Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 marzo 2015 |
Definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju); Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2014 che istituisce un Comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata da Xylella fastidiosa; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana»; Considerata la necessita' di definire misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di Xylella fastidiosa nella zona infetta della provincia di Lecce e dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale 26 settembre 2014; Considerate le osservazioni e le proposte del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto ministeriale 12 settembre 2014; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 4 novembre 2014; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano, espresso nella seduta del 19 febbraio 2015.
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju), ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale 26 settembre 2014. |
| Art. 2 Gestione degli oliveti
1. Gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a periodici interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo. 2. Gli interventi sono differenziati a seconda della situazione fitosanitaria riscontrata: a) negli oliveti asintomatici, gli interventi di potatura devono essere effettuati ogni 2 anni; b) negli oliveti con sintomi iniziali di infezione, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e mirati all'eliminazione delle parti visibilmente infette; c) negli oliveti infetti; le piante gravemente compromesse devono essere estirpate. 3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 e nell'allegato III, sezione 2, punti c) e d), del decreto ministeriale 26 settembre 2014, i residui di potatura devono essere alternativamente: a) utilizzati come biomassa, previo disseccamento in situ, all'interno della zona infetta; b) bruciati in situ (all'interno del campo); c) trinciati e distribuiti in situ (all'interno del campo). 4. Le branche e i tronchi prive di parti verdi possono essere movimentate in quanto non costituiscono fonte di inoculo di X. fastidiosa. |
| Art. 3 Piano di controllo degli insetti vettori nelle aree agricole
1. Per il controllo dei vettori di X. fastidiosa nelle aree agricole devono essere effettuati gli interventi indicati nei successivi commi 2, 3, e 4, definiti sulla base delle acquisizioni scientifiche e della biologia degli insetti vettori accertati. 2. Nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento: a) lavorazioni del terreno, preferibilmente con fresature; b) trinciatura delle erbe; c) pirodiserbo; d) trattamenti erbicidi. 3. Nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto, devono essere eseguiti sulle colture almeno due interventi insetticidi per il controllo degli stadi adulti dei vettori. 4. Nel periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre, devono essere eseguiti tutti gli interventi insetticidi previsti dalle «Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria» emanate dalla regione Puglia, al fine di controllare gli stadi adulti dei vettori. |
| Art. 4 Interventi nelle aree non agricole
Nelle aree non agricole della zona infetta della provincia di Lecce devono essere effettuati interventi per il controllo degli insetti vettori secondo le modalita' operative definite dal Servizio fitosanitario della regione Puglia. |
| Art. 5 Disposizioni operative delle misure fitosanitarie obbligatorie
1. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia definisce le modalita' operative per l'attuazione degli interventi di cui presente decreto e ne assicura la massima diffusione. 2. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia definisce, altresi', l'elenco delle sostanze attive da utilizzare che presentano un grado di attivita' contro i vettori di Xylella fastidiosa e per le quali deve essere verificata la registrazione d'uso. 3. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia attua, altresi', un programma di abbattimenti dei vegetali specificati infetti, nonche' Acacia Mill., Polygala L., Spartiwn L., Westringia Sm., secondo le caratteristiche territoriali e le risorse disponibili. |
| Art. 6 Attuazione delle misure .fitosanitarie obbligatorie
1. I proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona infetta della provincia di Lecce provvedono all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario della regione Puglia secondo le modalita' da esso definite. 2. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia puo' stabilire, in caso di motivata necessita', un intervento diretto per adempiere agli obblighi del presente decreto. |
| Art. 7 Misure finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona infetta della provincia di Lecce. 2. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia puo' stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente decreto, al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio. |
| Art. 8 Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2015
Il Ministro: Martina |
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