Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 febbraio 2015
Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che all'art. 6, comma 2-bis, prevede per gli anni 2015 e 2016, al fine di favorire l'offerta cinematografica di qualita' artistico-culturale, il riconoscimento alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti alla data del 1° gennaio 1980;
Visto il comma 2-quater del citato art. 6, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche», e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 15;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, con il quale viene recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
Visto l'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, recante «Modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico che, con nota UL29543 del 24 dicembre 2014, ha espresso il proprio nulla osta, senza osservazioni;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 2-bis dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con riferimento:
a) alle tipologie di imprese di esercizio cinematografico e di sale cinematografiche ammesse al credito d'imposta, nonche' alle tipologie di interventi ammessi al beneficio;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
c) al riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa complessiva.
 
Art. 2
Definizioni e tipologie di soggetti
e interventi ammissibili al credito d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:
a) per impresa di esercizio cinematografico si intende l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed iscritta all'albo delle imprese di cui al medesimo art. 3;
b) per piccole e medie imprese si intendono le imprese per cui ricorrono i requisiti fissati dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, con il quale e' stata recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea;
c) per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, come definito all'art. 2, comma 8, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004. Per sala cinematografica esistente almeno dal 1° gennaio 1980, si intende quella, come definita nel periodo precedente, per la quale persistano da detta data l'ubicazione immobiliare e il carattere di sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprieta' e gestione;
d) per interventi ammessi al credito d'imposta si intendono quelli previsti all'art. 15, comma 2, lettera a), con esclusione di quanto attiene alla realizzazione di nuove sale, nonche' lettere b) e c) del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, ovvero:
1) il ripristino di sale inattive;
2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;
3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
 
Art. 3
Misura e utilizzabilita' del credito d'imposta

1. Alle imprese che detengano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, per gli anni 2015 e 2016, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese relative agli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d), sostenute esclusivamente con riguardo a sale cinematografiche esistenti alla data del 1° gennaio 1980. L'utilizzo del credito d'imposta, nel limite massimo di centomila euro, e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di centomila euro nei richiamati periodi d'imposta 2015 e 2016.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con i contributi di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, e con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Spese ammissibili all'agevolazione

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 2 e nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, le spese inerenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non iniziati prima del 1° giugno 2014.
2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
Art. 5
Procedura di accesso, riconoscimento
e utilizzo del credito d'imposta

1. Entro e non oltre novanta giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalita' telematiche definite con decreto dal Direttore generale per il cinema del Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere specificati:
a) la tipologia degli interventi eleggibili ai sensi del presente decreto, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;
b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'art. 4, comma 3;
c) il credito d'imposta spettante.
3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data del 1° gennaio 1980. A tal fine, assume rilievo, oltre alla persistenza dell'ubicazione immobiliare, l'esistenza della sala quale sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprieta' e gestione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', con la quale si dichiara che l'impresa cinematografica, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccola o media impresa, possiede i requisiti previsti dal citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, nonche' nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero, previa verifica delle risorse disponibili, comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.
5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' concesso ed e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
7. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cedibile dal beneficiario a norma del comma 2-ter dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. In tal caso, la comunicazione da parte del Ministero del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 4, ha efficacia di preventiva accettazione della cessione dell'importo del credito d'imposta ai soggetti legittimati ai sensi del predetto art. 6, comma 2-ter. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalita' descritte al comma 6 del presente articolo. Ai fini di cui al periodo precedente, la cessione e' comunicata dall'impresa cedente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo modalita' telematiche definite con decreto del Direttore della Direzione generale «cinema» del Ministero medesimo. Con riferimento ai crediti ceduti, il predetto Ministero comunica all'Agenzia delle entrate, con le modalita' di cui al comma 6, ultimo periodo, la riduzione dei crediti utilizzabili in compensazione dalle imprese cedenti, nonche' i dati dei cessionari e l'ammontare del credito ceduto utilizzabile in compensazione da ciascuno di essi.
 
Art. 6
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. I crediti di imposta di cui all'art. 1 sono riconosciuti, per gli anni 2015 e 2016, nel limite dello stanziamento annuo di tre milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.
2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. La Direzione generale «cinema» del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo pubblica mensilmente nel proprio sito internet l'elenco aggiornato delle domande ammesse, nonche' l'ammontare delle risorse concesse fino al quel determinato momento. La Direzione generale comunica, con le stesse modalita', entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.
 
Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il diritto al credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto, ovvero venga accertato che la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o e' incompleta rispetto a quella richiesta. Il credito d'imposta e' revocato, in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.
 
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo. L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e' svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2015

Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Franceschini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 882
 
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