Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 marzo 2015
Revoca del consiglio di amministrazione della «Societa' cooperativa edilizia Millenium», in Barletta e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Preso atto che in data 29 ottobre 2013 era stata disposta una ispezione straordinaria, conclusa in data 27 dicembre 2013 con la proposta di gestione commissariale, sulla base della circostanza che la cooperativa aveva posto in atto atteggiamenti di totale ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorita' pubblica di vigilanza e che gli ispettori avevano potuto verificare solo le irregolarita' riscontrabili da visura camerale ed accertare una palese situazione di conflittualita' esistente all'interno del sodalizio;
Preso atto che in data 5 maggio 2014 e stata disposta una nuova ispezione straordinaria al fine di svolgere compiutamente tutti gli accertamenti connessi all'attivita' di vigilanza straordinaria che non erano stati consentiti nel corso del precedente accesso ispettivo;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria concluso in data 22 gennaio 2015 dalle quali sono emerse a carico della Soc. Coop. «Societa' cooperativa Edilizia Millenium», con sede in Barletta (BA), delle gravi irregolarita' gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:
mancata convocazione dell'assemblea straordinaria finalizzata a deliberare le modifiche statutarie per l'applicabilita' della disciplina delle S.p.A motivate dal superamento dei parametri di cui all'art. 2519 del codice civile;
mancata nomina del collegio sindacale;
violazione dell'art. 2429 del codice civile in tema di relazioni dell'organo addetto al controllo;
mancata comunicazione al registro delle imprese del trasferimento della sede legale;
violazione dell'art. 2367 del codice civile per non aver convocato una successiva riunione dell'assemblea dei soci;
esclusione dei soci «dissenzienti» da alcuni lavori dell'assemblea relativi all'approvazione del bilancio 2013, cosi come risultante dal rapporto di servizio stilato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissario di Barletta;
mancato inoltro delle relazioni previste dalla normativa di cui all'art. 13, comma 10, lettera c) della legge n. 59/92;
mancata effettivita' della base sociale rilevata sulla base dell'ammissione nella compagine sociale di soci locatari che non partecipano allo scambio mutualistico con l'ente in quanto non concorrono al raggiungimento dello scopo sociale;
mancata corretta tenuta dei libri contabili.
Preso atto che in data 10 febbraio 2015 e pervenuta, da parte del legale rappresentante, una nota di controdeduzioni sul verbale ispettivo acquisita con prot. n. 0018611;
Preso atto che nella nota di controdeduzioni viene eccepito in merito alle ragioni della nuova ispezione straordinaria disposta dal MISE/nonche' in ordine alle contestazioni mosse dagli ispettori e relative: alla mancata nomina del collegio sindacale, allo scarso livello di democrazia interna ed in particolare all'esclusione di soci dissenzienti dai lavori di approvazione del bilancio, al conflitto di interessi del patrocinante dei soci dissenzienti che e', al contempo, promissario acquirente, all'assunta violazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 200/2002, alla contestazione in ordine all'ammissione dei soci locatari;
Considerato che l'art. 32 dello statuto, disciplinando la nomina del collegio sindacale anziche' del revisore unico, prevede che «il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile»; tale nomina si rendeva, quindi, necessaria in quanto finalizzata ad esercitare il controllo contabile, come previsto anche dall'art. 2409 del codice civile; la mancata nomina del collegio sindacale ha altresi' provocato la violazione dell'art. 2429 del codice civile che prevede che le relazioni dell'organo addetto al controllo contabile debbano corredare i bilanci di esercizio;
Considerato che dalle risultanze ispettive si evince che l'addebito mosso dagli ispettori circa lo scarso livello di democrazia interna ed in particolare circa l' esclusione di soci dissenzienti dai lavori di approvazione del bilancio e' stato confortato dal rapporto di servizio stilato in data 30 maggio 2014 dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Barletta intervenuti ripetutamente, unitamente al personale di altra volante, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale nel luogo ove si teneva l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2013 per consentire l'accesso alla sala dei soci dissenzienti e per sedare le aggressioni in atto;
Considerata destituita da ogni fondamento la censura in merito all'asserito conflitto di interessi concretato in capo ad un socio promissario acquirente di un alloggio che e' anche patrocinante dei soci dissenzienti in quanto, in qualita' di socio, ha legittimamente offerto la propria disponibilita' a rappresentare in giudizio oltre ai propri interessi anche quelli di altri soci dissenzienti;
Considerato che l'ammissione nel 2013 di 23 soci locatari (7 dei quali successivamente receduti nel 2014) ha inciso in modo negativo sulla situazione economica dell'ente, gia' fortemente compromessa dalla difficolta' di reperire i finanziamenti necessari per portare a termine il fabbricato sociale, in quanto essi non partecipano al versamento delle quote in conto costruzione ma solo al versamento del capitale sociale e delle spese in conto gestione, come dichiarato dallo stesso legale rappresentante;
Considerato, altresi', che in sede di partecipazione al bando indetto dal Comune di Barletta per l'assegnazione di aree per realizzare il progetto edificatorio la cooperativa ha assicurato la destinazione del 14,34 % della volumetria complessiva a soci locatari e che il piano edilizio complessivo di 55 alloggi dell'ente consentirebbe la destinazione di massimo 9 alloggi in locazione, gia' destinati ai 9 soci piu' anziani, come riscontrabile dal libro soci, e che da tali argomentazioni gli ispettori desumono la insussistenza dello scambio mutualistico con detti soci;
Considerato, infine, che la partecipazione dei soci locatari alle assemblee che si sono tenute e' stata percentualmente alta, determinando cosi maggioranze utili per arrivare alla approvazione dei bilanci di esercizio;
Vista la nota ministeriale n. 0018484 inviata via PEC in data 10 febbraio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;
Visto il parere favorevole espresso in data dell'11 marzo 2014 dal comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Decreta:

Art. 1

II Consiglio di amministrazione della Soc. Coop. «Societa' cooperativa edilizia Millenium», con sede in Barletta (BA), C.F. 05463410729, costituita in data 26 novembre 1999 e' revocato.
 
Art. 2

II dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (BA), il 5 aprile 1961 ed ivi residente in viale Istria n. 5, e' nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

II compenso spettante al Commissario Governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
II presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: Moleti
 
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