Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2015 (vai al sommario)
I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 9 marzo 2015
Modifiche ed integrazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Visto: il decreto ministeriale n. 827 del 15 ottobre 2013 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi inerenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 - 2015, ed in particolare la Linea Guida di cui al comma 2 dell'art. 2 recante il "Dimensionamento sostenibile del sistema universitario", secondo cui lo stesso puo' essere tradotto dalle Universita' attraverso, tra l'altro, la realizzazione di modelli federativi caratterizzati dall'istituzione di un unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente e dall'unificazione, condivisione dei rispettivi servizi, ferma restando l'autonomia scientifica e gestionale degli enti federati;
Visto: il Programma Triennale dell'Istituto Universitario di Studi Superiori, di seguito IUSS, 2013 - 2015 inviato al MIUR, nei termini indicati, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, con il quale lo IUSS ha programmato l'unificazione del Consiglio di amministrazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, di seguito Scuola, dedicando un'apposita sezione all'azione federativa ed impegnandosi a completare il processo di revisione statutaria entro dodici mesi dall'approvazione ministeriale del predetto Programma;
Visto: l'accordo federativo, preventivamente approvato dagli organi statutari dei due Atenei, sottoscritto in data 10 settembre 2014 con il quale lo IUSS e la Scuola hanno precisato i termini e le condizioni di realizzazione della federazione consistente nella presenza di un unico Consiglio di amministrazione e Presidente nonche' nella previsione di future azioni di coordinamento dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e dei servizi amministrativi dei rispettivi enti;
Visto: il decreto ministeriale n. 889 del 4 dicembre 2014 con il quale, valutati gli atti programmatori delle universita' italiane formulati nel triennio 2013 - 2015, e tra questi i Programmi presentati dallo IUSS e dalla Scuola, sono state concesse le risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa, ex decreto ministeriale n. 827 citato, a consolidamento del Fondo per il Finanziamento Ordinario;
Viste: la delibera del 19 novembre 2014 del Senato accademico dello IUSS con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto dello IUSS e le delibere n. 172 dell'11 novembre 2014 e n. 126 del 17 novembre 2014, rispettivamente assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione della Scuola con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola con riferimento agli articoli 21, 21-bis, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57;
Vista: la Nota del 28 novembre 2014 con la quale i Rettori dello IUSS e della Scuola hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR l'accordo federativo ed i relativi statuti conseguentemente modificati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispetti organi, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dal citato decreto ministeriale n. 827, e sui rispettivi Statuti ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (di seguito legge n. 168/1989);
Atteso: il trascorrere del termine entro il quale il MIUR esercita il dovuto controllo di legittimita' e di merito sulle disposizioni statutarie, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e ss.mm.ii.;
Vista: la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3;
Visto il vigente Statuto dell'Istituto Universitario Studi Superiori d Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 9 maggio 2012, ed in particolare l'art. 53;
Considerato: la necessita' di attuare il citato accordo federativo e di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie al fine di rendere possibile l'insediamento del Consiglio di amministrazione unico dei due Atenei;
Ritenuto opportuno: procedere, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto vigente, all'emanazione della modifiche apportate allo Statuto, come precedentemente indicato;

Decreta:

Art. 1
Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni apportate allo Statuto dello IUSS, approvate dal Senato accademico secondo le specifiche indicate in premessa.
 

Allegato "A"

Art. 1.
Natura dell'istituzione

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia ha natura di Scuola superiore ad ordinamento speciale ed e' inserito nel sistema universitario italiano con propria personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Lo IUSS ha sede legale in Pavia e puo' utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione "Scuola Superiore Universitaria IUSS Pavia".

Art. 2.
Finalita'

1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, lo IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. Lo IUSS si propone altresi' di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.
2. Per le finalita' di cui sopra, lo IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire la qualita' ed efficacia alla prima. Di tale interazione deve tenersi conto anche ai fini dell'individuazione di nuovi programmi didattici.
3. Nel perseguimento delle sue finalita', lo IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese e lombardo. A livello pavese, lo IUSS promuove la collaborazione con l'Universita' di Pavia, i Collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU). Con questo orientamento lo IUSS intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall'estero. Con particolare riferimento a quest'ultimi, lo IUSS intende costituire sia a livello nazionale che internazionale una rete di sinergie con qualificate strutture aventi finalita' coerenti con le proprie e con le scuole di alta formazione operanti, in particolare con le Scuole Superiori Universitarie ad ordinamento speciale operanti in Italia.

Art. 3.
Principi ispiratori

1. Sulla base di soli criteri di merito, lo IUSS riconosce ad ogni studente, che ne faccia domanda, il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacita', indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.
2. La liberta' di espressione e di insegnamento e il reciproco rispetto nella diversita' costituiscono principi fondamentali nella vita dello IUSS.
3. Nello svolgimento delle proprie attivita' lo IUSS assicura l'applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
4. Nell'organizzazione delle attivita' di formazione e di ricerca lo IUSS assicura uno stretto collegamento tra le due attivita' in modo da assicurare alla didattica il piu' alto livello di competenze e, al tempo stesso, stimolare l'interesse degli Allievi per la ricerca.
5. Lo IUSS adotta il presente Statuto in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana ed in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

Art. 4.
Partecipazioni istituzionali dei Collegi

1. Lo IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi pavesi ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo dello IUSS nel quadro delle Scuole Superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, lo IUSS puo' anche assicurare una qualificata residenzialita' alle proprie attivita' didattiche e di ricerca.
2. L'Istituto puo' organizzare, anche in collaborazione con i Collegi universitari, attivita' di orientamento universitario e promuovere attivita' culturali.
3 Sono partecipazioni istituzionali dello IUSS dalla sua fondazione: l'Almo Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena e l' Ente gestore per il Diritto allo Studio Universitario.
4. Nei suoi regolamenti lo IUSS determina le eventuali modalita' di partecipazione di altri Collegi universitari lombardi, previa acquisizione del parere del Consiglio dei Collegi.

Art. 5.
Cooperazione con altre Scuole Superiori

1. Lo IUSS intende operare in un contesto di cooperazione con altre Scuole Superiori al fine di realizzare una rete nazionale ed internazionale di alta formazione, che condivida finalita', modalita' di accesso, metodi di valutazione e favorisca la mobilita' al proprio interno di docenti, ricercatori e studenti.
2. In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 240/2010 e dell'art. 2 comma 3 del D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013, lo IUSS ha stipulato un Accordo Federativo con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, di seguito Scuola Sant'Anna, costituendo una cornice istituzionale caratterizzata da un unico Consiglio di Amministrazione con unico Presidente. L'Accordo Federativo stabilisce un collegamento istituzionale e funzionale che consente di promuovere e gestire - ottimizzando le risorse e rendendole piu' efficienti - le attivita' dello IUSS e della Scuola Sant'Anna nel campo dell'offerta formativa della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, delle politiche per l'internazionalizzazione e dei servizi.

Art. 6.
Cooperazione internazionale

Lo IUSS promuove la cooperazione internazionale, con istituzioni sia universitarie che extra universitarie. Lo IUSS, in particolare, cura la realizzazione di percorsi formativi mirati al conseguimento di titoli congiunti o doppi titoli e lo sviluppo di programmi di ricerca che mettano in sinergia le peculiarita' di ciascuna istituzione.

Art. 7.
Rapporto con il territorio

Nell'ambito delle proprie finalita' e specifiche competenze, lo IUSS opera con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Una speciale attenzione verra' riservata alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di spin off e start up. Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo lo IUSS concorrera' a caratterizzare il sistema universitario pavese e lombardo come polo nazionale e internazionale di competenza in specifici settori di ricerca avanzata.

Art. 8.
Fonti interne

1. Lo IUSS, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente Statuto, emana regolamenti e manuali.
2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione dello IUSS, le modalita' di elezione degli organi, nonche' le regole di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' disciplina la gestione finanziaria e contabile dello IUSS.
5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono comunque modificare o essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti e sono approvati secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale.

Art. 9.
Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento generale e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, ed e' emanato con decreto del Rettore. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed e' emanato con decreto del Rettore.
2. Gli altri regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.
3. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.
4. I regolamenti di cui all'art. 8 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo dello IUSS, salvo che essi non dispongano diversamente.

Art. 10.
Corsi e tipologia dei titoli rilasciati

1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' formative, lo IUSS attiva:
a) Corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell'Universita' di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con lo IUSS, individuati dal Senato accademico su proposta del Consiglio di coordinamento, di cui all'art. 43;
b) Corsi di Dottorato di ricerca.
2. Puo' inoltre attivare:
c) corsi di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico in convenzione con altre istituzioni universitarie;
d) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Universita' italiane e straniere;
e) altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti.
4. Lo IUSS puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
5. Lo IUSS rilascia i seguenti titoli:
a) diploma di licenza;
b) diploma di licenza triennale di primo livello;
c) diploma di licenza biennale di secondo livello;
d) laurea magistrale congiunta con altri atenei;
e) dottorato di ricerca (PhD);
f) master universitario di primo e secondo livello;
g) attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 11.
Rilascio dei titoli

1. I titoli di:
a) diploma di licenza
b) diploma di licenza triennale di primo livello
c) diploma di licenza biennale di secondo livello
sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito i Corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico.
2. Il titolo di laurea magistrale, congiuntamente ad un altro ateneo e' rilasciato agli studenti, che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
3. Il titolo di dottore di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.
4. Il titolo di master universitario di primo o secondo livello e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 10 del presente Statuto e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.

Art. 12.
Corsi ordinari

1. I Corsi ordinari, di cui all'art. 10 lettera a), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritti gli allievi dei Corsi ordinari stessi.
2. I Corsi ordinari hanno la finalita' di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in Universita'.
Gli insegnamenti dei Corsi ordinari possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie.
3. L'ammissione ai Corsi ordinari dello IUSS avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'ateneo in cui sono iscritti ed alle attivita' formative interne dello IUSS.
5. I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dallo IUSS.
6. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni di Collegi universitari. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico dello IUSS.

Art. 13.
Premi di studio agli allievi dei Corsi ordinari

1. L'Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana, opera affinche' sia costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed affinche' l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati. In quest'ottica lo IUSS auspica che si possa raggiungere una condizione di piena gratuita' degli studi universitari dei propri allievi dei Corsi ordinari.
2. Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, usufruiscono di un contributo il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione. Il contributo e' destinato al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza.
3. Il contributo di cui al comma precedente e' soggetto, ai fini fiscali, alla vigente normativa agevolativa in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.

Art. 14.
Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunita' di approfondimento teorico e metodologico implementato in esperienze di ricerca avanzata.
2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni. A conclusione dei corsi lo IUSS conferisce il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.).
3. I corsi di Dottorato possono essere svolti dallo IUSS in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita' ricerca, italiani o stranieri con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.
4. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

Art. 15.

Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, istituiti in convenzione con altre istituzioni universitarie, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli studenti.
3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 16.
Corsi di master di primo e secondo livello

1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non inferiore a dodici mesi, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

Art. 17.
Altri corsi di formazione

1. Lo IUSS puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione permanente, corsi brevi e seminari anche in collaborazione con Universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 18.
Posti di allievo

1. Il Senato accademico determina il numero dei posti di allievo relativamente ai Corsi ordinari, ai corsi di Dottorato e ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di master da mettere a concorso.
2. Il Consiglio di amministrazione approva i relativi bandi, previa verifica dei presupposti di sostenibilita' economica.
3. I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.

Art. 19.
Ammissione

1. L'ammissione allo IUSS avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
2. Gli allievi dello IUSS devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi.

Art. 20.
Allievi

Sono allievi dello IUSS gli studenti dei Corsi ordinari, dei corsi di Dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laura magistrale a ciclo unico e dei corsi di master.

Art. 21.

Diritto allo Studio ed inserimento dei laureati nel mondo del lavoro

1. Lo IUSS riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del "tutorato" al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine lo IUSS puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
2. Lo IUSS promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi erogati dallo stesso.
3. Lo IUSS favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

Art. 22.
Attivita' di ricerca

1. Lo IUSS svolge attivita' di ricerca in modo autonomo o in collaborazione con altri enti o istituzioni, pubblici o privati, in primo luogo con l'Universita' di Pavia e con la Scuola Sant'Anna.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di ricerca comuni, lo IUSS e la Scuola Sant'Anna collaborano secondo le modalita' definite nell'Accordo Federativo.
3. Lo IUSS puo' svolgere attivita' di ricerca applicata in collaborazione o per conto di terzi, secondo le modalita' precisate in uno specifico regolamento.

Art. 23.
Attivita' editoriali

L'istituto puo' promuovere, realizzare e partecipare ad attivita' editoriali connesse alle proprie attivita' didattiche e di ricerca.

Art. 24.
Attivita' culturali, sportive e ricreative

1. Lo IUSS promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative degli allievi e del personale i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico puo' riconoscere.

Art. 25.
Organi

1. Sono organi dello IUSS, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) della L. 240/2010:
1. il Rettore;
2. il Senato accademico;
3. il Consiglio di amministrazione;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Nucleo di Valutazione;
6. il Direttore Generale.
Sono altresi' organi statutari dello IUSS:
a. Consiglio dei Collegi;
b. International Advisory Board.

Art. 26.
Rettore

1. Il Rettore:
a) ha la rappresentanza legale dello IUSS;
b) svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
c) assicura il perseguimento delle finalita' dello IUSS secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
d) convoca e presiede il Senato accademico;
e) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, la nomina del Direttore Generale;
f) assicura il collegamento con il sistema dei Collegi universitari pavesi;
g) conferisce i diplomi e rilascia gli attestati;
h) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;
i) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza degli organi di governo, sottoponendoli agli stessi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
j) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
k) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dello IUSS;
l) esercita la funzione di proposta del documento di programmazione triennale dello IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
m) esercita la funzione di proposta del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
n) cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
o) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' dello IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
p) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari, incaricando il Collegio di Disciplina dell'istruttoria. Nel caso di provvedimenti disciplinari non superiori alla censura puo' provvedere direttamente alla loro irrogazione;
q) vigila sull'osservanza del codice etico dello IUSS e segnala le violazioni al Senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dello specifico regolamento e di quanto previsto all'art. 29 comma 1 punto j) del presente Statuto;
r) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili;
s) propone al Senato accademico i componenti di sua competenza dell'International Advisory Board.

Art. 27.
Elezione del Rettore

1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Universita' italiane, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo, da un corpo elettorale composto dai professori e ricercatori di ruolo dello IUSS e dai componenti del Senato accademico ed e' nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
2. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno.
3. Le modalita' di elezione sono definite nel regolamento generale, che disciplina anche le modalita' di presentazione delle candidature.
4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. Se la mozione e' approvata con una maggioranza di almeno due terzi, il Rettore ha l'obbligo di dimettersi.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.

Art. 28.
Prorettori

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari dello IUSS, un Prorettore Vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Prorettore Vicario dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
2. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore puo' designare uno o piu' Prorettori Delegati, individuati tra i professori di ruolo dello IUSS, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento.
3. Il Rettore puo' invitare il Prorettore Vicario ed i Prorettori Delegati a partecipare alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto, salvo che essi non ne siano gia' membri ai sensi dell'art. 29.

Art. 29.
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica e della ricerca dello IUSS. Ha la responsabilita' del funzionamento complessivo dello IUSS ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni che il presente Statuto affida al Consiglio di amministrazione, al Consiglio didattico, al Consiglio di Coordinamento, ai Consigli scientifici d'Area.
Il Senato accademico inoltre:
a) esprime parere sul piano di programmazione triennale;
b) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture formative e di ricerca e le relative attivita';
c) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente;
d) approva e modifica il Codice etico e i regolamenti di cui all'art. 8 ad eccezione del regolamento per la finanza e contabilita';
e) esprime parere in materia di convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e di ricerca;
f) esprime parere obbligatorio sulle chiamate, nel rispetto delle composizioni previste dall'art. 18 L. 240/2010;
g) determina il numero dei posti di allievo relativamente ai Corsi ordinari, ai corsi di Dottorato, ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di master da mettere a concorso;
h) designa il/i componente/i del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
i) nomina i componenti dell' International Advisory Board;
j) delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del Codice etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina. Le sanzioni previste per la violazione del codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero, in caso di violazione grave o reiterata, nel richiamo pubblico;
k) delibera le modifiche al presente Statuto secondo quanto previsto dall'art. 51.
2. Il Senato Accademico e' composto da:
a) il Rettore dello IUSS;
b) il Coordinatore dei Corsi ordinari;
c) il Coordinatore delle aree scientifiche;
d) quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia e dei ricercatori dello IUSS eletti tra i docenti ed i ricercatori stessi;
e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dal personale stesso;
f) un rappresentante del Consiglio dei Collegi eletto all'interno del Consiglio stesso;
g) due rappresentanti degli allievi dello IUSS, uno eletto dagli allievi dei Corsi ordinari tra gli stessi e uno eletto dagli allievi iscritti ai corsi di Dottorato, ai corsi di laurea magistrale e laura magistrale a ciclo unico e ai corsi di master tra gli allievi dei corsi di Dottorato.
3. I membri del Senato accademico durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli allievi che durano in carica due anni.
4. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore, che lo presiede. Alle riunioni del Senato accademico partecipa il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
5. I membri del Senato accademico che risultano assenti ingiustificati a piu' di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore dello IUSS.

Art. 30.
Consiglio di amministrazione

1. Nell'ambito delle attivita' oggetto dell'Accordo Federativo di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, ferme restando l'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati nel quadro delle risorse attribuite, il Consiglio di amministrazione svolge una funzione di coordinamento della Federazione armonizzando le iniziative comuni sulla base delle indicazioni espresse dai rispettivi Senati Accademici.
2. Nei primi tre anni di efficacia dell'Accordo Federativo, il Consiglio di amministrazione e' composto da otto membri:
a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Rettore dello IUSS;
c) il Rettore della Scuola Sant'Anna;
d) tre consiglieri esterni allo IUSS e alla Scuola Sant'Anna, non appartenenti ai ruoli dello IUSS e della Scuola Sant'Anna a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione, dei quali due designati dal Senato accademico della Scuola Sant'Anna su proposta del Rettore della Scuola Sant'Anna e sentito il Rettore dello IUSS ed uno designato dal Senato accademico dello IUSS su proposta del Rettore dello IUSS e sentito il Rettore della Scuola Sant'Anna, da individuarsi fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I curricula dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet dello IUSS e della Scuola Sant'Anna;
e) un allievo dello IUSS eletto ogni due anni tra gli allievi dei Corsi ordinari secondo le modalita' previste nel relativo regolamento generale;
f) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto ogni due anni secondo le modalita' previste nel relativo regolamento generale.
3. Per ciascun triennio successivo a quello di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al Senato accademico dello IUSS ed al Senato accademico della Scuola Sant'Anna in seduta congiunta determinare il numero e le modalita' di nomina dei Consiglieri esterni, da un minimo di due ad un massimo di quattro.
4. Nelle sedute congiunte dei Senati accademici dello IUSS e della Scuola Sant'Anna le delibere sono assunte a maggioranza ed i voti sono ponderati di modo che ad ognuno dei due Senati sia assegnata una percentuale del 50%.
5. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione il cui voto prevale in caso di parita'.
6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' eletto, previa proposta congiunta del Rettore dello IUSS e della Scuola Sant'Anna, con voto ponderato dal Senato accademico dello IUSS e del Senato accademico dalla Scuola Sant'Anna in seduta congiunta, secondo le previsioni del comma 4, quale personalita' esterna allo IUSS e alla Scuola Sant'Anna in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo gestionale, scientifico e culturale di rilievo nazionale o internazionale.
7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha un ruolo primario nell'ambito della Federazione tra lo IUSS e la Scuola Sant'Anna, in stretto coordinamento con i Rettori delle due Istituzioni. Egli:
a) promuove, d'intesa con i Rettori delle due Istituzioni federate, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali e con altri organismi pubblici e privati al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della federazione tra lo IUSS e la Scuola Sant'Anna;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine del giorno formulato congiuntamente ai Rettori dello IUSS e della Scuola Sant'Anna;
c) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti dello IUSS e della Scuola Sant'Anna.
8. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' sostituito dal Rettore piu' anziano nel relativo ruolo, qualora per qualsiasi causa sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.
9. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' proposto nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui sopra e rimarra' in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
10. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria, secondo un calendario congiuntamente stabilito all'inizio di ogni anno solare dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori dello IUSS e della Scuola Sant'Anna. Il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria quando: a) il Presidente lo ritiene opportuno in presenza di circostanze urgenti ovvero quando l'andamento della gestione federativa lo richiede; b) almeno un terzo dei componenti ne fanno richiesta motivata scritta al Presidente.
11. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.
12. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono assistere uno o piu' componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Consiglio puo' invitare soggetti afferenti ad una delle due istituzioni a partecipare alle sedute assumendo la veste di "uditore".
13. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti ingiustificati a piu' di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte del Rettore dello IUSS e del Rettore della Scuola Sant'Anna.
14. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte a turno per un periodo di dodici mesi dal Direttore generale dello IUSS e dal Direttore generale della Scuola Sant'Anna, iniziando dal secondo, ferma restando la possibilita' di partecipazione alla seduta del Consiglio anche del Direttore generale che non svolge le funzioni di Segretario.

Art. 31.
Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Nel rispetto dell'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati e delle linee di indirizzo poste dai rispettivi Senati accademici, il Consiglio di amministrazione esercita per lo IUSS e per la Scuola Sant'Anna le seguenti funzioni:
- delinea un indirizzo di sviluppo strategico, anche tenuto conto delle relazioni periodiche dell'International Advisory Board delle due Istituzioni, proponendo ai Senati accademici dello IUSS e della Scuola Sant'Anna l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;
- favorisce l'armonizzazione dei programmi triennali in un'ottica di massima collaborazione scientifica e didattica tra i due Enti federati;
- delinea politiche di dialogo congiunte con il MIUR e gli altri Ministeri di riferimento;
- in coordinamento con i Collegi di Disciplina, esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori della Scuola e dello IUSS, ai sensi dell'art. 10 della L. 240/2010;
- svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dai Senati accademici dello IUSS e della Scuola Sant'Anna.
2. Relativamente allo IUSS, il Consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale:
a) approva il piano di programmazione triennale e ne verifica il rispetto anche in merito alla sostenibilita' economica delle proposte di chiamata dei docenti;
b) esegue il monitoraggio e la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dello IUSS anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organismi di controllo;
c) si esprime sulla gestione, sull'attivita' didattica e di ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali e formula osservazioni e proposte al Senato accademico;
d) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
e) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;
f) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato accademico;
g) delibera, su proposta del Senato accademico, l'assunzione del personale docente e ricercatore di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 24 della L. 240/2010, previa verifica della conformita' con la programmazione triennale e della sostenibilita' economica;
h) verifica la sostenibilita' economica delle delibere del Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di Dottorato di ricerca, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente, nonche' di sedi e strutture didattiche e scientifiche;
i) puo', nell'interesse dello IUSS e sentito il Senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attivita' dello IUSS.

Art. 32.
Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale e' assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dello IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.
3. L'incarico di Direttore Generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta dal Rettore, sentito il Senato accademico. L'incarico di Direttore Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a 4 anni e rinnovabile.
4. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto sull'attivita' svolta, anche ai fini della concessione dell'indennita' di risultato.

Art. 33.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, anche ai fini della promozione del merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonche' del buon andamento, spetta agli organi di governo.
2. Svolge le funzioni che il DL n. 150, 27 Ottobre 2009, art. 14 attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
3. Il Nucleo di valutazione e' formato da cinque membri, di cui almeno tre esterni allo IUSS, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti del Nucleo e' reso pubblico nel sito internet dello IUSS.
4. Il Presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore dello IUSS, sentito il Senato accademico; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Alle riunioni del Nucleo di valutazione partecipa, come segretario verbalizzante senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Valutazione.
5. Il Nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli allievi sulle attivita' didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dall'ANVUR, da inviare al Ministero e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.
6. Il Nucleo di valutazione presenta agli organi di governo dello IUSS una relazione annuale sui risultati delle attivita' di valutazione svolte nell'anno precedente.
7. Al Nucleo di valutazione e' assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 34.
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il Collegio formula altresi' proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

Art. 35.
Consiglio dei Collegi

1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra IUSS e Collegi universitari di cui all'art. 4, comma 3, viene istituito il Consiglio dei Collegi, con funzioni consultive e propositive del Senato Accademico.
2. Il Consiglio dei Collegi fornisce un parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
- criteri di ammissione ai Corsi ordinari;
- provvedimenti di espulsione dai Corsi ordinari dei singoli Allievi;
- ripartizione degli Allievi tra le Classi;
- ripartizione degli Allievi tra i Collegi;
- modifiche di Statuto;
- modifiche del regolamento generale dello IUSS.
Il Consiglio dei Collegi puo' essere altresi' consultato dal Rettore dello IUSS su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di governo.
3. Il Consiglio dei Collegi formula agli organi di governo e di gestione delle attivita' didattiche dello IUSS proposte in merito a:
- attivita' didattica;
- attivita' internazionale.
4. Il Consiglio dei Collegi e' composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei Collegi fa altresi' parte il Rettore dello IUSS o un suo delegato.
5. Il Consiglio dei Collegi e' presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non puo' essere immediatamente rieletto.
6. Il Consiglio dei Collegi elegge un proprio rappresentante nel Senato accademico dello IUSS.
7. Il Consiglio dei Collegi propone al Senato Accademico la nomina di un componente dell'International Advisory Board.

Art. 36.
Collegio di Disciplina

1. Al Collegio di Disciplina e' demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito.
2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.
3. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
4. Il Collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Collegio e' nominato con Decreto del Rettore e dura in carica 4 anni.

Art. 37.
Comitato Unico di Garanzia

1. lo IUSS istituisce, ai sensi del presente Statuto e dell'art. 21 della legge n. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia; con apposito regolamento sono definiti la costituzione e il funzionamento.
2. Al suo interno viene istituita la Commissione Pari Opportunita', a tutela dei singoli e dei gruppi da discriminazioni. Formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. E' costituita da rappresentanti del personale docente e di ricerca, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli allievi.
3. La Commissione, di cui al comma 2, elegge al proprio interno un Presidente, il funzionamento e la costituzione della stessa sono definiti con apposito regolamento.

Art. 38.
International Advisory Board

1. L'International Advisory Board e' un organismo di consulenza del Senato Accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico. In particolare svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilita' di docenti e studenti.
L'International Advisory Board e' composto da almeno cinque personalita' di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso lo IUSS, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dello stesso e la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne dello IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attivita' didattiche e di ricerca.
Un componente e' proposto dal Consiglio dei Collegi di cui all'art. 35, un componente e' proposto dal Rettore dell'Universita' di Pavia e gli altri componenti sono proposti dal Rettore o da almeno tre membri del Senato Accademico.
5. I componenti dell'International Advisory Board rimangono in carica quattro anni dalla nomina e svolgono la propria attivita' a titolo gratuito.

Art. 39.
Esercizio finanziario e contabilita'

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo puo' avvenire entro il 30 giugno.
3. Lo IUSS adotta un proprio sistema di finanza e contabilita', improntato ad un modello di contabilita' economico-patrimoniale e analitica in conformita' alle previsioni della normativa vigente. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo saranno disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale.

Art. 40.
Anno accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 41.
Organizzazione dei Corsi ordinari

1. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari sono articolati in Classi la cui composizione tiene conto dei differenti ambiti disciplinari. L'articolazione e la composizione delle classi e' definita nel Regolamento didattico.
2. La programmazione didattica dei Corsi ordinari, la gestione e il coordinamento delle Classi sono svolte da un Consiglio didattico composto da tutti i professori e ricercatori dello IUSS e da una rappresentanza degli Allievi dei Corsi Ordinari in numero non inferiore al 15% dei componenti. Alle riunioni del Consiglio didattico partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante designato dal Consiglio dei Collegi.
3. Il Consiglio e' presieduto da un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno eletto tra i suoi membri, che assume il ruolo di Coordinatore dei Corsi Ordinari e nomina quale Responsabile di Classe un docente dello IUSS per ciascuna delle Classi.
4. Il Coordinatore dei Corsi Ordinari ed i Responsabili di Classe durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli Allievi durano in carica due anni.
5. Il Consiglio didattico puo' nominare al suo interno un comitato esecutivo al quale delegare, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, alcune delle proprie funzioni ordinarie.

Art. 42.
Aree scientifiche

1. Le Aree scientifiche (Aree) sono strutture dello IUSS deputate alla programmazione e alla gestione delle attivita' di ricerca e delle attivita' formative previste dall'art. 10, con l'unica eccezione di quelle indicate al comma 1, lett. a) secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico.
2. L'attivazione e la disattivazione delle Aree e' di competenza del Senato Accademico.
3. Sono organi di gestione di un'area:
a) il Consiglio scientifico di area;
b) il Responsabile di area.
4. Il Consiglio scientifico di area cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' dell'Area e provvede all'attuazione del piano di sviluppo dello IUSS, per quanto di competenza.
5. Il Consiglio scientifico di area e' composto dai professori e ricercatori dello IUSS afferenti all'Area e da una rappresentanza degli allievi dei corsi di Dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master in numero non inferiore al 15% dei componenti. Il Consiglio e' presieduto da un professore di ruolo di prima o seconda fascia eletto tra i suoi membri, che assume il ruolo di Responsabile di area.
6. I Responsabili di area eleggono al proprio interno un Coordinatore delle aree scientifiche.
7. Il Coordinatore delle aree scientifiche ed i Responsabili di area durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli allievi durano in carica due anni.

Art. 43.
Consiglio di coordinamento

1. Il Consiglio di coordinamento ha la funzione di garantire il necessario collegamento tra le attivita' dei Corsi ordinari e le Aree scientifiche e tra didattica e ricerca, nonche' l'interdisciplinarita' delle attivita' dello IUSS.
2. Il Consiglio e' composto da cinque membri:
a) il Rettore;
b) il Coordinatore delle Aree scientifiche;
c) il Coordinatore dei Corsi ordinari;
d) un membro eletto dal Consiglio didattico dei Corsi ordinari tra i Responsabili di Classe;
e) un membro eletto al proprio interno dai Responsabili di Area.
2. Il Consiglio di coordinamento, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 45 del presente Statuto, formula altresi' proposte di chiamata al Senato accademico, che esprime il proprio parere per la necessaria delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 44.
Commissione paritetica

E' istituita una Commissione paritetica allievi-docenti con i compiti previsti dalla L. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g).
La Commissione e' composta da un ugual numero di docenti e di allievi ed e' presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
Il funzionamento della Commissione e' stabilito in un apposito regolamento.

Art. 45.
Personale

1. Lo IUSS determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, lo IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter-accademica e con gli enti di ricerca, ivi comprese quelle disponibili nell'ambito di applicazione dell'Accordo Federativo stipulato con la Scuola Sant'Anna.
Lo IUSS si avvale anche di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti dello IUSS in materia.
3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, lo IUSS puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalita' previste dalla legge.

Art. 46.
Amministrazione

1. L'Amministrazione dello IUSS e' organizzata in uffici e servizi e settori. Ad essi e' assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.
2. L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, puo' assumere personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie o per attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati e, comunque, quando non sia possibile ricorrere al solo personale in servizio.

Art. 47.
Dirigenti

1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro delle strutture ad essi affidate per il raggiungimento di determinati obiettivi e ne assumono la responsabilita'.
2. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale, a dirigenti di ruolo presso lo IUSS o, con contratto a tempo determinato, a personale dello IUSS o a soggetti, anche esterni allo IUSS, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.
3. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 48.
Uffici dirigenziali

Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Art. 49.
Centri di servizi

Lo IUSS puo' attivare centri di servizi a supporto delle attivita' didattiche, di ricerca o amministrative.

Art. 50.
Formazione e aggiornamento

Lo IUSS promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.

Art. 51.
Entrata in vigore e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione, in casi di particolare urgenza.

Art. 52.
Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto e' abrogato lo Statuto emanato con Decreto Direttorale del 11 aprile 2012, n. 14.
2. Il Rettore ed il Direttore Generale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto portano a compimento i rispettivi mandati nei termini di legge e di Statuto.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto della costituzione degli organi collegiali nella composizione prevista dagli articoli 29 e 30.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto sono indette le procedure per la costituzione dei nuovi organi collegiali.
 
Art. 2
Testo vigente

Il testo completo dello Statuto viene allegato al presente decreto, allegato "A", di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 3
Pubblicita' ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello Statuto dello IUSS entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello Statuto, allegato "A", sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene altresi' pubblicato sull'Albo Ufficiale dello IUSS.
Pavia, 9 marzo 2015

Il rettore: di Francesco
 
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