al decreto 7 aprile 2006. In assenza di programmi d'azione, ci si riferisce al piano regionale di tutela delle acque.
L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.
L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potra' variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorita' competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono:
- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",
L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito.
L'ampiezza della fascia inerbita puo' ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita puo' ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".
In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.
Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico cosi' come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono cosi' definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita e' assolto.
L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilita' del requisito.
Disposizioni in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma fissata nel presente decreto.
Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorita' di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (http://water.europa.eu/) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).
Deroghe
La deroga agli impegni a) e b) e' ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.
La deroga all'impegno b) e' ammessa nei seguenti casi:
1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del presente decreto.
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BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione e' soggetto ad autorizzazione.
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Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d).
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque e' previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione e' soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine all'impegno di cui alla presente norma.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la norma prevede il rispetto dell'impegno sopra descritto.
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BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validita', per quanto riguarda l'attivita' agricola
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Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d).
Descrizione degli impegni
Gli obblighi di condizionalita' derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:
- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.
Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).
Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche.
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:
- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilita'.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, e' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).
Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validita', per quanto riguarda l'attivita' agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

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BCAA 4 - Copertura minima del suolo
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Ambito di applicazione:
- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non piu' utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non piu' utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:
a) per le superfici a seminativo che non sono piu' utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).
Intervento delle Regioni e Province autonome
In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
- le modalita' di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.
In relazione a quanto previsto dall'impegno b), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
- le modalita' di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
- l'intervallo di tempo di 90 o piu' giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo;
- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono piu' utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.
In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.
Deroghe
Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.
Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

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BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

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Ambito di applicazione:
- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a));
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d).
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.
a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocita' tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalita' nello sgrondo delle acque.
Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalita' e' da ritenersi rispettata.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti,
- in relazione all'impegno a):
- gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe;
- in relazione agli impegni b) e c), le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclivita' o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, e' necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalita' in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
In relazione all'impegno b), e' previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
In relazione all'impegno c), e' obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.
Deroghe
In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilita' del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, cosi' come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.
In tali casi, e' necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.
In relazione all'impegno previsto alla lettera c):
- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, e' concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

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BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

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Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a.
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonche' la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, e' opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali, al fine di adattare gli impegni previsti dallo norma alle condizioni locali.
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, e' necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.
Deroghe
La bruciatura delle stoppie e delle paglie e' ammessa:
1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorita' competente, salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.
La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

TEMA PRINCIPALE: Biodiversita'
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CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
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Recepimento)
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e)
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome ed impegni previsti
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonche' gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS e' i richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano gia' tutelati nell'ambito della BCAA 7.

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CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
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Recepimento)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) ) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC.
Descrizione degli impegni
Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra indicati.
TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
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BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
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Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del presente decreto).
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, e' stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonche' la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alla presente norma.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonche' degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, e' stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.
Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima e' di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri;  la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilita' nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
Deroghe
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorita' Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicita'.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, e' fatta salva la possibilita' di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.
Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale

SETTORE

Sanita' pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

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CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)
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-attuato in particolare da:

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Recepimento
- Decreto del Ministro delle Attivita' Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilita' e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attivita' Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 );
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanita', concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.
Descrizione degli impegni
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attivita', in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:
1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.
Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:
2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione(1) di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari(2);
ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;
2.f. tenere opportuna registrazione(3) di:
iii. ogni uso di prodotti fitosanitari(4);
iv. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
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(1) Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc..
(2) tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.
(3) Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc..
(4) tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.
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Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda
3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorita' competente;
3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte e' munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte e' stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali e' previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attivita' di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalita' adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
3.d. assicurare la completa rintracciabilita' del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:
4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.
Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda
5.a. registrazione dell'operatore all'autorita' regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attivita';
5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.d. tenere opportuna registrazione(5) di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
iii. la provenienza e la quantita' di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantita' di ogni output di mangime.
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(5) Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc..
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Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere
in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per
altri CGO.
In particolare gli impegni:
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi' come previsto dalla norma - viene controllato cosi' come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
3.a.i. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;
Le attivita' di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio,ancorche' siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni indicati nel paragrafo "Descrizione degli impegni".

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CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag.
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Recepimento)
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.
Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:
- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonche' di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purche' ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilita' di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni riportati nel presente CGO.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

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CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)
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Recepimento)
Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.
Descrizione degli impegni
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.
A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attivita';
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra indicati.
Deroghe
1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia e' autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non piu' di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorita' sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

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CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)
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Applicazione)
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)"

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti bovini e/o bufalini.
Descrizione degli impegni
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.
A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attivita';
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalita' di registrazione degli animali:
o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -
- B.1    Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2     Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3     Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4      Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5     Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6    Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8     Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10      Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3  Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprieta' sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
E.: movimentazione dei capi: uscita dall'azienda
- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra descritti.

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CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).
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Applicazione)
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti ovicaprini.
Descrizione degli impegni
Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.
A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attivita';
- A.2 Comunicazione opzione su modalita' di registrazione degli animali:
o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di eta', non e' necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera cosi' soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.
C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale piu' un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio piu' un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di eta' inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare piu' identificativo elettronico.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
A norma dell'articolo 22 comma 3, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni sopra descritti.
TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

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CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
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Recepimento)
Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.
Descrizione degli impegni
Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:
a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
- proteine animali trasformate,
- gelatina ricavata da ruminanti,
- prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
- mangimi contenenti le proteine di cui sopra.
c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
d) Obbligo di immediata denuncia alle autorita' competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Reg. (CE) n. 999/2001, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni sopra descritti.
TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari
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CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
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Recepimento)
- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalita' applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanita', concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.
Descrizione degli impegni
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:
- Obblighi validi per tutte le aziende:
- disponibilita', conformita' e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformita' con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
- disponibilita' e validita' dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione e' obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonche' la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
- le informazioni sul prodotto acquistato;
- le generalita' dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.
Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantita';
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversita' per la quale si e' reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al piu' tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso
Inoltre si sottolinea che:
- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme e' un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformita' al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro e' necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformita' ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e' un impegno previsto:
- dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantita' di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento del Reg. CE 1107/09 gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.
SETTORE

Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

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CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
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Recepimento)
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti bovini/bufalini.
Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126
del 7 luglio 2011.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma l del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma3, si applicano gli impegni sopra indicati.

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CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e articolo 4
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Recepimento)
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.
Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122
del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.

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CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4
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Recepimento)
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 - (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti zootecnici.
Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.
1 Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di
prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc..
2 tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.
3 Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di
prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc..
4 tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.
5 Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di
prodotti utilizzati, quantita', fasi fenologiche delle colture, ecc..
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ALLEGATO 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Modalita' di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalita'
Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto alle condizioni ed alle norme della condizionalita' e' determinato in funzione di quanto riportato all'art. 99 del Reg. UE n. 1306/2013, agli articoli da 39 a 41 del Reg. delegato UE n. 640/2014 e agli articoli 73, 74 e 75 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni
- Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che puo' essere limitato all'azienda oppure piu' ampio.
- Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- Gravita' dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi della condizione o della norma in questione.
- Inadempienza ripetuta: l'inadempienza accertata piu' di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purche' il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunita' di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un'inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformita' del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e' considerata equivalente al CGO 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013.
- Inadempienze di importanza minore: l'inadempienza i cui effetti possano essere sanati e i cui parametri di portata, gravita' e durata siano tutti a livello basso. I casi di inadempienza che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore.
- Allerta tempestivo: si istituisce un sistema di allerta tempestivo applicabile ai casi di inadempienza minore. L'autorita' di controllo competente invia un'allerta tempestivo al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione dell'inadempienza e l'obbligo di adottare misure correttive. Le inadempienze di importanza minore i cui effetti siano sanati nei termini stabiliti nella comunicazione di allerta tempestivo non determinano l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non e' stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestivo e' concesso l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale (paragrafo 2 dell'art. 99 del reg. UE 1306/2013.
- Misura correttiva: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.
- Negligenza: tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalita' sono considerate come commesse per negligenza.
- Intenzionalita': alle infrazioni rilevate, a livello di condizione o norma, si attribuisce carattere di intenzionalita' quando:
i. si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento delegato della Commissione n. 640/14.
ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune Norme e Condizioni;
iii. il carattere di intenzionalita' sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.
Applicazione delle riduzioni ed esclusioni di condizionalita'
La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalita' stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza ripetizione (art. 99 del Reg. UE n. 1306/2013, art. 39 del Reg. UE n. 640/2014 e art. 74 del regolamento n. 809/2014 della Commissione), oppure intenzionalmente (art. 99, Reg. UE n. 1306/2013, art. 40 del Reg. delegato UE n. 640/2014 e art. 75 del Reg. di esecuzione UE n. 809/2014). Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni e' suddiviso in tre parti, coerentemente con questa impostazione.
La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili e' l'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
1. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA
Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile per inadempienze commesse per negligenza e' il seguente:
- per ogni Condizione o Norma di un dato settore di condizionalita' in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione e' quantificata in termini di portata, gravita' e durata: bassa = 1; media = 3; alta = 5;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Condizione o Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio che sara' necessariamente compreso nell'intervallo 1-5;
- nel caso di piu' di un'inadempienza in un dato settore, si considera un'unica inadempienza in base a quanto stabilito dall'art. 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascuna condizione/norma di condizionalita', pervenendo cosi' ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalita'.
Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalita', si confronta con la seguente griglia di valori:
=======================================================
| Classe | Punteggio | Riduzione % |
+=============+===================+===================+
| |Uguale o superiore | |
| |a 1,00 e inferiore | |
| I |a 3,00 | 1% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| |Uguale o superiore | |
| |a 3,00 e inferiore | |
| II |a 5,00 | 3% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| |Uguale o superiore | |
| III |a 5,00 | 5% |
+-------------+-------------------+-------------------+
e viene definita la percentuale di riduzione applicabile.
Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalita', sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall' art. 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non puo' superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente decreto.
2. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA CON REITERAZIONE
2.1. Prima reiterazione
A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre) e l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalita'.
Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sara' comunque del 15% ma l'agricoltore sara' soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento, nel corso dei due anni successivi, di un'infrazione alla medesima condizione o norma, questa sara' considerata intenzionale.
2.2. Seconda reiterazione
La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).
Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile e' il 15% e, in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sara' associata l'ammonizione descritta piu' sopra.
3. RIDUZIONI PER INTENZIONALITA'
In applicazione di quanto stabilito dall' art. 40 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per una determinata condizione o norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti e' stabilita nel 20%.
Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del presente Decreto, nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall' art. 75 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014. In questo caso, oltre alla sanzione imposta moltiplicando per tre la percentuale stabilita per l'infrazione intenzionale, l'azienda sara' esclusa da tutti i pagamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente Decreto nell'anno civile successivo.
Cumulo di infrazioni di diversa natura
In questo capitolo si definiscono le modalita' di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.
1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile
+-----------------------------+-----------------------------+
|1.a)Due infrazioni rilevate | |
|in due settori di | |
|condizionalita' differenti, | |
|di cui una intenzionale e una| |
|per negligenza (paragrafo 1 | |
|dell'art. 74 del reg. UE |L'effetto delle infrazioni si|
|809/2014) |somma. |
+-----------------------------+-----------------------------+
| |L'effetto delle infrazioni si|
| |somma, questa volta con |
| |l'applicazione del «tetto» |
|1.b)Tre o piu' infrazioni |del 5% sulle infrazioni per |
|rilevate in piu' settori di |negligenza nei casi in cui la|
|condizionalita' differenti, |somma delle % di riduzione |
|di cui almeno una di tipo |riferite alle infrazioni per |
|intenzionale (art. 74 del |negligenza oltrepassino detto|
|reg. UE 809/2014) |limite. |
+-----------------------------+-----------------------------+
| |In questo caso, per il |
| |settore di condizionalita' in|
| |cui sono considerate rilevate|
| |infrazioni per negligenza e |
| |intenzionali insieme, le |
|1.c)Tre o piu' infrazioni |infrazioni sono considerate |
|rilevate in due settori di |come un'unica infrazione, ai |
|condizionalita' differenti, |sensi di quanto disposto |
|di cui una almeno di tipo |dall' art. 73 (2) del Reg. |
|intenzionale |(UE) n.809/2014. |
+-----------------------------+-----------------------------+

2. Rilevazione di due o piu' infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda
+-------------------------------+-------------------------------+
| |Per effetto di quanto stabilito|
| |all' art. 39 del Reg. delegato |
| |(UE) n. 640/2014, si ha la |
| |triplicazione della riduzione |
| |stabilita per l'infrazione |
| |ripetuta, a cui viene sommata |
|2.a. Presenza di due infrazioni|la percentuale dell'infrazione |
|in settori diversi di |non ripetuta, fatta salva |
|condizionalita', di cui una |l'applicazione della soglia del|
|ripetuta o di due infrazioni |15%, secondo quanto previsto |
|rilevate nello stesso campo di |dal terzo comma del paragrafo 5|
|cui solo una con reiterazione |dell'articolo citato. |
+-------------------------------+-------------------------------+
| |In questo caso le infrazioni |
| |sono considerate come un'unica |
| |infrazione, ai sensi di quanto |
| |disposto dall'art. 73 (2) del |
| |regolamento di esecuzione n. |
| |809/2014. E' sempre fatta salva|
|2.b. Presenza di due infrazioni|l'applicazione della soglia del|
|entrambe ripetute appartenenti |15%, secondo quanto previsto |
|al medesimo settore di |dal terzo comma del paragrafo 5|
|condizionalita' |dell'articolo citato. |
+-------------------------------+-------------------------------+
3. Rilevazione di due o piu' infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda
+-----------------------------+-----------------------------------+
| |In questo caso le infrazioni sono |
| |considerate come un'unica |
| |infrazione, ai sensi di quanto |
| |disposto dall'art. 73 (2) del |
| |regolamento di esecuzione n. |
|3.a. Due o piu' infrazioni |809/2014. Per cui si applica la |
|intenzionali nello stesso |riduzione del 20% stabilita |
|settore di condizionalita' |all'articolo 40 del reg. 640/2014. |
+-----------------------------+-----------------------------------+
|3.b. Due o piu' infrazioni |Sommatoria delle percentuali |
|intenzionali in diversi |derivante dall'applicazione delle |
|settori di condizionalita' |riduzioni previste. |
+-----------------------------+-----------------------------------+

4. Rilevazione di una o piu' infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda
+-------------------------+---------------------------+
| |In questi casi l'azienda, |
| |oltre alla riduzione |
| |imposta e calcolata a norma|
| |dell'articolo 40 del |
|Nel caso di infrazioni |regolamento delegato (UE) |
|intenzionali ripetute si |n. 640/2014, e' esclusa da |
|applica quanto disposto |tutti i pagamenti di cui al|
|dall' art. art. 75 del |comma 2 dell'articolo 1 |
|Reg. di esecuzione (UE) |nell'anno civile |
|n. 809/2014. |successivo. |
+-------------------------+---------------------------+

 
ALLEGATO 4

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali (articolo 15 del decreto)
A. Modalita' di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle tipologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalita' e dei livelli della gravita', entita' e durata di ciascuna violazione (articolo 15).
Le Regioni e Province autonome o l'Autorita' di gestione riferiscono ciascun impegno alla coltura, al gruppo di coltura, alla tipologia di operazione, secondo la pertinenza. Cio' al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno ACA e' riferito alla tipologia di operazione, mentre l'impegno BB e' riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sara' operata a carico dell'importo complessivo della tipologia di operazione, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sara' ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di coltura.
===================================================================== | | | | |Impegno pertinente | | Impegno | Tipologia di | Gruppo | |di condizionalita' | |riferito a | Operazione | coltura | Coltura | (*) | +===========+==============+==========+=========+===================+ |Impegno AA:|X | | | | +-----------+--------------+----------+---------+-------------------+ |Impegno BB:| |X | | | +-----------+--------------+----------+---------+-------------------+
(*) Solo per impegni chiaramente collegati a quelli delle misure agro-climatico-ambientali e per il benessere degli animali.
Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorita' di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

===================================================================== | Livello di infrazione | | | | | dell'impegno AA | Gravita' | Entita' | Durata | +=========================+===============+============+============+ |Basso (1) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ |Medio (3) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ |Alto (5) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+
B. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 1):
- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravita', entita' e durata.
- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 15, comma 4 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravita', entita' e durata di livello alto (gravita' = 5; entita' = 5; durata = 5).
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sara' necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:
===================================================================== | Livello di infrazione | | | | | dell'impegno | Gravita' | Entita' | Durata | +=========================+===============+============+============+ | Basso (1) | 1 | 1 | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ | Medio (3) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ | Alto (5) | | | 5 | +-------------------------+---------------+------------+------------+

si procede alla somma dei tre valori (1 + 1 + 5 ) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).
- La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

=============================================
| | Percentuale di |
| Punteggio | riduzione |
+===================+=======================+
| 1,00 < = x < 3,00 | 5% |
+-------------------+-----------------------+
| 3,00 < = x < 5,00 | 10% |
+-------------------+-----------------------+
| x = > 5,00 | 20% |
+-------------------+-----------------------+

nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale del gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.
- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione, eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014.
- Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 dell'articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione.

 
Allegato 5

Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformita' in misure connesse ad animali (articolo 19 del decreto)

=============================
| | UBA per |
| Specie animali | capo |
+=================+=========+
| Altri suini | 0,3 |
+-----------------+---------+
| Altro pollame | 0,03 |
+-----------------+---------+
| Cunicoli | 0,02 |
+-----------------+---------+


 
Allegato 6

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del decreto)
A. Modalita' di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravita', entita' e durata di ciascuna violazione (articolo 20):
Le Regioni e Province autonome o l'Autorita' di gestione riferiscono ciascun impegno alla tipologia di operazione o misura/sottomisura, a seconda della pertinenza. Cio' al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente l'impegno AA e' riferito alla misura/sottomisura mentre l'impegno BB e' riferito solo alla tipologia di operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sara' operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sara' ridotto o escluso l'importo corrispondente alla tipologia di operazione.
===================================================================== |Tipo di impegno| | Tipologia di | | riferito a -> | Misura/Sottomisura | operazione | +===============+================================+==================+ | impegno AA: | x | | +---------------+--------------------------------+------------------+ | impegno BB: | | | +---------------+--------------------------------+------------------+

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorita' di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:
===================================================================== | Livello di infrazione | | | | | dell'impegno AA | Gravita' | Entita' | Durata | +=========================+===============+============+============+ | Basso (1) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ | Medio (3) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ | Alto (5) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+

B. Ai sensi dell'articolo 20 comma 2 le Regioni e Province autonome o l'Autorita' di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

=============================================
| | Percentuale di |
| Punteggio | riduzione |
+===================+=======================+
| 1,00 < = x < 3,00 | 3% |
+-------------------+-----------------------+
| 3,00 < = x < 4,00 | x% |
+-------------------+-----------------------+
| x = > 4,00 | y% |
+-------------------+-----------------------+

C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 2):
- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravita', entita' e durata.
- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 20 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravita', entita' e durata di livello alto (gravita' = 5; entita' = 5; durata = 5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni attuative.
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sara' necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:
===================================================================== | Livello di infrazione | | | | | dell'impegno AA | Gravita' | Entita' | Durata | +=========================+===============+============+============+ | Basso (1) | | 1 | | +-------------------------+---------------+------------+------------+ | Medio (3) | 3 | | 3 | +-------------------------+---------------+------------+------------+ | Alto (5) | | | | +-------------------------+---------------+------------+------------+

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3). dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.
- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico della tipologia di operazione o della misura/sottomisura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 21 del decreto.

 
Allegato 7

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013

FERTILIZZANTI
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Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.
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Recepimento
D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 cosi' come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
A norma dell'articolo 14, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati
Descrizione degli impegni
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e' applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:
- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).
Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).
Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i fertilizzanti sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

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Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013
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Normativa nazionale di riferimento
Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome
A norma dell' articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.
Descrizione degli impegni
a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno e' valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalita' dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.
Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.
b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento e' ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 e' al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione e' obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.
Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i prodotti fitosanitari sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

 
Allegato 8

SETTORE
Mantenimento dei pascoli permanenti
TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

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BCAA - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013
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Ambito di applicazione
I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.
Descrizione degli impegni
Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione e' calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.
Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente e' diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalita' fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione e' subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie e' considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie e' adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.
L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.
Ove si constati che la proporzione e' diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.
Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici gia' convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra e' calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.
In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Criteri di Gestione Obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o direttiva cosi' come elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 al presente decreto;
b) «norme»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013 e riportata nell'Allegato 1 del presente decreto. Inoltre, per BCAA si intendono anche gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
c) «condizionalita'»: i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b);
d) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno; Sanita' pubblica, salute degli animali e delle piante; Benessere degli animali; Mantenimento dei pascoli permanenti.
e) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
f) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera i), situate all'interno del territorio nazionale;
g) «impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
h) «impegno pertinente di condizionalita'»: impegno di condizionalita' chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28 escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
i) «beneficiario»: il beneficiario soggetto alla condizionalita' ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j) «inadempienza»: l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
m) «pagamento ammesso»: contributo, premio, indennita' o aiuto concesso al beneficiario e che e' stato o sara' erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
n) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita' competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure;
o) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, cosi' come definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
p) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda e' situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attivita' agricola;
q) «attivita' agricola»:
1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forerstali n. 6513 del 18 novembre 2014,
3. lo svolgimento di un'attivita' minima, definita con decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
r) «prodotti agricoli»: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I del trattato istitutivo della Comunita' europea, nonche' il cotone;
s) «cessione»: qualsiasi tipo di transazione in virtu' della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
t) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
u) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
v) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu'; puo' comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
w) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
x) «allerta tempestiva»: la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
y) «sanzione amministrativa» ai fini del presente decreto, una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione.
 
Art. 3
Regole di condizionalita'

1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati in allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali.
2. Per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalita' comprendono anche il mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale di cui all'art. 3 del regolamento (CE) 1122/2009, cosi' come stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 640/2014 ai sensi dell'allegato 8 del presente decreto. Tale disposizione non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento e' compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine, di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. Ai fini del presente comma, si intende per «pascolo permanente» il pascolo quale definito all'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale.
3. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
4. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.
5. Le tipologie di utilizzazione delle superfici agricole, secondo cui e' differenziato l'ambito di applicazione delle norme, sono di seguito indicate:
a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) superfici non piu' utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
e) le superfici forestali per le quali sia richiesto un sostegno in conformita' dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
 
Art. 4
Conseguenze delle inadempienze

1. Al beneficiario di cui all'art. 1 comma 2, che non rispetti le regole di condizionalita' stabilite dall'art. 3 e' applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1 comma 2.
La riduzione od esclusione e' applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 1308/2013.
La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a) l'inadempienza sia connessa all'attivita' agricola del beneficiario;
b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3.
2. Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
 
Art. 5
Accertamento e risoluzione delle inadempienze

1. In attuazione dell'art. 67 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalita' e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.
2. Resta fermo l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire all'Autorita' giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.
 
Art. 6
Applicazione delle riduzioni od esclusioni

1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile («anno civile considerato»), le regole di condizionalita' non sono rispettate e tale inadempienza e' imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalita' in qualsiasi momento nei tre anni successivi all'anno civile in cui e' stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento dell'anno successivo all'anno civile in cui e' stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 («anni considerati»).
3. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se l'inadempienza di cui si tratta e' il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola e' stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale e' direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'art. 1 concessi o da concedere a tale beneficiario.
4. L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
 
Art. 7
Calcolo della riduzione od esclusione
Negligenza ed intenzionalita'

1. La riduzione o esclusione si applica all'importo totale dei pagamenti elencati all'art. 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile in cui e' accertata l'inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall'art. 6 commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravita', della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonche' dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%.
I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravita', portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti all'allegato 4, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'autorita' competente invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisce che l'inadempienza non e' stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tali casi non possono comprendere le infrazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.
Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestiva, puo' essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale, all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.
3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive di cui al comma 2 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' dell'agricoltore, l'autorita' di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione i cui effetti non sono stati corretti.
4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso in cui la natura dell'inadempienza produce effetti superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate.
5. Se l'inadempienza accertata e' stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione da applicare all'importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali e' stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente decreto.
6. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:
a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalita' supera i livelli stabiliti secondo le modalita' definite dalla circolare di AGEA ai sensi dell'art. 22, comma 4;
b) quando il carattere di intenzionalita' e' riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalita';
c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento n. 640/14.
7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al comma 2 dell'art. 1.
8. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravita' o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, e' escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'art. 75 del regolamento (UE) n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o piu' infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'allegato 3.
 
Art. 8
Cumulo delle riduzioni

Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, nel caso di violazioni della condizionalita' riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalita', o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalita' stabilite nell'allegato 3.
 
Art. 9
Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate al beneficiario dall'Autorita' competente secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto. Gli organismi pagatori adottano, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive, ove previste, sono notificati al beneficiario.
 
Art. 10
Importi risultanti dalla condizionalita'

1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trattiene il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6. A tal fine, il 15 settembre di ogni anno gli organismi pagatori comunicano ad AGEA Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni dell'anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno, AGEA Coordinamento trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, secondo il formato dell'allegato 2.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede con decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano all'identificazione delle finalita' alle quali destinare le somme.
 
Art. 11
Comitato paritetico

1. E' istituito il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalita'. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato e' composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle Regioni e Province autonome, rappresentanti degli Organismi Pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, integrato da una rappresentanza delle Organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare, dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura, del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e della consulenza giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.
 
Art. 12
Autorita' competente al coordinamento dei controlli

1. AGEA svolge la funzione di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2. AGEA, a norma dell'art. 67, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, mette in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia affinche' l'efficacia dei controlli effettuati dall'Organismo Pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall'esecuzione degli stessi da parte di enti di controllo specializzati.
 
Art. 13
Inadempienze dei criteri di ammissibilita'

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto e' rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita'.
 
Art. 14
Misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica: art.
28 e 29 reg. UE n. 1305/2013 - Requisiti minimi relativi all'uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed i relativi obblighi, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 7.
 
Art. 15
Riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto degli impegni

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 5%, 10% o 20% ed e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, secondo le modalita' di cui all'allegato 4.
3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la sanzione se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.
 
Art. 16
Riduzioni o Esclusioni per violazioni di impegni
agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura biologica,
indennita' natura 2000 e direttiva quadro acque o per il benessere
degli animali ed impegni pertinenti di condizionalita'.

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o piu' impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario e' applicata una riduzione od esclusione, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorita' competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'art. 35 paragrafi 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dall'art. 17 del presente decreto.
 
Art. 17

Esclusioni in caso di ripetizione dell'inadempienza e violazioni
commessa deliberatamente

1. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'art. 15, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del presente decreto costituisce violazione commessa deliberatamente. In tali casi, il beneficiario e' escluso dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
3. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Le esclusioni e le revoche di cui al comma 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'art. 23 comma 1, lettera d).
 
Art. 18

Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da
bovini, ovini e caprini

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 5 al presente decreto.
2. Per gli animali non elencati nell'allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.
3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione, si applicano quelle disposte dall'art. 31 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.
 
Art. 19
Recupero di importi erogati in annualita' pregresse

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi gia' pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
 
Art. 20
Riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione secondo le modalita' di cui all'allegato 6.
3. Ove si accertino violazioni di gravita', entita' e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario e' escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

 
Art. 21
Disposizioni comuni

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nonche' dell'art. 54 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 22
Procedure e adempimenti per il regime di condizionalita'

1. Le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1 del presente decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato.
2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita' e di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, e di garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con AGEA coordinamento, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.
3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1, gli impegni indicati nel citato allegato si applicano a livello di azienda agricola.
4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, AGEA stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. AGEA invia la bozza di circolare alle Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art. 11 del presente decreto. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, AGEA pubblica la circolare.
 
Art. 23
Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale

1. Ove non abbiano gia' adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalita';
b) i livelli della gravita', entita' e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6;
c) i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente;
e) eventuali impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.
Le autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'Organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) 1305/2013. I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari vengono comunicati al competente Organismo pagatore.
2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge 234/2012.
3. Gli Organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformita' alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.
 
Art. 24
Monitoraggio

1. AGEA effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli Organismi pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni e Province Autonome, unitamente ai dati di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale entro il 15 ottobre di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 13.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'art. 11.
 
Art. 25
Mantenimento del pascolo permanente
ai fini della condizionalita'

1. In applicazione dell'art. 3 comma 2, la percentuale di superficie investita a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003, deve rimanere invariata, entro limiti definiti. Il mantenimento della percentuale di pascolo permanente si applica a livello nazionale. AGEA predispone il catalogo delle superfici a pascolo permanente, in modo da consentire l'effettivo monitoraggio delle superfici e le eventuali azioni di limitazione o ripristino, conformemente all' allegato 8.
 
Art. 26
Norme di rinvio

1. Alle violazioni di misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CE) 2078/92, 2080/92 1257/99, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, il decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, e il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali. Il presente comma non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (UE) n. 1305/2013 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti piu' favorevole al beneficiario.
2. Agli impegni relativi agli investimenti strutturali di cui all'art. 25 del regolamento (CE) 1975/2006 e alle misure di cui agli articoli 63, lett c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/2005, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 e relative disposizioni di attuazione regionali. Le sanzioni relative agli impegni di cui al presente comma sono disciplinate dal presente decreto.
 
Art. 27
Abrogazioni e norme transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato, con l'eccezione del capo III e delle corrispondenti norme applicative regionali per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013.
2. Ai sensi dell'art. 43, lettera c) del regolamento (UE) n. 640/2014 gli obblighi di condizionalita' degli agricoltori ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, secondo quanto previsto all'art. 1.
 
Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 gennaio 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 539
 
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