Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 febbraio 2015
Modifica del decreto 14 marzo 2013, recante: «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2013 n. 3», come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l'Atto d'intesa recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancito il 1° luglio 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2004, n.173, come modificato dall'Atto di intesa sancito il 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2014, n. 145;
Visto l'art. 1 del richiamato decreto legislativo che stabilisce che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera d);
Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che stabilisce che l'istituzione di nuovi Istituti deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della Regione interessata e che la stessa e' subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 del medesimo articolo ed avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare, coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta;
Visti in particolare:
l'art. 13, comma 2 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce che le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto e che le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile;
l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo, che stabilisce che il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti e' subordinato al possesso dei requisiti necessari, che sono indicati nel medesimo comma alle lettere da a) a h);
Visto l'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo, che stabilisce che la domanda di riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione competente unitamente alla documentazione comprovante la titolarita' dei requisiti di cui all'art. 13 dello stesso decreto legislativo e che tale documentazione e' individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; che la regione inoltra la domanda, nella quale devono essere indicate la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria;
Visto l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto legislativo che stabilisce che, ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico, le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati devono trasmettere al Ministero della salute, ogni due anni, i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 13, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dallo stesso decreto;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2013 recante «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» e, in particolare, l'art. 2 relativo alla documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;
Considerato che il citato art. 15, comma 1, del richiamato decreto legislativo richiede, ai fini della conferma del carattere scientifico, unicamente il mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 13 dello stesso decreto;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare il suddetto decreto ministeriale 14 marzo 2013, eliminando dall'art. 2 la parte in cui si prevede la produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella contemplata dal menzionato comma 1 dell'art. 15 del richiamato decreto legislativo;
Ritenuto, altresi', di procedere alla sostituzione degli allegati del citato decreto ministeriale 14 marzo 2013, al fine di semplificare la documentazione e procedere ad una distinzione tra la procedura di riconoscimento e la procedura di conferma del carattere scientifico;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 14 marzo 2013

1. Al decreto ministeriale 14 marzo 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, le parole «negli allegati» sono sostituite dalle seguenti «nell'allegato A» e le parole «che ne costituiscono parte integrante» sono sostituite dalle parole «che ne costituisce parte integrante»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole «la documentazione di cui all'art. 1, unitamente al provvedimento della Regione competente, che attesta la conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento scientifico con la propria programmazione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti «la documentazione di cui all'allegato B al presente decreto»;
c) il comma 2 dell'art. 2 e' soppresso;
d) gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 5 febbraio 2015

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1015
 
Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone