Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 marzo 2015 |
Scioglimento per atto dell'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di n. 525 societa' cooperative aventi sede nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia. (rif. Avvio n. 3/sc/2014). |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visti gli articoli 2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 27 settembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 - Serie generale - e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di n. 525 societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia, ai sensi delle norme sopra indicate; Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 maggio 2003 a tenore del quale «nei casi in cui la cooperativa evidenzi un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifichi il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonche' una mancata attivita' gestionale per almeno due anni» l'Amministrazione puo' adottare i provvedimenti di scioglimento di societa' cooperative senza che debba acquisirsi il parere della Commissione centrale per le cooperative per ogni singolo provvedimento; Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita' di societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione;
Decreta:
Art. 1
Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore le 525 societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 marzo 2015
Il direttore generale: Moleti |
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