Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 marzo 2015 |
Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»; Visto il comma 226 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 236 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per una o due annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; Visto l'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'articolo 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'articolo 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; Considerata la necessita', ai fini dell'economicita' dell'azione amministrativa, di emanare di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entita' finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'articolo 1, comma 235, della legge n. 296, del 2006, ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'articolo 1, comma 321, della medesima legge, nonche' alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione; Visto il precedente decreto interministeriale 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012, n. 172, con il quale si e' proceduto a regolare le posizioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle annualita' 2006 e 2007; Considerato che, relativamente all'anno 2011, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, e' di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella Regione Sardegna e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Siciliana e Valle d'Aosta; Considerato che nel nuovo assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si avvale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decretano:
Art. 1
1. E' approvata la tabella A indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2011, per effetto dell'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. E' approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2011. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale. 3. E' approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B. |
| TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo Dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella D, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualita' successive. 3. Per la regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto e' effettuata dalla stessa Regione con versamento al cap. 2368 - articolo 06 (capo X) dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'Erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la registrazione. Roma, 16 marzo 2015
Il direttore generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Fumero Il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri Marconi |
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