Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2015
Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto l'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Vista la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014, al protocollo DG PIUE 0006700, con la quale i servizi della Commissione europea hanno comunicato che l'eucalipto non rientra tra le specie indigene da considerare nelle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida ai fini delle aree d'interesse ecologico;
Considerato che non sono pervenute le informazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti nei Piani di sviluppo rurale che si intendono considerare sostitutivi delle tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non e' possibile consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per adempiere ai relativi obblighi;
Considerato che non sono pervenute le segnalazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3300, per individuare eventuali ulteriori superfici prative sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non e' possibile individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;
Ritenuto necessario abrogare i commi 6 e 7, dell'art. 7, del sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, che evidenziano la non conformita' rispetto all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale i coefficienti di riduzione di cui all'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base di vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici;
Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti dal predetto decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere a) e b), 6, comma 2, 7, commi 7, lettera b), e 10, 8, comma 6, 14, comma 2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3 e 6, e ogni altro atto normativo necessario per renderlo operativo;
Ritenuto di fissare la dimensione minima di una parcella agricola tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza l'agricoltura italiana;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1
Attivita' agricola, agricoltore in attivita'
e dimensioni della parcella

1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una o piu' modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attivita' e' dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014.
3. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, si applica anche nel caso in cui l'importo determinato ai sensi dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, e' inferiore ai requisiti minimi di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014.
4. Il requisito di agricoltore in attivita' e' verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal fine, il rapporto tra organismo di coordinamento e organismi pagatori e' disciplinato tramite specifica delega.
5. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che puo' essere oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Mantenimento di una superficie agricola

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita' stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, l'attivita' agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata e' idonea a:
a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
b) limitare la diffusione delle infestanti;
c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sotto utilizzazione.
3. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita' stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, e quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali e' svolta unicamente l'attivita' di pascolo, comprese le superfici di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo e' comunemente applicato in tali superfici con uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
4. Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unita' di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densita' minima e' di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitate pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione o Provincia autonoma competente puo' stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalita', anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli di cui al comma 3 non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, e' necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono percio' considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento e' dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le localita' di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.
5. Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, con le modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. I criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 639/2014 sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale. Le Regioni e Province autonome trasmettono, nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalita' dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati.
 
Art. 3
Attivita' agricola minima

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita' stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, nei casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciano a particolari vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta produttivita' che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici e' effettuato, con uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
3. In ogni caso il pascolo non e' obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.
4. Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unita' di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densita' minima e' di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di prato permanente e' eseguito con le modalita' descritte nell'art. 2, commi 4 e 5.
5. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I.
6. Le superfici di cui al comma 2 sono quelle con una pendenza maggiore al trenta per cento.
7. La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente puo' individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 nonche' le superfici naturalmente mantenute sulle quali e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto.
8. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce le modalita' operative per la misurazione della pendenza di cui al comma 6 del presente articolo ed inserisce le superfici di cui ai commi 5, 6 e 7 nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).
 
Art. 4
Ricognizione preventiva

1. La ricognizione preventiva di cui all'art. 7, comma 10, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, rileva:
a) i potenziali beneficiari all'aiuto per l'anno 2015, il cui elenco e' pubblicato, entro il 15 aprile 2015, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e reso disponibile agli organismi pagatori.
b) le potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei diritti all'aiuto, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), a cura dell'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il 15 aprile 2015.
2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione di cui al comma 1, sono definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 5
Valore unitario iniziale

1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto e' specifico per ogni agricoltore ed e' calcolato nel seguente modo:
a) i pagamenti percepiti dall'agricoltore per l'anno di domanda 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 sono sommati al sostegno concesso al medesimo agricoltore per lo stesso anno nell'ambito degli articoli 7, 9 e 9-bis del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, citato in premessa. I pagamenti sono da considerare prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) la somma di cui alla lettera a) e' divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnati al medesimo agricoltore nell'anno 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015;
c) il risultato dell'operazione aritmetica di cui alla lettera b) e' moltiplicato per una percentuale fissa che e', a sua volta, calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di base per l'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo aver applicato la riduzione lineare del tre per cento per la costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo totale dei pagamenti per l'anno 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico e delle misure di sostegno specifico di cui alla precedente lettera a) prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.
 
Art. 6
Valore unitario nazionale

1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1307/2013, il valore unitario nazionale nell'anno 2019 e' calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013 fissato per l'anno 2019 per il numero dei diritti all'aiuto assegnati in Italia nell'anno 2015, esclusi quelli derivanti dalla riserva nazionale dell'anno 2015.
2. La percentuale fissa di cui al comma 1, si determina dividendo il massimale nazionale destinato al regime di pagamento di base dell'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo aver applicato la riduzione lineare del tre per cento, per la costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per lo stesso anno 2015.
 
Art. 7
Convergenza del valore dei diritti all'aiuto
dal 2015-2019

1. Entro l'anno di domanda 2019, i diritti all'aiuto con valore unitario iniziale, stabilito ai sensi dell'art. 5, inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, calcolato ai sensi dell'art. 6, sono aumentati nel valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019.
2. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al comma 1 e al comma 4, e' ridotta, in modo proporzionale, la differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale, calcolato ai sensi dell'art. 5, superiore al valore unitario nazionale, calcolato ai sensi dell'art. 6.
3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, non deve comportare una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. Entro l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto ha un valore unitario inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale calcolato ai sensi dell'art. 6, a meno che cio' dia luogo a una diminuzione del valore unitario iniziale maggiore della soglia di cui al comma 3. In tal caso, il valore unitario minimo e' fissato al livello necessario per rispettare la soglia di cui al comma 3.
5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 1, 2 e 4, avvengono con gradualita' uniforme a decorrere dall'anno di domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019.
6. Nell'anno di domanda 2015 il valore dei diritti all'aiuto degli agricoltori di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e d) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, e che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2014, e' pari ad un quinto del valore unitario di cui al comma 4.
 
Art. 8
Piano colturale e diversificazione delle colture

1. Il piano colturale aziendale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III, Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato in premessa, con riferimento all'anno di domanda UNICA.
2. Per ciascuna superficie a seminativo il piano colturale comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e' contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 9
Pratiche equivalenti

1. Per l'anno di domanda UNICA 2015, gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti di cui all'art. 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di assolvere tutti i pertinenti obblighi, previsti dal medesimo art. 43, paragrafo 1, per beneficiare del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
 
Art. 10
Terreni a riposo

1. Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita' stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' di gestione e puo' essere:
a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.
3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
c) colture a perdere per la fauna;
d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.
 
Art. 11
Aree d'interesse ecologico

1. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) 639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.
2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) 639/2014, la coltivazione delle colture azofissatrici di cui all'allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili ai nitrati previste dal comma 3 del presente articolo, e' consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La misurazione delle distanze e' effettuata con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa.
3. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, e' consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.
4. All'art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, la parola «eucalipto» e' soppressa.
5. Sulle superfici di cui all'art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, non e' consentito l'uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici e' consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
 
Art. 12
Fattori di conversione e di ponderazione
delle aree d'interesse ecologico

1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1307/2013, per le finalita' di cui all'art. 16, comma 6, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1306/2013 utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui all'allegato II del presente decreto.
2. Le dimensioni degli elementi d'interesse ecologico di cui all'allegato II del presente decreto sono adeguate con decreto del Capo Dipartimento per conformarle a quelle notificate ed accettate dalla Commissione europea.
 
Art. 13
Aggiornamento SIPA

1. Ai fini della comunicazione in tempo utile agli agricoltori, l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, inserisce nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), entro il 30 novembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda UNICA, i dati pervenuti, entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 3, commi 4 e 7 del presente decreto e dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
2. Per l'anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di cui al comma 1 da parte delle Regioni e Province autonome all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e l'acquisizione nel SIPA e' completata dal medesimo organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015.
 
Art. 14
Coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti

1. I commi 6 e 7, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, sono abrogati.
2. All'art. 7, comma 9, lettera d) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, la parola «trenta» e' sostituita con «cinquanta».
 
Art. 15
Criteri relativi alla misura dei premi per il settore latte

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
2. I criteri di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai premi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
 
Art. 16
Affitto diritti senza i corrispondenti ettari ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' riversato in via definitiva alla riserva nazionale il trenta per cento dei valori unitari annuali del diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 17
Condizioni per l'accesso alla riserva

1. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d'intervento pubblico, s'intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.
2. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.
3. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4. Le modalita' applicative del presente articolo sono indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 18
Regime per i piccoli agricoltori

1. Gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 28 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio e' limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
2. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ai sensi dell'art. 31 del decreto 18 novembre 2014, citato in premessa, definisce ulteriori requisiti minimi finalizzati alla corretta esecuzione dei controlli di ammissibilita' di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 19
Norme transitorie e conclusive

1. Al fine di adattare le norme recate dal presente decreto alle eventuali osservazioni che dovessero pervenire dalla Commissione europea nonche' per semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, con decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere apportate le necessarie modifiche ai predetti decreti.
2. Eventuali correzioni finanziarie sono poste a carico della Regione o Provincia autonoma che ne e' responsabile.
3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2015

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg. ne - Prev . n. 1031
 
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