Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 marzo 2015, n. 36
Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4;
Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», ed, in particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione consultiva per degli atti normativi in data 25 settembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 008558 del 2 ottobre 2014;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto sono nominati:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;
c) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge;
d) «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge;
e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema
di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria):
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale). - 1. E'
istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della liberta' personale, di seguito denominato «Garante
nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio,
composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti
tra persone, non dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e
sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono
ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennita'
od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando il
diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si
avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio
composto da personale dello stesso Ministero, scelto in
funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di
competenza del Garante. La struttura e la composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e
favorire rapporti di collaborazione con i garanti
territoriali, ovvero con altre figure istituzionali
comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse
materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia
dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi
ai diritti previsti agli articoli 20 , 21 , 22 , e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive
modificazioni, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall' articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e
successive modificazioni, accedendo senza restrizione
alcuna in qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge
26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in
caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine
di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione
sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro
dell'interno e al Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19, 20,
21, 22 e 23 del «Protocollo opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18
dicembre 2002»:
«Art. 17. Ogni Stato Parte mantiene, designa o
istituisce, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore
o la ratifica del presente Protocollo o la sua adesione
allo stesso, uno o piu' meccanismi nazionali per la
prevenzione indipendenti, destinati a prevenire la tortura
a livello nazionale. I meccanismi istituiti da entita'
decentralizzate possono essere designati come meccanismi
nazionali per la prevenzione ai sensi del presente
Protocollo se sono conformi alle disposizioni di
quest'ultimo.
Art. 18. 1. Gli Stati Parte garantiscono
l'indipendenza dei meccanismi nazionali per la prevenzione
nell'esercizio delle loro funzioni e l'indipendenza del
loro personale.
2. Gli Stati Parte prendono i provvedimenti necessari
per assicurare che gli esperti del meccanismo nazionale per
la prevenzione possiedano le competenze e le conoscenze
professionali richieste. S'impegnano ad assicurare
l'equilibrio fra i sessi e una rappresentanza adeguata dei
gruppi etnici e minoritari del Paese.
3. Gli Stati Parte s'impegnano a mettere a
disposizione le risorse necessarie al funzionamento dei
meccanismi nazionali per la prevenzione.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali per la
prevenzione, gli Stati Parte tengono debitamente conto dei
Principi relativi allo statuto delle istituzioni nazionali
per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Art. 19. I meccanismi nazionali per la prevenzione
hanno almeno le seguenti attribuzioni:
a) esaminare regolarmente la situazione delle
persone private della liberta' che si trovano nei luoghi di
detenzione di cui all'articolo 4, al fine di rafforzare, se
necessario, la loro protezione contro la tortura e altre
pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti;
b) rivolgere raccomandazioni alle autorita'
competenti ai fini di migliorare il trattamento e la
situazione delle persone private della liberta' e di
prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli
inumani o degradanti, tenendo conto delle norme pertinenti
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
c) presentare proposte e osservazioni in merito
alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia.
Art. 20. Per consentire ai meccanismi nazionali per
la prevenzione di adempiere il loro mandato, gli Stati
Parte s'impegnano ad accordare loro:
a) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il
numero delle persone private della liberta' che si trovano
nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4 cosi' come
il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubicazione;
b) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il
trattamento di tali persone e le relative condizioni di
detenzione;
c) l'accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle
relative installazioni e attrezzature;
d) la possibilita' di intrattenersi in privato e
senza testimoni, se necessario per il tramite di un
interprete, con le persone private della liberta' e con
qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la
prevenzione ritiene possa fornirgli informazioni
pertinenti;
e) la liberta' di scegliere i luoghi da visitare e
le persone da incontrare;
f) il diritto di avere contatti con il
Sottocomitato per la prevenzione, di trasmettergli
informazioni e d'incontrarlo.
Art. 21. 1. Nessuna autorita' e nessun funzionario
puo' ordinare, applicare, autorizzare o tollerare sanzioni
nei confronti di una persona o di un'organizzazione per
aver comunicato informazioni, vere o false, al meccanismo
nazionale per la prevenzione; tale persona od
organizzazione non dovra' in alcun caso subire pregiudizi
d'altro genere.
2. Le informazioni confidenziali raccolte dal
meccanismo nazionale per la prevenzione vanno protette.
Nessun dato personale e' pubblicato senza il consenso
esplicito dell'interessato.
Art. 22. Le autorita' competenti dello Stato Parte
interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo
nazionale per la prevenzione e instaurano con esso un
dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.
Art. 23. Gli Stati Parte al presente Protocollo
s'impegnano a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali
dei meccanismi nazionali per la prevenzione.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. - 4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Il Garante

1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU;
c) redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresi', l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.
 
Art. 3
Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi ed i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.
 
Art. 4
Composizione dell'Ufficio

1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unita', ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.
2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole.
 
Art. 5
Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio e' ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa.
2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo.
 
Art. 6
Rimborso delle spese

1. Al Garante e' assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per missioni all'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2015

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 688
 
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