Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 marzo 2015
Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, emanato per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza d'esercizio;
Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 l'art. 17-bis con specificazioni e semplificazioni rispetto alle modalita' di realizzazione dell'accordo preventivo necessario, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, al fine di stabilire la documentazione da presentare, a seconda dei casi, all'organismo notificato ovvero ai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;

Decreta:

Art. 1
Documentazione da presentare
ai fini dell'accordo preventivo

1. Nell'allegato 1 al presente decreto e' indicata, unitamente alle considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo scopo, nella Sezione I, la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, ad un organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ai fini della certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve attestare, per gli impianti in edifici esistenti, l'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nonche', in ogni caso, l'idoneita' delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
3. Nell'allegato 2 al presente decreto e' stabilito il modello della comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di cui al comma 1, ai fini della realizzazione dell'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti. La ricevuta del relativo messaggio di posta elettronica certificata tiene luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo. Ai fini dell'eventuale verifica della correttezza e completezza della comunicazione e della relativa certificazione si applicano i principi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Nell'allegato 1 al presente decreto e' indicata, unitamente alle considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo scopo, nella Sezione II, la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla certificazione di cui al comma 1, ai fini dell'accordo preventivo di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni.
5. Nell'allegato 3 al presente decreto e' stabilito il modello dell'istanza di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del presente articolo e della ulteriore documentazione di cui al comma 4, ai fini dell'ottenimento dell'accordo preventivo espresso di cui punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici nuovi.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Integrazione della documentazione
per le istanze in corso

1. Le istanze di accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, possono fruire della semplificazione ivi prevista mediante integrazione dell'istanza con la certificazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. In assenza di tale integrazione il relativo procedimento e' in ogni caso concluso con provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.
2. Le istanze di accordo preventivo presentate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, anche se inviate anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, devono essere rinnovate o integrate in conformita' alle previsioni di cui all'art. 1.
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2015

Il Ministro: Guidi
 
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