Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 marzo 2015, n. 38
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 febbraio 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 e del
comma 4 dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense):
"Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense.
1. - 2. (Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Commi da 4. a 6. (Omissis)."
"Art. 3. Doveri e deontologia.
1. - 2. - 3. (Omissis).
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi
aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque
secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro
della giustizia, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice
deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata
legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Modalita' per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi
aggiornamenti

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata
legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2015

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 746
 
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