Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 novembre 2014
Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 53/2014).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e in particolare l'art. 22, comma 6, che istituisce, a favore dell'Ospedale «Bambino Gesu'» di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverra' con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per detto importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e in particolare il comma 4, dell'art. 27, che stabilisce che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle cosi' dette «Regioni di riferimento»;
Visti, inoltre, gli articoli dal 5 al 12 del predetto decreto legislativo n. 68/2011, i quali dispongono i criteri e la metodologia per individuare le «Regioni di riferimento» e calcolare i costi standard e i fabbisogni standard regionali;
Considerato che le tre regioni di riferimento, tra cui obbligatoriamente la prima, sono scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dall'apposito Tavolo di verifica, sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con DPCM, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Considerato che, a seguito della mancata intesa sul predetto schema di DPCM espressa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 (Rep Atti 231/CSR), il Consiglio dei Ministri, decorsi i previsti 30 giorni, con deliberazione dell'Il dicembre 2012, ha ritenuto di dover procedere alla definizione dei citati criteri di qualita', appropriatezza ed efficienza;
Considerato che sono state pertanto individuate le cinque regioni «eleggibili» - Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto - in accordo ai criteri di qualita', appropriatezza ed efficienza di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 e che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti 169/CSR), tra tali regioni sono state selezionate l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Veneto quali «Regioni di riferimento» per la determinazione del fabbisogno standard nel settore sanitario;
Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), che ha disposto che per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente la definizione delle forme premiali per le regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa;
Considerato che, limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento;
Vista la nota n. 10295, del 10 aprile 2014, con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro della salute, che aggiorna e integra la precedente nota n. 590, del 28 gennaio 2014, concernente il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, pari a 107.004.500.000 euro;
Considerato che predetta integrazione e aggiornamento della proposta si e' resa necessaria per ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 147/2013, che - nel disporre, in via transitoria, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa - ha incrementato, per il solo 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) dall'iniziale 0,25 per cento allo 0,30 per cento;
Considerato che la succitata proposta di riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano oggetto dell'odierna deliberazione discende dal lavoro tecnico-istruttorio sopra richiamato, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancite nelle sedute del 19 dicembre 2013 (Rep. atti n. 181/CSR) e del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 29/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2013;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012);
Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013, parte corrente, ammontano a 107.004.500.000 euro e sono articolate come segue:
1. 104.082.359.720 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) comprensivi delle quote finalizzate al rinnovo delle convenzioni con il SSN e al finanziamento delle maggiori spese a carico del SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attivita' di assistenza alla persona e alle famiglie, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:
1.1. 192.719.517 euro, a favore dell'Ospedale Bambino Gesu' per mobilita' sanitaria;
1.2. 39.120.251 euro, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilita' sanitaria;
2. 2.009.053.253 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:
2.1. 1.457.033.253 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale;
2.2. 167.800.000 euro accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria;
2.3. 130.000.000 euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012;
2.4. 50.500.000 euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3-ter del D.L. n. 211/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 9 il 17 febbraio 2012;
2.5. 49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS;
2.6. 40.000.000 di euro per la medicina veterinaria;
2.7. 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;
2.8. 30.990.000 euro per l'assistenza a extracomunitari irregolari;
2.9. 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;
2.10. 6.840.000 euro per attivita' di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia cosi' come ripartita nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera;
2.11. 4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
2.12. 3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli Hanseniani;
3. 592.073.527 euro per il finanziamento di attivita' vincolate di altri enti, come indicato nella citata tabella B, di cui:
3.1. 259.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali cosi' come ripartiti nella citata tabella C;
3.2. 173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;
3.3. 142.563.527 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;
3.4. 10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali cosi' come ripartiti nella richiamata tabella C;
3.5. 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali cosi' come ripartiti nella citata tabella C;
3.6. 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;
3.7. 2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;
4. 321.013.500 euro vengono accantonati per essere ripartiti successivamente per il finanziamento delle norme concernenti sistemi sanzionatori e premiali per le regioni e provincie autonome che saranno in grado di attuare risparmi nella spesa sanitaria (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011).
Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e provincia autonoma e' indicato nell'allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 607
 
Allegato

Tabelle

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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