Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 5 febbraio 2015 |
Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attivita' cinematografiche. |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, d'ora in avanti «decreto-legge», che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, siano estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5 del medesimo articolo; Visto il comma 4 del citato art. 8, che stabilisce che con decreto ministeriale siano dettate le relative disposizioni applicative, nonche' quelle di definizione dei limiti massimi di spesa da assegnare alle predette agevolazioni fiscali, tenuto conto del limite massimo globale di cui al comma 3 del medesimo articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMA»; Vista la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato al cinema e all'audiovisivo del 15 novembre 2013; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Vista la decisione di autorizzazione n. C(2014) 9291 final del 3 dicembre 2014 della Commissione europea;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1 Oggetto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estesi, alle condizioni e con le modalita' di fruizione stabilite nel presente decreto, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel successivo art. 2, comma 1, lettera g). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto del limite di spesa annuo complessivo previsto dall'art. 8 del decreto-legge, ai crediti d'imposta destinati ai produttori indipendenti di opere audiovisive e' assegnato un importo massimo di risorse per anno pari al 39% del predetto limite di spesa. Alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente su reti di trasmissione elettronica di cui all'art. 21, comma 1-bis, del TUSMA, per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, come definito nel successivo art. 2, comma 1, lett. d) del presente decreto, e' assegnato un importo annuo pari al 2% del limite di spesa annuo complessivo. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanzario in corso, le percentuali di cui al presente comma a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse disponibili. |
| TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto: a) per «opera audiovisiva» si intende la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione; b) per «opera audiovisiva di nazionalita' italiana» si intende l'opera audiovisiva che abbia i requisiti di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente decreto; c) per «emittente televisiva» si intende un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, come definita nel TUSMA ed avente «ambito nazionale» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u) del medesimo TUSMA; d) per «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi» si intende un fornitore di servizi media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera c), come definito nel TUSMA; e) per «fornitori di servizi di hosting» si intendono i prestatori dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; f) per «produttore audiovisivo originario» si intende colui che ha organizzato la produzione dell'opera audiovisiva e che ha assunto e gestito i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attivita' di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio; g) per «produttori indipendenti» si intendono i produttori definiti nella precedente lettera f), che esercitino l'attivita' di produzione audiovisiva in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non siano controllati da o collegati a emittenti televisive ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting; 2) per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente; h) per «imprese di produzione audiovisiva italiane» si intendono le imprese di produzione audiovisiva, residenti o non residenti, iscritte al registro delle imprese e soggette a tassazione in Italia; i) per «imprese di produzione esecutiva» si intendono le imprese di produzione audiovisiva italiane che possiedono il requisito di produttore indipendente, come definito al precedente punto f), e che svolgono, su commissione di un'impresa di produzione estera, le attivita' di produzione audiovisiva necessarie per la realizzazione sul territorio italiano ed europeo di opere audiovisive di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), o parti di esse, che non siano di nazionalita' italiana ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, utilizzando prevalentemente manodopera italiana o europea; j) per «costo complessivo dell'opera audiovisiva», si intende il costo di realizzazione dell'opera completata come previsto nella tabella A allegata al presente decreto; k) per «costo eleggibile al credito d'imposta» si intende il costo complessivo dell'opera audiovisiva, con le esclusioni e limitazioni contenute nel provvedimento della Direzione Generale per il cinema previsto nel successivo art. 9, comma 1. Con riferimento alle opere audiovisive di nazionalita' italiana, in particolare: 1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione e purche' siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio; 2) i costi del personale di produzione e i costi «sopra la linea», non possono superare una percentuale del costo complessivo dell'opera audiovisiva definita nel provvedimento previsto nel successivo art. 9, comma 1; 3) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili ciscuna al massimo al 7,5 % del costo complessivo di produzione; l) per «opera audiovisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting», si intende l'opera audiovisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo dell'opera audiovisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione; m) per «opera audiovisiva in coproduzione» si intende l'opera audiovisiva prodotta dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting, congiuntamente a un produttore indipendente il quale contribuisca in misura non inferiore al 10% del costo complessivo dell'opera audiovisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo; il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta quota minima di partecipazione; n) «opera audiovisiva in preacquisto» si intende l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o da un fornitore di servizi di hosting anteriormente al completamento dell'opera; o) per «opera audiovisiva in licenza di prodotto» si intende l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting; p) ai fini del presente decreto l'opera audiovisiva si intende completata con l'avvenuto deposito della copia campione prevista al successivo art. 5, comma 4, del presente decreto; nel caso di opera seriale il deposito va effettuato dopo aver svolto almeno due terzi dell'opera complessiva, fatto salvo l'obbligo, a pena di decadenza del beneficio, di consegna dell'intera opera seriale entro due anni dalla consegna delle prime puntate o episodi; q) per «diritti primari» si intendono i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica come individuati contrattualmente dalle parti; r) per «diritti secondari» i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera p) nonche' i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero; s) per «diritti di elaborazione a carattere creativo» si intendono, complessivamente, tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la Direzione Generale per il cinema come previsto al successivo art. 5, comma 4, del presente decreto, nonche' del soggetto, della sceneggiatura e piu' in generale delle opere originali da cui l'opera completata e' tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate nonche' ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. 2. Se non diversamente previsto, al presente decreto si applicano le definizioni contenute nel TUSMA. |
| Art. 3 Requisiti
1. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente decreto i produttori indipendenti: a) iscritti nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, presso la Direzione Generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in un'apposita sezione dedicata ai produttori indipendenti di opere audiovisive; b) che hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo; c) che sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; d) che hanno capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitale ovvero, con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone, abbiano un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro; tali limiti sono ridotti all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di fornitori di servizi di hosting; 2. I benefici sono riconosciuti in relazione agli investimenti nella produzione di opere audiovisive: a) di nazionalita' italiana; b) destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva, ovvero per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting; c) che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale previsti nella Tabella B allegata al presente decreto; d) prodotte da produttori indipendenti come definiti nel comma 1 del presente articolo in possesso del requisito relativo alla titolarita' dei diritti previsto al successivo art. 7 comma 1. 3. I benefici disciplinati dal presente decreto si applicano alle opere audiovisive quali: a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 50 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 2.000 euro al minuto; b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto ; c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto; d) per le opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting tali limiti sono ridotti a 10 minuti e il costo complessivo non dovra' essere inferiore a 400 euro al minuto. 4. Con riferimento alle soglie minime previste nel precedente punto 3, sono ammesse deroghe per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali adottate con provvedimento del Direttore Generale del Cinema, sentita la Commissione per la cinematografia. 5. I benefici disciplinati dal presente decreto non si applicano a: a) opere audiovisive destinate al prioritario sfruttamento in sala cinematografica o che comunque abbiano presentato denuncia di inizio lavorazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; b) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; c) pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm) del TUSMA; d) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; e) programmi di informazione e attualita'; f) giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show; g) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; h) trasmissione anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; i) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi. |
| Art. 4 Nazionalita' italiana ed eleggibilita' culturale delle opere audiovisive
1. E' riconosciuta la nazionalita' italiana alle opere audiovisive per le quali i produttori indipendenti presentino richiesta alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e che soddisfino i requisiti previsti nella tabella C allegata al presente decreto con riferimento alle opere audiovisive di fiction, di documentario e di animazione e secondo le procedure indicate nel successivo art. 5 del presente decreto. 2. Le opere audiovisive per le quali i produttori indipendenti presentino richiesta al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo devono rispondere ai requisiti di eleggibilita' culturale previsti nella Tabella B allegata al presente decreto. |
| Art. 5 Procedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere audiovisive
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nel presente decreto, i produttori indipendenti presentano alla Direzione generale per il cinema istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione. 2. Nell'istanza, da presentare in via telematica su apposita modulistica successivamente predisposta dalla Direzione generale per il cinema, il legale rappresentante dell'impresa di produzione audiovisiva attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema. 4. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a presentare alla Direzione generale per il cinema, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva. Il Direttore generale per il cinema provvede all'emanazione del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalita' entro i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale per il cinema. |
| Art. 6 Associazioni produttive e coproduzioni con imprese di produzione estere
1. E' riconosciuta la nazionalita' italiana anche alle opere audiovisive realizzate in conformita' con le disposizioni contenute negli accordi internazionali di reciprocita' vigenti nell'ambito delle coproduzioni internazionali audiovisive e cinematografiche. 2. In caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere concessa la nazionalita' italiana ad opere audiovisive, realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti previsti all'art. 3 del presente decreto e imprese straniere. La quota di proprieta' dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20% e la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute delle imprese italiane deve essere almeno pari alla quota di proprieta' dei diritti ed includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano. Le suddette opere devono rispondere ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella B allegata al presente decreto. 3. Il Direttore generale per il cinema provvede, su istanza dell'impresa di produzione audiovisiva italiana presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione dell'opera audiovisiva, al riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria delle opere audiovisive realizzate secondo le previsioni del presente articolo. 4. Nell'istanza, da presentare in via telematica, il legale rappresentante dell'impresa di produzione audiovisiva italiana attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema. 6. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a presentare alla Direzione generale per il Cinema, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito di una copia campione provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva. Il Direttore generale per il Cinema provvede all'emazione del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalita' entro i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale per il Cinema. |
| Art. 7 Titolarita' dei diritti
1. Ai fini dell'ottenimento del credito di imposta, i produttori indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici cosi' come previsto all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La titolarita' dei diritti e' soddisfatta nel caso in cui sussistano tutti i requisiti elencati rispettivamente nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. In caso di opera audiovisiva prevalentemente finanziata, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera l), e di opera audiovisiva in coproduzione, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera m): a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; b) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti devono rispettare criteri di proporzionalita' con riferimento all'effettivo investimento finanziario del produttore indipendente rispetto al costo complessivo dell'opera audiovisiva; il credito d'imposta riconosciuto in relazione all'opera specifica, qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima opera, e' parte dell'investimento finanziario del produttore indipendente nell'opera audiovisiva; c) i diritti di elaborazione creativa devono appartenere al produttore indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto finanziario del produttore indipendente e investimento complessivo nell'opera audiovisiva. La quota minima di diritti di elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 3. In caso di opera audiovisiva in pre-acquisto, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera n): a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; b) i diritti di elaborazione creativa possono essere ceduti all'emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall'emittente televisiva e il costo complessivo dell'opera audiovisiva. La quota di diritti di elaborazione creativa, al netto della quota eventualmente riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 4. In caso di opera audiovisiva in licenza di prodotto, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera o), la detenzione dei diritti primari e secondari e le relative limitazioni temporali devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi. 5. Per accedere ai benefici previsti nel presente decreto, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso ammissibili gli accordi fra emittente televisiva e produttore indipendente, diretti a qualificare come diritti primari, come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera q), la totalita' dei diritti di sfruttamento dell'opera audiovisiva su tutte le reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale. |
| Art. 8 Finalita' e requisiti
1. Il credito d'imposta disciplinato nel presente capo e' finalizzato al rafforzamento della produzione indipendente di opere audiovisive di nazionalita' italiana che soddisfino i requisiti di eleggibilita' culturale indicati nella tabella B allegata al presente decreto. 2. Il credito d'imposta spetta ai produttori indipendenti in relazione ai costi sostenuti per la produzione di opere audiovisive di nazionalita' italiana sulle quali detengono diritti ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. 3. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa di produzione audiovisiva sostenga sul territorio italiano spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore al 50% del costo eleggibile. 4. Per il requisito previsto al comma precedente possono essere concesse deroghe per ragioni strettamente funzionali alle esigenze narrative dell'opera audiovisiva, previo parere della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del Direttore generale per il cinema. |
| Art. 9 Costi eleggibili al credito d'imposta
1. Il credito d'imposta disciplinato nel presente Capo e' calcolato percentualmente sulla base del costo eleggibile dell'opera audiovisiva, come definito nel precedente art. 2, comma 1, lettera k) e come ulteriormente specificato in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il cinema, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia. 2. Il credito d'imposta e' calcolato in base ai costi eleggibili imputabili all'opera audiovisiva e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle la cui tipologia e' indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione, vengono computate in misura pari al 100% del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano. |
| Art. 10 Aliquota e massimale
1. Alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 15% del costo eleggibile delle opere audiovisive ammissibili ai benefici previsti nel presente decreto, fino all'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
| Art. 11 Produzione associata
1. Nelle produzioni associate fra produttori indipendenti, il credito d'imposta spetta a ciascun produttore indipendente associato, in relazione alle spese di produzione effettivamente sostenute, supportate da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile di ciascuna impresa. Non assumono in alcun caso rilevanza i rimborsi di costi tra i produttori associati. 2. Ai fini dell'ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro previsto nel precedente art. 10, per ciascuna impresa audiovisiva indipendente in ciascun periodo d'imposta, nel caso di produzioni associate il credito d'imposta viene attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in proporzione alla quota effettiva di partecipazione. 3. La fruibilita' del credito d'imposta in relazione alle spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di partecipazione alla produzione e' subordinata al nulla osta, da presentare alla Direzione generale per il cinema con la richiesta preventiva prevista all'art. 12, comma 1, lettera b), da parte degli altri produttori associati, cui il credito e' attribuito ai sensi del precedente comma, nonche' all'attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di 3,5 milioni di euro previsto all'art. 10 del presente decreto, al possesso dei requisiti patrimoniali previsti nel precedente all'art. 3, comma 1, e all'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista al successivo art. 12, comma 1. |
| Art. 12 Procedure per il riconoscimento dei crediti d'imposta alla produzione
1. Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta, i produttori indipendenti devono presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; b) la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, contenente tra l'altro: 1) la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana; 2) gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilita' culturale sulla base dei parametri contenuti nella tabella B allegata al presente decreto; 3) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste; 4) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; 5) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del presente decreto; 2. Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la Direzione generale per il cinema comunica al produttore indipendente il riconoscimento o il mancato riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria ovvero dell'eleggibilita' culturale, debitamente comunicato ai sensi del comma precedente, i produttori indipendenti possono ripresentare la richiesta preventiva non piu' di una volta. 3. In caso di opera di durata complessiva inferiore o uguale a 220 minuti, entro un anno dalla data di presentazione alla Direzione generale per il cinema della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, il produttore indipendente consegna presso la Direzione generale per il cinema la copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. Il produttore dovra' esibire anche i contratti di acquisizione dei diritti correttamente sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive. In caso di opere di durata complessiva superiore a 220 minuti il termine per la consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell'opera provvista di codice ISAN e della copia del contratto avente data certa con l'emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi e' elevato a due anni dalla data di presentazione della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo. In caso di opera in licenza di prodotto la copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi devono essere consegnati entro 18 mesi dalla data del deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN. In caso di opere di animazione, i termini previsti nel presente comma si intendono estesi di ulteriori 12 mesi. 4. Dalla documentazione prevista nel precedente comma devono potersi evincere in maniera chiara ed univoca: a) la titolarita' dei diritti rispettivamente in capo al produttore indipendente e in capo all'emittente televisiva o al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, in relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e diffusione disponibili come esemplificato nella tabella D allegata; b) la durata della titolarita' dei diritti e il valore economico attribuito a ciascuno di essi. 5. Il produttore indipendente presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della consegna presso la Direzione generale per il Cinema della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e della copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi, aventi data certa, di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. 6. Nella richiesta definitiva deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera audiovisiva: a) il costo complessivo dell'opera audiovisiva e il costo eleggibile, con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato on-line sul sito della Direzione generale per il cinema; b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite; 7. Nel caso di produzioni associate, gli obblighi di presentazione della dichiarazione sostitutiva, della richiesta preventiva e della richiesta definitiva sono a carico di ciascun produttore indipendente associato; e' altresi' ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, richiesta preventiva e richiesta definitiva sottoscritte da tutti i produttori associati. 8. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la Direzione generale per il cinema comunica al produttore indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta e' calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del precedente comma 6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10% l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre del 10%. 9. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo precedente comma 8 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera a seguito di apposita richiesta da presentare alla Direzione generale per il cinema contestualmente alla richiesta definitiva di cui al precedente comma 6, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva. |
| Art. 13 Fruizione e riconoscimento definitivo del credito
1. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta matura a partire dal mese successivo a quello in cui sono soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti: a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed e' avvenuto l'effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e del montaggio, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano; b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. Il definitivo riconoscimento del credito d'imposta, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, e' stabilito con la comunicazione della Direzione Generale per il cinema prevista nell'art. 12, comma 8, del presente decreto. |
| Art. 14 Reinvestimento del credito d'imposta
1. Il produttore indipendente beneficiario del credito d'imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva e' tenuto a reinvestire l'importo del beneficio entro 24 mesi dalla data di riconoscimento definitivo del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente decreto. 2. Con riferimento al beneficio concesso in relazione alle spese sostenute nel 2014 il produttore indipendente e' tenuto a reinvestire il 50% dell'importo del beneficio ottenuto. 3. L'obbligo di reinvestimento puo' essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente attraverso: c) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquota del 5% ovvero del 10% rispettivamente per le opere audiovisive prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione; d) lo sviluppo ovvero la produzione di nuove opere audiovisive di nazionalita' italiana; e) l'accantonamento di utili a voci di riserva di patrimonio netto, vincolate per 3 anni, fatto salvo il loro utilizzo per la copertura di perdite d'esercizio o aumento di capitale sociale ovvero a copertura anche parziale della eventuale perdita d'esercizio rilevata nell'esercizio ovvero negli esercizi sociali in cui il beneficio fiscale e' stato iscritto nel bilancio dell'impresa; f) l'acquisizione di beni, materiali o immateriali, necessari od utili per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive; g) ulteriori modalita' e nei limiti, da definire eventualmente con il provvedimento previsto nel successivo comma 4, coerenti con l'obiettivo del rafforzamento strutturale, economico, finanziario delle imprese audiovisive nazionali. 4. Con provvedimento della Direzione Generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono precisate le modalita' tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le relative procedure di verifica. 5. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento comporta la revoca del beneficio nonche' l'inibizione del diritto di richiedere credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per 12 mesi decorrenti dal termine di scadenza dell'obbligo di reinvestimento. |
| Art. 15 Revoche e decadenze
1. Fatto salvo quanto gia' previsto in altri articoli del presente decreto, il beneficio del credito d'imposta di cui al presente capo, spettante ai produttori indipendenti, decade ed e' revocato qualora non venga riconosciuto all'opera audiovisiva, in via definitiva, il requisito della nazionalita' italiana o dell'eleggibilita' culturale o nel caso in cui non sussista il requisito di "produttore indipendente" o non venga rispettato il vincolo di territorializzazione delle spese di cui al precedente art. 8, comma 3. In tal caso, si provvede anche al recupero della somma eventualmente e indebitamente gia' fruita ovvero della somma fruita in misura eccedente all'importo riconosciuto con la comunicazione della Direzione generale per il cinema prevista nel precedente art. 12, comma 8. 2. Il credito d'imposta e' revocato all'impresa di produzione alla quale e' subentrata altra impresa di produzione. L'impresa subentrante e' abilitata a presentare, a suo nome, le comunicazioni e le istanze di cui all'art. 12 del presente decreto entro trenta giorni dal subentro. In tal caso sono considerati eleggibili, a condizione che sussistano di tutti gli altri requisti previsti nel presente decreto, i soli costi sostenuti in data successiva alla data del subentro con esclusione di eventuali costi riaddebitati dal subentrato al subentrante. |
| Art. 16 Finalita' e requisiti
1. Il credito d'imposta disciplinato dal presente capo e' finalizzato al rafforzamento del settore della produzione audiovisiva indipendente attraverso l'attrazione di investimenti esteri sul territorio italiano e alla valorizzazione dei teatri di posa, dei luoghi di ripresa, del patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico nonche' dell'immagine dell'Italia all'estero anche a fini turistici. 2. Alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione, di cui all'art. 2 del presente decreto, non in possesso di diritti sull'opera audiovisiva, e' concesso un credito d'imposta, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalita' diversa da quella italiana, che soddisfino i requisiti di eleggibilita' culturale indicati nella tabella B1 allegata al presente decreto, e che utilizzino prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione Europea. |
| Art. 17 Aliquote e massimali
1. Il credito d'imposta e' concesso in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera fino all'ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art.1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Il credito d'imposta e' concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva. Il budget complessivo di produzione dell'opera audiovisivo dovra' essere attestato dall'impresa straniera committente. Sono ammesse le spese sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea, fino a un sesto della suddetta quota del 60%, equivalenti al 10% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva. |
| Art. 18 Procedure per il riconoscimento del credito d'imposta
1. Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta, il produttore esecutivo deve presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; b) la richiesta preventiva di riconoscimento dell'eleggibilita' culturale, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, contenente: 1) il piano di lavorazione dell'opera audiovisiva con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo; 2) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera con riferimento alla quota parte gestita dal produttore indipendente; 3) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del presente decreto. Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale, i soggetti interessati possono ripresentare la richiesta preventiva, non piu' di una volta con riferimento alla medesima opera audiovisiva. 2. Il produttore esecutivo, entro 180 giorni dal termine delle attivita', presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima. Non sono ammissibili richieste integrative. 3. La richiesta definitiva deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente e contenere, per ciascuna opera audiovisiva: a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato on-line nel sito della Direzione generale per il cinema; b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione sul territorio italiano, nonche' di quelle eventualmente sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, e quello gia' utilizzato, nonche' la data a partire dalla quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf) e della richiesta preventiva; e) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa di produzione estera committente circa il budget complessivo di produzione dell'opera. 4. I crediti d'imposta sono riconosciuti, previa verifica della Direzione generale per il cinema dell'ammissibilita' degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. La Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito. 5. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta previsto nel presente Capo matura a partire dal mese successivo a quello in cui sono congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti: a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed e' avvenuto l'effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e del montaggio, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano; b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e il credito d'imposta teorico spettante. 6. Il credito d'imposta decade qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto il requisito di eleggibilita' culturale, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti nel presente capo. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio non spettante e eventualmente gia' fruito. |
| Art. 19 Coperture assicurative
1. A pena di decadenza dai benefici del presente decreto, le imprese devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza delle concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale (negative opera audiovisiva), difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilita' civile generale e dipendenti (general and employer's liability). |
| Art. 20 Divieto di cumulo
1. I crediti d'imposta e le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo di produzione dell'opera audiovisiva. |
| Art. 21 Disposizioni comuni
1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 2. I crediti d'imposta sono indicati sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato. 3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dalla Direzione Generale per il cinema si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. 5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla Direzione generale per il cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. 6. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la Direzione generale per il cinema concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. La Direzione generale per il cinema acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive previste nel presente decreto nonche' le comunicazioni previste nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 1, comma 333 e comma 336, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modificazioni, nonche' degli ulteriori limiti di spesa previsti nel presente decreto, la Direzione generale per il cinema comunica: 1. al richiedente, la non fruibilita' dell'agevolazione a causa della mancanza della copertura finanziaria; 2. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie. 8. La Direzione generale per il cinema comunica la non spettanza dei crediti d'imposta previsti all'art. 1, commi 325-337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni nonche' disciplinati nel presente decreto, qualora la medesima impresa abbia indebitamente fruito in precedenza dei crediti d'imposta indicati nel presente comma. |
| Art. 22 Decorrenza credito d'imposta ai produttori audiovisivi
1. Il credito d'imposta di cui al capo II spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle spese dei produttori audiovisivi per le quali le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 del presente decreto si sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° gennaio 2014. |
| Art. 23 Obbligo inserimento utilizzo credito d'imposta in titoli di testa o di coda
1. E' fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera audiovisiva beneficiaria del credito d'imposta di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che l'opera audiovisiva e' stata realizzata anche grazie al credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
| Art. 24 Disposizioni transitorie
1. Per le opere audiovisive la cui lavorazione e' iniziata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono ammissibili esclusivamente i costi di produzione a carico dell'impresa, effettivamente sostenuti e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito fiscale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014. In relazione a tali opere, il produttore indipendente deve presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; b) gli elementi previsti dall'art. 12 del presente decreto ed in particolare: 1) la richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, la richiesta di eleggibilita' culturale, il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione della qualifica di "produttore indipendente"; 2. Esclusivamente per tali opere, nel caso in cui il contratto fra i soggetti di cui alle lettere c, d, e del comma 1 art. 2 del presente decreto e produttore indipendente sia stato gia' sottoscritto con atto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il requisito concernente la titolarita', da parte dei produttori indipendenti, di diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici, previsto all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, citato in premessa, e' soddisfatto nel caso in cui le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, risultino coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. 3. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente decreto e' riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di invio della documentazione prevista al comma 1 del presente articolo. 4. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta definitiva prevista all'art. 12, comma 5, previo deposito della copia campione ai sensi dell'art. 12, comma 3. 5. Per le opere audiovisive o parti di esse di nazionalita' diversa da quella italiana e realizzate sul territorio italiano su commissione di produzioni estere, la cui lavorazione e' iniziata prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo il 1° gennaio 2014, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione, come definite all'art. 2, comma 1, lettera i) del presente decreto che vogliano beneficiare dei crediti d'imposta, devono presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando lo schema approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; b) gli elementi previsti dall'art. 18 del presente decreto ed in particolare: la richiesta di eleggibilita' culturale, il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo, il costo complessivo, il costo eleggibile dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante, l'attestazione del possesso della qualifica di produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del presente decreto. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal presente decreto e' riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione Generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione prevista al comma 5 del presente articolo. 6. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione Generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta definitiva prevista all'art. 18, comma 3. |
| Art. 25 Attivita' di controllo
1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2015
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 878 |
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