Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2015
Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito richiamata anche "Agenzia");
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui la dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 130 unita', comprensive dei posti di dirigente di prima fascia e di seconda fascia, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le necessita' di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalita' di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del decreto istitutivo;
Visto l'art. 20, comma 2, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, secondo cui l'Agenzia per l'Italia digitale svolge, salva diversa disciplina, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA, le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, quelle svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' quelle dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti;
Visto lo stesso comma 2, terzo e quarto periodo, dell'art. 20 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che "... Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.";
Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 secondo cui, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi;
Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che, al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e deliberano, altresi', i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, secondo cui sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, facenti capo a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Societa' dell'informazione" che permangono nella disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto lo stesso comma 3, dell'art. 22 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 che ha fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza;
Visto l'art. 22, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 il quale prevede che il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso decreto-legge puo' optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza;
Visto l'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 secondo cui con "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.";
Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, secondo cui nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri";
Visto l'art. 22, comma 7, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 secondo cui all'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto-legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Vista la necessita' di predisporre una tabella di equiparazione del personale che puo' essere interessato al trasferimento con quello appartenente al comparto "Ministeri";
Considerato che la predetta tabella di equiparazione tra le qualifiche appartenenti agli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti relativi alle amministrazioni interessate al presente decreto deve tenere conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado di responsabilita' connessi con i compiti della qualifica, nonche' dei titoli previsti quali requisiti di accesso alla qualifica medesima;
Ritenuto opportuno rimettere alla valutazione successiva dell'Agenzia per l'Italia Digitale la determinazione della corrispondenza con i profili professionali che saranno individuati nell'ambito delle aree, provvedendo a definire con il presente decreto esclusivamente la confluenza tra le posizioni e le fasce economiche e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale di DigitPA, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 12 aprile 2011;
Visto l'ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, recante recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale delle Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, che all'art. 5 ha confermato, con le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie locali, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 31 marzo 1999, nonche' dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del medesimo comparto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale dell'ENAC, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 30 novembre 2009, che all'art. 6 ha confermato, con le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 19 dicembre 2001, come modificato dal CCNL del 19 febbraio 2007;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 1° ottobre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di Aziende industriali del 27 aprile 1995, come modificato dall'accordo 19 novembre 1997;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dei Ministeri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il quale disciplina, tra l'altro, i compiti del personale militare e i requisiti di accesso alle carriere dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;
Visti i contratti collettivi del comparto ministeri del 23 gennaio 2009, del comparto DigitPa del 24 maggio 2011, del comparto agenzie fiscali 29 gennaio 2009, del comparto ricerca del 13 maggio 2009, del comparto regioni ed enti locali del 31 luglio 2009, del comparto ENAC del 18 marzo 2010, del comparto enti pubblici non economici del 18 febbraio 2009, relativi al biennio economico 2008/2009, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, per il personale delle Forze armate;
Ritenuto necessario, ai fini della confluenza nelle fasce retributive del comparto "Ministeri", confrontare gli importi dei trattamenti tabellari, fermo restando il diritto all'assegno ad personam secondo quanto previsto dall'art. 22, del decreto-legge n. 83 del 2012;
Confrontate le rispettive voci retributive tabellari e individuata la corrispondenza in base al criterio della maggiore prossimita' degli importi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il quale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha esercitato, in via transitoria, le funzioni svolte dagli enti soppressi in qualita' di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi della predetta Agenzia;
Vista la nota n. 967 del 5 febbraio 2013 del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la quale, in qualita' di Commissario straordinario, ha chiesto agli organi degli enti soppressi, ai sensi del citato art. 22, del decreto-legge 83/2012, di provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2012, nonche' di produrre un documento integrativo relativo alla gestione dal 1° al 15 gennaio 2013;
Vista la nota n. 50326 del 12 giugno 2013, con la quale il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui alla delibera n. 202 del 5 marzo 2013, del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia;
Vista la nota n. 76814 del 1° ottobre 2014, con la quale il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012 e sulla situazione contabile del periodo dal 1° al 15 gennaio 2013, di DigitPA, di cui alla delibera n. 2 del 30 luglio 2014 del Comitato direttivo del soppresso ente;
Viste, altresi', le note dell'Agenzia per l'Italia digitale del 13 marzo 2014, n. 3253, del 5 giugno 2014, n. 5919 e del 2 settembre 2014, n. 8432 con cui l'Agenzia medesima comunica, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricognizione delle risorse umane in servizio alla data del 26 giugno 2012 e riferimenti in merito alle risorse finanziarie e strumentali presso le Amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo decreto-legge 83/2012, dalle quali sono ricavate le corrispondenti risultanze del presente decreto;
Vista la nota interlocutoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45440 dell'8 agosto 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 2013, concernente il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri all'Agenzia per l'Italia digitale;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del 5 settembre 2014, n. 21441 e ritenuto che non sia ostativa all'adozione del presente decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha per oggetto:
a) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale;
b) la previsione della corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale in servizio, in posizione di comando, presso l'Agenzia che esercita il diritto di opzione per il transito alle dipendenze dell'Agenzia medesima;
c) l'individuazione della dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne;
d) la definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Dotazione organica e disposizioni sul personale

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' dell'art. 11, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, la dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale e' determinata nel numero di 130 unita' di personale secondo la specificazione indicata nella Tabella A che e' parte integrante del presente decreto.
2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e' inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto. Il personale in posizione di comando alla data del 26 giugno 2012 presso le Amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che opta per il transito alle dipendenze dell'Agenzia per l'Italia digitale, e' inquadrato nel ruolo organico della predetta Agenzia nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza del personale che transita nel ruolo organico dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto, sono conseguentemente ridotte. L'Agenzia per l'Italia digitale e' tenuta a dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del personale transitato.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce, per la differenza un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
 
Art. 3
Risorse finanziarie e strumentali

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali, comprensivi dei beni mobili, informatici e strumentali, dagli enti soppressi all'Agenzia per l'Italia digitale risulta dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 adottati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione con delibera n. 202 del 5 marzo 2013 e dal Comitato Direttivo di DigitPA con provvedimento n. 2 del 30 luglio 2014.
2. Le risorse finanziarie attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale sono state, altresi', definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, recante "Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013. Tali risorse sono iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e corrispondenti Capitoli per gli anni successivi.
 
Art. 4
Ordinamento del personale e Tabella di equiparazione

1. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia per l'Italia digitale, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri".
2. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, appartenente a comparti di contrattazione collettiva nazionale diversi da quello del comparto "Ministeri", e' inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia per l'Italia digitale secondo l'allegata Tabella di corrispondenza (Tabella B), che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2015 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 648
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone