Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Banche popolari

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione (( o di )) esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' e' necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;
b) all'articolo 29: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»; 2) il comma 3 e' abrogato;
c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 31 (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni ((, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, )) sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;
d) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»;
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
(( 2-bis. Gli statuti delle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il di-ritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 150-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 28 (Norme applicabili). - 1. L'esercizio
dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
riservato alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere
agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita'
prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano
i requisiti di mutualita' previsti dall'art. 2514 del
codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con
soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto.
2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso
delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di
trasformazione o di esclusione del socio, e' limitato
secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in
deroga a norme di legge, laddove cio' e' necessario ad
assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di
vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi
fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al
rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.
Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari sono
costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a
responsabilita' limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere
inferiore a due euro.
2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare
8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo
bancario, il limite e' determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al
comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca
l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un
anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato
ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'art. 31
o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle
circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare
il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi
dell'art. 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV,
Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea
la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al
Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione
coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento
e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di
attuazione del presente articolo.
3. (Abrogato).
4. Alle banche popolari non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni.»
«Art. 150-bis (Disposizioni in tema di banche
cooperative). - 1. Alle banche di credito cooperativo non
si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:
2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo
comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo,
terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e
quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e
quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e
quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e
terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma,
2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti
disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512,
2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo,
secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo
periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo
e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies,
2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies,
2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies
e 2545-octiesdecies.
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2539,
primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche
popolari determinano il numero massimo di deleghe che
possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo
numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo
contiene le clausole previste dall'art. 2514, primo comma,
del codice civile.
5. L'art. 2545-undecies, primo e secondo comma, del
codice civile si applica in tutti i casi di fusione
previsti dall'art. 36.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle
banche di credito cooperativo puo' prevedere,
determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai
soci secondo quanto previsto dall'art. 2545-sexies del
codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle
banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del
comma 2-bis dell'art. 52 e' fissato al 30 giugno 2005.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e
in presenza di contratti o di clausole statutarie che
abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei
voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di
cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2377 del codice
civile:
«Art. 2377 (Annullabilita' delle deliberazioni). - Le
deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della
legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci,
ancorche' non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformita'
della legge o dello statuto possono essere impugnate dai
soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli
amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale.
L'impugnazione puo' essere proposta dai soci quando
possiedono tante azioni aventi diritto di voto con
riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche
congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto puo'
ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste
percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle
azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale
indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi
di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa
hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato
dalla non conformita' della deliberazione alla legge o allo
statuto.
La deliberazione non puo' essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non
legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidita' di singoli voti o per il loro
errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini del
raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale,
salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli
effetti e della validita' della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno
sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data
della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad
iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni
dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto
a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio
di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita'.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo,
se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
in conformita' della legge e dello statuto. In tal caso il
giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a
carico della societa', e sul risarcimento dell'eventuale
danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base
della deliberazione sostituita.».
 
Art. 2

(( Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al
rapporto di conto di pagamento

1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilita' dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.
3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.
4. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e' fornita da ciascuno di essi.
6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.
7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalita' e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.
16. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari».
18. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonche' le modalita' e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilita' dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del Capo III della
direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE:
"CAPO III - TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
Art. 9 (Fornitura del servizio di trasferimento). - Gli
Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di
pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui
all'art. 10 tra i conti di pagamento detenuti nella stessa
valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono un
conto di pagamento presso un prestatore di servizi di
pagamento situato nel territorio dello Stato membro
interessato.
Art. 10 (Servizio di trasferimento). - 1. Gli Stati
membri assicurano che il servizio di trasferimento sia
avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su
richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento
soddisfa almeno i paragrafi da 2 a 6.
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure
alternative a quelle di cui ai paragrafi da 2 a 6 a
condizione che:
a) cio' sia chiaramente nell'interesse dei consumatori;
b) non vi siano per i consumatori oneri supplementari;
e
c) il trasferimento sia completato al massimo entro il
medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente
esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto
l'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto
abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e' fornita da
ciascuno di essi.
L'autorizzazione e' redatta in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento e'
avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle
parti.
L'autorizzazione consente al consumatore di fornire al
prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso
specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al
paragrafo 3 e al prestatore di servizi di pagamento
ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle
operazioni di cui al paragrafo 5.
L'autorizzazione consente al consumatore di
identificare specificamente i bonifici in entrata, gli
ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad
addebiti diretti che devono essere trasferiti.
L'autorizzazione consente inoltre ai consumatori di
precisare la data a partire dalla quale gli ordini
permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il
prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data e'
fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla
data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente
riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati
membri possono esigere che l'autorizzazione del consumatore
avvenga per iscritto e che quest'ultimo ne riceva una
copia.
3.Entro due giorni lavorativi dal ricevimento
dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di
servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di
servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti
operazioni, se previsto nell'autorizzazione del
consumatore:
a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento
ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al
consumatore stesso, l'elenco degli ordini permanenti in
essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili
sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti;
b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento
ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al
consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici
ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal
creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore
nei precedenti 13 mesi;
c) quando il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento
automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti
verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso
il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di
accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata con
effetto a decorrere dalla data specificata
nell'autorizzazione;
d) annullare gli ordini permanenti con effetto a
decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione;
e) trasferire l'eventuale saldo positivo sul conto di
pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi
di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore;
e
f) chiudere il conto di pagamento detenuto presso il
prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data
indicata dal consumatore.
4. Dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di
servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di
pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se
previsto nell'autorizzazione del consumatore:
a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento
ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del
paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi;
b) quando il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento
automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti
verso il conto di pagamento detenuto o aperto dal
consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento
ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli
addebiti diretti sul conto di pagamento con effetto a
decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione. Gli
Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di
pagamento trasferente di informare il pagatore o il
beneficiario delle ragioni per cui un'operazione di
pagamento non viene accettata;
c) annullare gli ordini permanenti con effetto a
decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione;
d) trasferire l'eventuale saldo positivo dal conto di
pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il
prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data
indicata nell'autorizzazione;
e) fatto salvo l'art. 45, paragrafi 1 e 6 della
direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla
data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non ha
obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purche'
siano state completate le operazioni di cui alle lettere
a), b) e d) del presente paragrafo. Il prestatore di
servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore
se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto
di pagamento del consumatore.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle
informazioni richieste dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 3, il
prestatore di servizi di pagamento ricevente, se e come
convenuto nell'autorizzazione e nella misura in cui le
informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento
trasferente o dal consumatore consentono al prestatore di
servizi di pagamento ricevente di provvedervi, esegue le
seguenti operazioni:
a) immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti
dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere dalla
data specificata nell'autorizzazione;
b) fare i preparativi necessari per accettare gli
addebiti diretti ed accettarli con effetto a decorrere
dalla data specificata nell'autorizzazione;
c) se del caso, informare i consumatori dei loro
diritti ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera d), del
regolamento (UE) n. 260/2012;
d) comunicare ai pagatori indicati nell'autorizzazione
e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto
di pagamento del consumatore le coordinate del conto di
pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi
di pagamento ricevente e trasmettere ai pagatori una copia
dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di
servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le
informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore
chiede al consumatore o al prestatore di servizi di
pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;
e) comunicare ai beneficiari indicati
nell'autorizzazione e che usano l'addebito diretto per
prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le
coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il
prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a
partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti
da tale conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una
copia dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di
servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le
informazioni di cui ha bisogno per informare il
beneficiario chiede al consumatore o al prestatore di
servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni
mancanti.
Se il consumatore sceglie di comunicare personalmente
le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del primo
comma del presente paragrafo ai pagatori o ai beneficiari
invece che fornire al prestatore di servizi di pagamento
ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi del
paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento
ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per
la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e
della data di inizio specificata nell'autorizzazione entro
i termini di cui al primo comma del presente paragrafo.
6. Fatto salvo l'art. 55, paragrafo 2, della direttiva
2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima
della data indicata nell'autorizzazione del consumatore
onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore
dei servizi di pagamento nel corso della fornitura del
servizio di trasferimento.
Art. 11 (Agevolazione dell'apertura di un conto
transfrontaliero da parte dei consumatori). - 1. Gli Stati
membri assicurano che, quando un consumatore comunica al
suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire
un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di
pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore
di servizi di pagamento presso il quale il consumatore
detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in
seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di
tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti
diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove
disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in
entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal
creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore
nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il
nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di
attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di
pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento
aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo
prestatore di servizi di pagamento, purche' tale richiesta
contenga informazioni complete che consentano
l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di
pagamento e del conto di pagamento del consumatore;
c) chiudere il conto di pagamento detenuto dal
consumatore.
2. Fatto salvo l'art. 45, paragrafi 1 e 6 della
direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi
pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi
di pagamento presso il quale il consumatore detiene il
conto di pagamento conclude la procedura di cui alle
lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo
alla data specificata dal consumatore, che deve essere
fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento
della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore
di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le
parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa
immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti
impediscono la chiusura del conto di pagamento.
Art. 12 (Spese connesse con il servizio di
trasferimento) - 1.Gli Stati membri assicurano che i
consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai propri
dati personali relativi agli ordini permanenti e agli
addebiti diretti in essere presso il prestatore di servizi
di pagamento trasferente o il prestatore di servizi di
pagamento ricevente.
2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di
servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni
richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente
ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, lettera a), senza
addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore
di servizi di pagamento ricevente.
3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese
addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente per la chiusura del conto di
pagamento detenuto presso di esso siano fissate
conformemente all'art. 45, paragrafi 2, 4 e 6 della
direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese
addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di
pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'art.
10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del
presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi
effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di
pagamento.
Art. 13 (Perdita finanziaria per i consumatori). - 1.
Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite
finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal
consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da
parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante
alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui
imposti dall'art. 10 siano rimborsate senza indugio da
detto prestatore di servizi di pagamento.
2. La responsabilita' di cui al paragrafo 1 non si
applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce,
anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si
sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza
impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di
pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti
da atti legislativi dell'Unione o nazionali.
3. Gli Stati membri assicurano che la responsabilita'
di cui ai paragrafi 1 e 2 sia disciplinata conformemente
alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello
nazionale.
Art. 14 (Informazioni sul servizio di trasferimento). -
1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi
di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le
seguenti informazioni riguardanti il servizio di
trasferimento:
a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento
trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di
trasferimento, come indicato all'art. 10;
b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi
procedurali;
c) le eventuali spese addebitate per la procedura di
trasferimento;
d) ogni informazione che al consumatore sia richiesto
di fornire; e
e) le procedure di risoluzione alternativa delle
controversie di cui all'art. 24.
Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di
servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre
informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni
necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei
depositi in seno all'Unione appartiene il prestatore di
servizi di pagamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a
disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di
servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono
disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet
in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su
richiesta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE):
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'art.
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) «servizi di pagamento»: le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un
conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il
prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti
diretti una tantum;
3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti
diretti una tantum;
4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di
pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il
consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento
sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione,
digitale o informatico e il pagamento sia effettuato
all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni
o digitale o informatica che agisce esclusivamente come
intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e
il fornitore di beni e servizi.
c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento»: un sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento;
e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale
destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento;
g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in
veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
h) «utilizzatore di servizi di pagamento» o
«utilizzatore»: il soggetto che utilizza un servizio di
pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di
entrambi;
i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la
futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e
ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni
che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
di un conto di pagamento;
l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso
un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu'
utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento;
m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e
moneta elettronica cosi' come definita dall' art. 1, comma
2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 ;
n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove,
senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore
o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento
riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro
prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto
del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da
un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di
servizi di pagamento con la quale viene chiesta
l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un
prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
conto di pagamento;
q) «autenticazione»: una procedura che consente al
prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo
di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi
dispositivi personalizzati di sicurezza;
r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere,
numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento
indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che
l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di
servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro
utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di
pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo
unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di
pagamento;
s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra
l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di
cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per
impartire un ordine di pagamento;
t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della
conclusione del contratto per la prestazione di servizi di
pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero i requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell' art. 84, lettera b), della direttiva
2007/64/CE;
u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e'
operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione
dell'operazione stessa;
v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per
l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
quale un'operazione di pagamento e' disposta dal
beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore
al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo;
z) «area unica dei pagamenti in euro»: l'insieme dei
Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di
pagamento in euro secondo regole e standard definiti in
appositi documenti;
aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di
cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio
valuta e che e' reso disponibile dal fornitore di servizi
di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 117 (Contratti). - 1. I contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei
tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e
condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi
di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu'
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento
della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per
il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o
il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e'
dovuto.
8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I
contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilita' della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
144 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative). - 1. - 3.
(Omissis).
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e
128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del Titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
(Omissis).».
Il Titolo VIII (Sanzioni) del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, composto da sei Capi,
comprende gli articoli da 130 a 145-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 126-septies del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 126-septies (Recesso). - 1. L'utilizzatore di
servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere dal
contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere
da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e'
previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due
mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o
del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i
servizi fatturate periodicamente sono dovute
dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il
periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente,
esse sono rimborsate in maniera proporzionale.".
Il Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti con i clienti) del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, composto da sei Capi,
comprende gli articoli da 115 a 128-ter:
Capo I, articoli da 115 a 120-quater, disciplina le
"Operazioni e servizi bancari e finanziari";
Capo II, articoli da 121 a 126, disciplina il "Credito
ai consumatori".
- Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 116 (Pubblicita'). - 1. Le banche e gli
intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai
clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre
condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi
offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli interessi. Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, e'
pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto
dall' art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108
. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono
noti gli indicatori che assicurano la trasparenza
informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli
sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite
internet ai servizi bancari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle
eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela
in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e
propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a
pubblicita';
b) dette disposizioni relative alla forma, al
contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla
conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei
tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
altri elementi che incidono sul contenuto economico dei
rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli
previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli
annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
effettuati, con cui i soggetti indicati nell' art. 115
rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei
servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.».
 
(( Art. 2 bis
Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte
dei consumatori

1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di paga-mento e del conto del consumatore;
c) chiudere il conto detenuto dal consumatore. ))


Riferimenti normativi

- Per il riferimento al testo del paragrafo 2 dell'art.
11 della citata direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 luglio 2014 vedasi nelle note
all'art. 2.
 
Art. 3
(( Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e
dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della
Cassa depositi e prestiti Spa

1. Al fine di rafforzare l'attivita' della societa' Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto alle altre entita' che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, la medesima societa', direttamente o tramite la societa' SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attivita' puo' essere esercitata anche attraverso una diversa societa' controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: «quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato» sono soppresse. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Sistema «export banca»). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza
e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti
s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un
sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le
operazioni di interesse pubblico che possono essere
attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con
l'utilizzo dei fondi di cui all' art. 5, comma 7, lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche
le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle
imprese. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e
criteri al fine di consentire le operazioni di
assicurazione del credito per le esportazioni da parte
della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie
imprese nazionali.".
 
Art. 4
Piccole e medie imprese innovative

1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/ 361/CE, (( societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, )) che possiedono i seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
(( c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; ))
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in (( ricerca, sviluppo e innovazione )) sono escluse le spese per l'acquisto (( e per la locazione )) di beni immobili (( ; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. )) Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, op-pure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
(( 3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicita', indicando altresi', per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet. ))

4. Le informazioni di cui (( ai commi 2 e 3 )) sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui (( ai commi 2 e 3 )).
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui (( al )) comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, (( fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, )) 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative (( che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale )), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
(( 9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da piu' di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo e' valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico. ))
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»;
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente:
«5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa" o "PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»; ))

a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;
2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative».
(( c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressa-mente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, e' nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile, neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sotto-scrittore o acquirente ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un con-tratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la societa' interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed e' soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile».
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita' imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu' uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;».
(( 11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del pro-gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono in-serite le seguenti: «ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° settembre di ogni anno».
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una societa' di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di rifermento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro». ))

12. All'onere derivante (( dai commi 9 e 9-bis )), valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
(( 12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico. ))


Riferimenti normativi

- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella GU L 124 del 20.5.2003.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi):
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell' art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio
dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione
che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all' art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649 , e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo art. 26 e dall' art. 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall' art. 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - 1. Le presenti
disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) (abrogata);
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell' art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'art. 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'
art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore
certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei
seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per
poter installare attrezzature di prova, test, verifica o
ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari
per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e ha a
disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e'
valutata ai sensi del comma 7;
f) tasso di crescita media del valore della produzione
delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione
delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono
essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
domanda in formato elettronico, contenente le seguenti
informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, con autocertificazione di
veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili
per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono
essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e
sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma
10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, il rappresentante legale della start-up
innovativa o dell'incubatore certificato attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti
rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al presente
articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria
del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo
precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica):
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'art. 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2188 del codice
civile:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 46. (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni) - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all' art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell' art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione
degli oneri per l'avvio). - 1. Nelle start-up innovative il
termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita
a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma
secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e'
posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea
convocata senza indugio dagli amministratori, in
alternativa all'immediata riduzione del capitale e al
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non
inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare
tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.
Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma,
punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro
l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il
bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata
puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi
e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente
determinare il contenuto delle varie categorie anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi secondo e
terzo, del codice civile.
3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2,
anche in deroga all'art. 2479, quinto comma, del codice
civile, puo' creare categorie di quote che non
attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio
diritti di voto in misura non proporzionale alla
partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti o subordinati al
verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all' art. 25, comma
2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di
cui all' art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
all' art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma
primo, del codice civile, le quote di partecipazione in
start-up innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata possono costituire oggetto di
offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche
attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui
all'art. 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle
leggi speciali.
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di
societa' a responsabilita' limitata, il divieto di
operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art.
2474 del codice civile non trova applicazione qualora
l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di
incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti
dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi
anche professionali.
7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'art.
25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'
art. 25, comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito
dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o
servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli
articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8,
sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
qualifica di start-up innovativa e di incubatore
certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di
iscrizione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012,
«Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della
start-up innovativa e dell'incubatore certificato). - 1. Il
reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte
delle start-up innovative di cui all' art. 25 , comma 2, e
degli incubatori certificati di cui all' art. 25 , comma 5,
ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro
diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti
finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di
diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali
strumenti finanziari, non concorre alla formazione del
reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini
fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali
strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla
start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla
societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente
controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o
dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo
stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o
l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari
o i diritti siano ceduti in contrasto con tale
disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente
concorso alla formazione del reddito imponibile dei
suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica
esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni,
quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi
dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con
i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio
rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa'
direttamente controllate da una start-up innovativa o da un
incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con
riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti
finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai
diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e
servizi resi in favore di start-up innovative o di
incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a
seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo del
soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all' art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento
in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del
pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a
titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo sono assoggettate ai regimi loro
ordinariamente applicabili.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 6, 7 e 8
dell'art. 30 del citato decreto-legge n. 179 del 2012:
«Art. 30 (Raccolta di capitali di rischio tramite
portali on line e altri interventi di sostegno per le
start-up innovative). - 1 - 5 (Omissis).
6. In favore delle start-up innovative, di cui all'art.
25 , comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'
art. 25 , comma 5, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all' art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 , e' concesso gratuitamente e secondo criteri e
modalita' semplificati individuati con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le
modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di
finanza pubblica.
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi
messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, di cui all'art. 14, comma 18, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e
dal Desk Italia di cui all' art. 35 del presente decreto,
sono incluse anche le start-up innovative di cui all' art.
25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti
assistenza in materia normativa, societaria, fiscale,
immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia
provvede, altresi', a individuare le principali fiere e
manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente
le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle
loro attivita' all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia
sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up
innovative con investitori potenziali per le fasi di early
stage capital e di capitale di espansione.
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le
attivita' indicate con le risorse umane, strumentali e
finanziarie, previste a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012:
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up
innovative). - 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al 19 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o
piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
di organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle
altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.
L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel
periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in
detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma
1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per
almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente
agli interessi legali.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
start-up innovative, il 20 per cento della somma investita
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma
4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a
tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
imprese start-up innovative non beneficiano
dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come
definite all' art. 25 , comma 4 e per le start-up che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25
per cento della somma investita e la deduzione di cui al
comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di
attuazione delle agevolazioni previste dal presente
articolo.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo
e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta a
cura del Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle
misure). - 1. Al fine di promuovere una maggiore
consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani
delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e
delle universita', sulle opportunita' imprenditoriali
legate all'innovazione e alle materie oggetto della
presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico,
promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un
concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a
livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle
misure di cui alla presente sezione volte a favorire la
nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne
l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si
avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema
statistico nazionale (Sistan).
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui all'art. 25, comma 1.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al
presente articolo sono desunti elementi per eventuali
correzioni delle misure introdotte dal presente
decreto-legge.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la
valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle
misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza
delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole
disponibili gratuitamente.
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT,
per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare
dei dati necessari per compiere una valutazione
dell'impatto, in particolare sulla crescita,
sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste
nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato
nel presente articolo.
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena
disponibilita' dei dati di cui al presente articolo,
assicurandone la massima trasparenza e accessibilita', e
quindi la possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di
monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro
dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il
primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni contenute nella presente
sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita
e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei
benefici per il sistema economico nazionale in relazione
agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai
fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione
successiva all'entrata in vigore del presente decreto e'
presentata entro il 1° settembre di ogni anno.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini
del SEE):
«Art. 2 (Aiuti al finanziamento del rischio). - 1. I
regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle
PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati
dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3,
del trattato purche' soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e al capo I.
2. A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti
al finanziamento del rischio a favore di investitori
privati indipendenti possono assumere una delle seguenti
forme:
a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione
finanziaria per investire, direttamente o indirettamente,
nel finanziamento del rischio a favore di imprese
ammissibili;
b) prestiti per investire, direttamente o
indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di
imprese ammissibili;
c) garanzie per coprire le perdite derivanti da
investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del
rischio a favore di imprese ammissibili.
3. A livello degli investitori privati indipendenti,
gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una
delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi
fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche
che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi
delle imprese ammissibili.
4. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al
finanziamento del rischio possono assumere la forma di
investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti,
garanzie o una combinazione di queste forme.
5. Sono ammissibili le imprese che al momento
dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio
sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti
condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette
anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il
finanziamento del rischio che, sulla base di un piano
aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o
l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al
50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque
anni.
6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono
inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese
ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al
paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti
condizioni cumulative:
a) non e' superato l'importo totale del finanziamento
del rischio di cui al paragrafo 9;
b) la possibilita' di investimenti ulteriori era
prevista nel piano aziendale iniziale;
c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non e'
diventata collegata, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
dell'allegato I, di un'altra impresa diversa
dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato
indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura,
a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le
condizioni della definizione di PMI.
7. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle
imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del
rischio puo' fornire sostegno per il capitale di
sostituzione solo in combinazione con un apporto di
capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento
nelle imprese ammissibili.
8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di
cui al paragrafo 2, lettera a), non piu' del 30%
dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale
impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario
puo' essere utilizzato a fini di gestione della liquidita'.
9. L'importo totale del finanziamento del rischio di
cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa
ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il
finanziamento del rischio.
10. Per le misure per il finanziamento del rischio che
prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o
prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per
il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti
aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a
livello degli intermediari finanziari o delle imprese
ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di
partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:
a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle
imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la
prima vendita commerciale sul mercato;
b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle
imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b);
c) il 60 % del finanziamento del rischio per
investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al
paragrafo 5, lettera c), e per investimenti ulteriori in
imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al
paragrafo 5, lettera b).
11. Qualora una misura sia attuata tramite un
intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili
nelle diverse fasi di sviluppo come previsto al paragrafo
10 e non preveda la partecipazione del capitale privato a
livello delle imprese ammissibili, l'intermediario
finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che
rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei
singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta
applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti
al paragrafo 10.
12. Una misura per il finanziamento del rischio non
opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla
base del luogo di stabilimento o di costituzione in un
determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari
possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti
obiettivamente giustificati dalla natura degli
investimenti.
13. Una misura per il finanziamento del rischio
soddisfa le seguenti condizioni:
a) e' attuata tramite uno o piu' intermediari
finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore
degli investitori privati per gli investimenti diretti in
imprese ammissibili;
b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i
gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta,
trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente
normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire
adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei
benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle
garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli
utili rispetto alla protezione dai rischi;
c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite
tra investitori pubblici e privati, la prima perdita
sostenuta dall'investitore pubblico e' limitata al 25 %
dell'importo totale dell'investimento;
d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera
c), il tasso di garanzia e' limitato all'80 % e le perdite
totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25 %
massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le
garanzie che coprono le perdite previste del relativo
portafoglio garantito possono essere concesse a titolo
gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste,
l'intermediario finanziario paga, per la parte della
garanzia che copre le perdite impreviste, un premio
conforme al mercato.
14. Le misure per il finanziamento del rischio
garantiscono che le decisioni di finanziamento siano
orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma
della legislazione applicabile;
b) lo Stato membro o l'entita' incaricata
dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due
diligence onde assicurare una strategia di investimento
sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione
della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa
un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo
scopo di conseguire redditivita' economica ed efficienza in
termini di dimensioni e di portata territoriale del
relativo portafoglio di investimenti;
c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese
ammissibili e' basato su un piano aziendale sostenibile che
contenga informazioni dettagliate sui prodotti,
sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex
ante la redditivita' finanziaria;
d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity
prevede una strategia di uscita chiara e realistica.
15. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo
una logica commerciale. Questa condizione si ritiene
soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del
tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore
del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona
fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad
evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le
migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
b) la loro remunerazione e' conforme alle prassi di
mercato. Questa condizione e' considerata soddisfatta se il
gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati
mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria
basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle
competenze e alla capacita' operativa e finanziaria;
c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o
condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando
ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i
loro interessi siano permanentemente in linea con gli
interessi dell'investitore pubblico;
d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica
prevista per gli investimenti;
e) gli investitori sono autorizzati a essere
rappresentati negli organi direttivi del fondo di
investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il
comitato consultivo.
16. Una misura per il finanziamento del rischio che
prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese
ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:
a) in conseguenza della misura, l'intermediario
finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati
eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera
differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario
finanziario e' in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano
trasferiti, nella misura piu' ampia possibile, ai
beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di
finanziamento, maggiore rischiosita' dei portafogli, minori
requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi
d'interesse inferiori;
b) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento
massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo
nominale del prestito;
c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento
massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo
nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80
% del relativo prestito.
17. Uno Stato membro puo' affidare l'attuazione di una
misura per il finanziamento del rischio a un'entita'
delegata.
18. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore
delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del trattato e sono
esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le seguenti
condizioni:
a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e
b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al
presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6,
9, 10 e 11; e
c) per le misure per il finanziamento del rischio che
prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o
prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura
mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori
privati indipendenti a livello degli intermediari
finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso
aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 %
del finanziamento del rischio concesso alle PMI.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) " legge fallimentare ": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall' art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n.
1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all' art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE ;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE , costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE ;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE , costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE , costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013 ;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013 ;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto , autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall' art. 100 , comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all' art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all' art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 ;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell' art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012 , concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18 , comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative e per le PMI innovative» si intende
una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva
la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
che investono prevalentemente in start-up innovative o in
PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle
lettere e) e f) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2014.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall' art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa", o
"PMI innovativa", si intende la PMI definita dall'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.".
Il Titolo III della Parte II (Disciplina degli
intermediari) del citato decreto legislativo n. 58 del
1998, disciplina la Gestione collettiva del risparmio.
- Si riporta il testo dell'art. 50-quinquies del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta
di capitali per start-up innovative e PMI innovative). - 1.
E' gestore di portali il soggetto che esercita
professionalmente il servizio di gestione di portali per la
raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI
innovative, per gli organismi di investimento collettivo
del risparmio e per le societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative
ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta
di capitali per le start-up innovative, per le PMI
innovative, per gli organismi di investimento collettivo
del risparmio e per le societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative
e' riservata alle imprese di investimento e alle banche
autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai
soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla
Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli
ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di
strumenti finanziari rappresentativi di capitale
esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai
soggetti iscritti in tale registro non si applicano le
disposizioni della Parte II, Titolo II, Capo II e dell'art.
32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal
comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2
non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme
di pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione
nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e
riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli
iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali
devono rispettare nel rapporto con gli investitori,
prevedendo un regime semplificato per i clienti
professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di
portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo e della relativa disciplina di
attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la
comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di
atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche'
effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del
presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della
violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a
euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro
di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal
registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 196. Resta
fermo quanto previsto dalle disposizioni della Parte II,
Titolo IV, Capo I, applicabili alle imprese di
investimento, alle banche, alle SGR e alle societa' di
gestione armonizzate.
- Si riporta il testo dell'art. 100-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la
raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la
raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la
sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle
start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative e in PMI innovative e devono avere un
corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla
Consob ai sensi dell' art. 100 , comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle
offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare
la sottoscrizione da parte di investitori professionali o
particolari categorie di investitori dalla stessa
individuate di una quota degli strumenti finanziari
offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli investitori
diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa
cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente
all'offerta.
2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'art.
2470, secondo comma, del codice civile e dall'art. 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative e di
PMI innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che
ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di
un sotto-scrittore o acquirente ai sensi della lettera b),
numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'art. 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'art. 2470, secondo comma, del codice
civile e all'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della
Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'art. 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o
onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto dall'art.
25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli
intermediari provvedono a intestare le quote detenute per
conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente
agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione
dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro
delle imprese ed e' soggetta a un diritto di segreteria
unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per
il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la
successiva registrazione effettuata dal registro delle
imprese sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui
all'art. 2470, secondo comma, del codice civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71, la validita' del certificato stesso, nonche'
gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il testo degli articoli 103 e 106 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.
- Si riporta il testo del Paragrafo 12 dell'Allegato al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 gennaio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 2004 (Condizioni di ammissibilita' e disposizioni
di carattere generale per gli interventi di concessione di
anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di
partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di
rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388):
«12. Remunerazione dei soggetti accreditati.
La remunerazione dei soggetti accreditati, relativa
alla quota della partecipazione acquisita con
l'anticipazione, e' composta:
12.1. di una commissione di gestione (management fee) a
copertura dei costi sostenuti per le attivita' di:
12.1.1. selezione delle imprese;
12.1.2. gestione delle partecipazioni;
12.2. di un premio (success fee) calcolato in misura
percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione
eccedente il rendimento minimo prefissato. Il premio e'
calcolato nel seguente modo:
12.2.1. viene calcolato il rendimento minimo prefissato
sul 50 per cento del valore della partecipazione alla data
di acquisizione. Tale rendimento e' pari agli interessi
calcolati al tasso Euribor ad un anno, rilevato alla data
di acquisizione della partecipazione alla pagina Reuters
ISDAFIX2 alle ore 11 di Francoforte, applicato in regime di
capitalizzazione semplice 360/360 per il periodo decorrente
dalla data di acquisizione della partecipazione alla data
di dismissione della stessa;
12.2.2. alla data di dismissione della partecipazione
si determina il valore della quota di pertinenza
dell'intervento pubblico, pari al 50 per cento del valore
di dismissione dell'intera partecipazione maggiorato dei
dividendi eventualmente percepiti dal soggetto accreditato
nel periodo di durata dell'anticipazione. Sui dividendi
percepiti sono calcolati interessi al tasso Euribor ad un
anno, rilevato ed applicato con le medesime modalita' di
cui al punto precedente, per il periodo decorrente dalla
data di incasso dei dividendi da parte dei soggetti
accreditati alla data di dismissione della partecipazione;
12.2.3. dall'importo di cui al punto 12.2.2. vengono
dedotti il 50 per cento del valore della partecipazione
alla data di acquisizione e l'importo di cui al punto
12.2.1.;
12.2.4. sulla differenza di cui al punto 12.2.3. viene
calcolato il premio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini) convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Incremento delle compensazioni dei crediti
fiscali). - 1. Per contrastare gli abusi e
corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle
imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il
sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu'
rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di contrastare gli abusi:
1. all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
2.1. all'art. 3 , comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata.»;
2.2. all'art. 8 , comma 4, terzo periodo, dopo le
parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti:
«in via telematica ed»;
2.3. all'art. 8-bis , comma 2, primo periodo, le
parole: «art. 88» sono sostituite dalle seguenti: «art. 74»
e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «a euro 25.000»;
2.4. all'art. 8-bis , comma 2, e' aggiunto il seguente
periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale entro il mese di
febbraio.»;
3. all'art. 38-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono
sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le ulteriori
modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi
previsti dal presente articolo.»;
3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se
successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o
alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente
rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e
dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte le
seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al
numero 3.1, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali
compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al
comma 2.»;
6. all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente: «49-bis.
I soggetti di cui al comma 49 che intendono effettuare la
compensazione prevista dall' art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul
valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui,
sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia delle entrate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione crediti relativi all'imposta sul valore
aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno
l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di
conformita' di cui all' art. 35, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente
alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In
alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai
soggetti di cui all' art. 1, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 , dai soggetti di cui all' art. 1 , comma 5,
del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per
i quali e' esercitato il controllo contabile di cui
all'art. 2409-bis del codice civile, attestante
l'esecuzione dei controlli di cui all' art. 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164 . L'infedele attestazione
dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo
comporta l'applicazione della sanzione di cui all' art. 39,
comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata
apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione
di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni
di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie
della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e
di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno
2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'art. 25
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8 del citato art. 25, il limite di importo di cui al
numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000 euro
a 50.000 euro.
8. all'art. 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in
nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali,
all' art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.».".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 108 (ex art. 88
del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea:
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'art. 109, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.».
 
Art. 5

Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile»; ))
a) al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli» e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»;
b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di ricerca stipulati con» sono inserite le seguenti: «societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con»;
c) il comma 42 e' sostituito dal seguente: «42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.»;
d) dopo il comma 42 e' inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 e' aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;
e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.
(( 2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia puo' costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'arti-colo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre societa', anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Nel caso in cui le finalita' di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia puo' destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
3-bis. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ))

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 37, 39, 41, 42 e 44
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), come
modificati dalla presente legge:
«37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi
sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.»
«39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti
industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli,
nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a
formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50
per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo
diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali
beni alla produzione del reddito complessivo beneficia
dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che
lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo
conforme a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad
oggetto la determinazione, in via preventiva e in
contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare
dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri
per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai
predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi
siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con
societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa, gli stessi possono
essere determinati sulla base di un apposito accordo
conforme a quanto previsto dall' art. 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.»
«41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 37 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al
comma 39.»
«42. La quota di reddito agevolabile e' determinata
sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo,
rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui
al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali,
sostenuti per produrre tale bene.»
«44. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine
di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«1. E' istituita la fondazione denominata Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione
tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura
rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti
presso istituti esteri di eccellenza.».
- Per il riferimento al testo dell'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, vedasi nelle note
all'art. 4.
- Si riporta il testo vigente del comma 578 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano
programmatico di cui all' art. 1, comma 3, della legge 28
marzo 2003, n. 53, e garantire continuita' alle iniziative
di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione
tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell' art. 4
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ,
e' rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. L'art. 4, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' soppresso.».
- Per il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, n. 282, si vedano le note
all'art. 4.
 
Art. 6
Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri

1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica
agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti
a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti
creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
enti individuati all'art. 2, paragrafo 5, numeri da 4) a
23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione
costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da
Stati membri dell'Unione europea o investitori
istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, di cui all' art. 6, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a
forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono
istituiti.».
 
Art. 7

Societa' di servizio per la patrimonializzazione e la
ristrutturazione delle imprese

1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 15 (Societa' di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). - 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una societa' per azioni (di seguito, la "Societa'") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Societa' intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di (( imprese )) con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Societa' opera secondo i principi di economicita' e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale (( e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1 )). A tal fine, la Societa' puo' investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
3. Il capitale della Societa' e' sottoscritto da investitori istituzionali e professionali (( , ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria )). La sottoscrizione del capitale azionario della Societa', con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Societa'.
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformita' alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operano in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi e' indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Societa' e' la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento (( entro il termine piu' breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto )). La societa' deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. (( Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' della Societa', comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso. ))
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (( da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, )) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalita' di concessione ed escussione della garanzia stessa (( , anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonche' gli obblighi )) verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. (( Il decreto e' comunicato ai competenti organi dell'Unione europea. ))
8. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilita' speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per
la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio».
 
(( Art. 7 bis

Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria

1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «cinquecento milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro».
2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2-bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti
per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le
imprese in amministrazione straordinaria contraggono con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione
corrente e per la riattivazione ed il completamento di
impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di
euro.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 49
del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66:
«2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.».
 
Art. 8
Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari
finanziari che erogano finanziamenti alle PMI

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
(( 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni.
2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a
valere su un plafond di provvista, costituito, per le
finalita' di cui all' art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , presso la
gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per
l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all' art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle
banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle
risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all' art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono
versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo,
e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le
medesime finalita'.».
- Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.
3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti
a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1.
- 4-ter. (Omissis).
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 5,
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale
quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di
debito, e possono essere realizzate anche a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le
predette operazioni possono essere effettuate in via
diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle
operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati
all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' art. 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, il
cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali
della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a
500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio
finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del
rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle
imprese di minore dimensione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all' art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all' art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
114 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 114 (Norme finali). - 1 - 2. (Omissis).
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del
pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio
di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti
stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
, come modificato dalla presente legge, e dalle relative
disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di
cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto
nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.».
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo n. 58 del 1998 si veda nelle note
all'art. 4.
 
(( Art. 8 bis

Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte».
2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso.
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese). - 1. Al fine di migliorare
l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei
criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso
alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento
a titolo di coefficiente di rischio;
2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale,
della misura massima della garanzia diretta concessa dal
Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione
finanziaria, con riferimento alle "operazioni di
anticipazione di credito, senza cessione dello stesso,
verso imprese che vantano crediti nei confronti di
pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie
di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente,
agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure
previsti dai medesimi articoli; la misura massima di
copertura della garanzia diretta di cui al presente numero
si applica anche alle operazioni in favore di imprese
ubicate in aree di crisi definite dall' art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , nonche'
alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
3. la semplificazione delle procedure e delle modalita'
di presentazione delle richieste attraverso un maggior
ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla garanzia
e di gestione delle relative pratiche;
4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento
dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie
imprese beneficiarie dell'intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia diretta, ai
sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazione, da
parte del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova
concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di
garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della
richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano
condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione
della garanzia da parte del Fondo;
b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai
fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle
imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155 , nonche' delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 53 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014) , come modificato dalla presente legge:
«53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le
relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati
al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo
per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di
euro.
Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di
assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di
riparto di cui al comma 6.
La dotazione del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».
- Per il riferimento al testo del comma 100 dell'art. 2
della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2751-bis del
codice civile:
«Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28 settembre
1998, n. 337):
«Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'
art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
al comma 3 -bis, la societa' interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.».
 
(( Art. 8 ter
Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in
materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di societa'
che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio
di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per
lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Sostegno alle imprese fornitrici di
societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria). - 1. Le
risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro
35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al
credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici
di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o
funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa'
che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero
creditrici, per le medesime causali, nei confronti di
societa' rispondenti ai suddetti requisiti.
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle
operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative
richieste devono essere corredate dall'attestazione,
rilasciata dal Commissario straordinario di cui al
decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui
all' art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa
la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della
condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di
essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento
ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita'
di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero
creditrice per le predette causali.
2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle
operazioni finanziarie di cui al presente articolo e'
riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera. Il
Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente
il predetto termine, la richiesta si intende accolta.».
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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