IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE; Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE; Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE; Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/UE; Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF ed ai regolamenti allegati all'ADN; Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Decreta: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1 Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno"; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno"; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con "Stato membro", come opportuno". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2015
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare Registro n. 1, foglio n. 661 |