Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 gennaio 2015
Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Societa' cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Societa' di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione - biennio 2015/2016.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'articolo 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'articolo 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalita' di iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di societa' cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso per il biennio 2015/2016;

Decreta:

Art. 1
Contributo delle societa' cooperative

1. Il contributo dovuto dalle societa' cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita' di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile.
3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del Codice Civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice Civile.
4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le societa' cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le societa' cooperative di cui all'art. 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle societa' cooperative iscritte all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio.
6. Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
 
Art. 2
Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione degli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita' di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Contributo delle societa' di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle societa' di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione degli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita' di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

===================================================================== | | Importo (in | | Contributi mutualistici (in | | Fasce | euro) |Numero soci| euro) | +==========+=============+===========+==============================+ | | | fino a | | | a | € 280,00 | 1.000 | fino a 100.000 | +----------+-------------+-----------+------------------------------+ | | |da 1.001 a | | | b | € 560,00 | 10.000 | da 100.001 a 500.000 | +----------+-------------+-----------+------------------------------+ | | | oltre | | | c | € 840,00 | 10.000 | oltre 500.000 | +----------+-------------+-----------+------------------------------+

 
Art. 4
Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto.
2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.
 
Art. 5
Limitazioni ed eccezioni

1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le societa' cooperative, ricorrendone la fattispecie - l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.
2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso di nuova costituzione e' di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, e' determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.
 
Art. 6
Modalita' di pagamento

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:


=========================================================
| Codice | Descrizione |
+=============+=========================================+
| |contributo biennale, maggiorazioni del |
| |contributo (ad esclusione del 10% dovuta |
| |dalle cooperative edilizie), interessi |
| 3010 |per ritardo pagamento |
+-------------+-----------------------------------------+
| |maggiorazione del 10% dovuta dalle |
| |cooperative edilizie, interessi per |
| 3011 |ritardato pagamento |
+-------------+-----------------------------------------+
| 3014 |sanzioni |
+-------------+-----------------------------------------+

2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet http://cooperative.mise.gov.it.
 
Art. 7
Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle Associazioni stesse.
2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 8
Ritardato od omesso pagamento

1. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
 
Art. 9
Termine per il versamento del contributo.

1. Il termine per il versamento del contributo e' fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'articolo 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
 
Art. 10
Norme finali

1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
2. Il presente decreto verra' pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 615
 
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