Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2015 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 24 marzo 2015
Modifiche al regolamento n. 17 dell'11 marzo 2008 concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni. (Provvedimento n. 31).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, gli artt. 11, comma 3, e 348 che attribuiscono all'IVASS il potere di indicare i criteri e le modalita' di rappresentazione della gestione separata dei rami vita e danni cui sono tenute le imprese di assicurazione che esercitano entrambe le attivita' (c.d. «imprese multiramo»);
Visto il regolamento ISVAP n. 17 del 10 marzo 2008, concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l'art. 5 che disciplina l'obbligo imposto alle imprese multiramo di riportare nel proprio statuto gli elementi di patrimonio netto attribuibili a ciascuna gestione;
Ritenuta l'esigenza di elevare al 20 per cento la percentuale di incremento dell'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alle gestioni vita o danni indicati nell'ultimo statuto, oltre il quale e' obbligatorio modificare lo statuto con conseguente approvazione dell'IVASS;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008

1. Al comma 4 dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, la parola «10%» e' sostituita dalla parola: «20%»;
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Pubblicazione

1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
Roma, 24 marzo 2015

p. il Direttorio Integrato
Il Presidente
Rossi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone