Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2015 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 24 marzo 2015 |
Modifiche al regolamento n. 17 dell'11 marzo 2008 concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni. (Provvedimento n. 31). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, gli artt. 11, comma 3, e 348 che attribuiscono all'IVASS il potere di indicare i criteri e le modalita' di rappresentazione della gestione separata dei rami vita e danni cui sono tenute le imprese di assicurazione che esercitano entrambe le attivita' (c.d. «imprese multiramo»); Visto il regolamento ISVAP n. 17 del 10 marzo 2008, concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 5 che disciplina l'obbligo imposto alle imprese multiramo di riportare nel proprio statuto gli elementi di patrimonio netto attribuibili a ciascuna gestione; Ritenuta l'esigenza di elevare al 20 per cento la percentuale di incremento dell'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alle gestioni vita o danni indicati nell'ultimo statuto, oltre il quale e' obbligatorio modificare lo statuto con conseguente approvazione dell'IVASS;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008
1. Al comma 4 dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, la parola «10%» e' sostituita dalla parola: «20%»; |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
Pubblicazione
1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. Roma, 24 marzo 2015
p. il Direttorio Integrato Il Presidente Rossi |
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