Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 25 febbraio 2015, n. 40 |
Regolamento recante requisiti di accesso e modalita' di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare l'articolo 148 che prevede disposizioni relative al personale della banda musicale del medesimo Corpo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco; Considerato che, a norma dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5 comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 ottobre 2005, n. 217, e le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 dello stesso articolo; Considerato altresi', che a norma dell'articolo 148, del decreto legislativo n. 217/2005, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147 si applicano, in quanto compatibili, al personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 24 luglio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata banda musicale, costituita da personale del Corpo stesso, e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni istituzionali nonche' a rappresentare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche. 2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina lo svolgimento del concorso pubblico per titoli per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale di cui al comma 1. 3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che compongono la banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli bandi di concorso individuano i posti disponibili relativi agli strumenti musicali di cui alla tabella I.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. - Il testo dell'articolo 148 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.». - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e' il seguente: «Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate) - (Omissis). 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. - Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. - Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249. - Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2012, n. 272. - Il testo degli articoli 145, 146 e 147 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.». «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'). - 1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) non riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto. 4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2. 2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. |
| Tabella I
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Titoli
1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono: a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00; b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre: punti 2,00; c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nell'ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un massimo di punti 5,00; d) partecipazione, in qualita' di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all'anno per un massimo di punti 1,00; e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00. 2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. 3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e il seguente: «Art. 8 (Reclutamento del personale volontario - articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996). - 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale permanente di corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.». |
| Art. 3 Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. La commissione e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. 5. In relazione al numero dei candidati, la commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4 Graduatorie finali
1. Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello per maestro-direttore, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. A parita' di punteggio conseguito, costituisce titolo preferenziale la piu' giovane eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla normativa vigente. 3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono approvate le graduatorie finali del concorso. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis). 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.». |
| Art. 5 Requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale sono i seguenti: a) limite minimo di eta' previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197; b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197. 2. I requisiti di idoneita' fisica e psichica per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono quelli indicati all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, e' il seguente: «Art. 1 (Limiti di eta'). - 1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni. 2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3; d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.». - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, e' il seguente: «Art. 3 (Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'). - 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) sana costituzione fisica; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneita' specifica alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita' proprie del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.». |
| Art. 6 Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. |
| Art. 7 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2015
Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Interno, foglio n. 738
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
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