Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2015
Correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP;
Visti i successivi decreti con i quali sono state apportate alcune modifiche e correzioni a taluni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e talvolta nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare, anche al fine di adeguarli alle specifiche osservazioni preliminari formulate dalla Commissione U.E., in merito alla conformita' alla vigente normativa dell'U.E. delle stesse denominazioni e dei relativi fascicoli tecnici;
Vista la circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014, concernente disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali per la semplificazione del documento unico riepilogativo dei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani trasmessi alla Commissione entro il richiamato termine del 31 dicembre 2011, in conformita' della quale entro il termine del 30 giugno 2014, sono stati inseriti nel sistema informatico E-Caudalie della Commissione U.E., i documenti unici riepilogativi semplificati dei citati vini DOP e IGP;
Considerato che in alcuni disciplinari dei vini DOP e IGP italiani e talvolta anche nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare - cosi' come approvati, trasmessi alla Commissione U.E. e pubblicati ai sensi del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo inseriti nel sistema informatico della Commissione U.E., in conformita' ai criteri stabiliti nella richiamata circolare n. 7580 del 3 febbraio 2014 - sono stati rilevati alcuni errori, sia d'ufficio che su segnalazione dei soggetti legittimati che a suo tempo hanno predisposto le relative proposte di disciplinari e fascicoli tecnici, nonche' delle competenti Regioni e Province autonome;
Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori in questione, che sono evidenziati per ciascuna DOP e IGP nell'elenco alfabetico allegato al presente decreto, al fine di rendere i disciplinari in questione coerenti e conformi alla richiamata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini DOP e IGP, nonche' di procedere, se del caso, alla conseguente correzione del fascicolo tecnico della relativa DOP e IGP, ovvero del documento unico riepilogativo del disciplinare, qualora gli errori in questione riguardino anche tale documento;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero l'elenco delle correzioni in questione e, conseguentemente, di dover procedere all'aggiornamento dei relativi disciplinari e, se del caso, dei fascicoli tecnici, gia' inviati alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011 e successivamente semplificati, entro il 30 giugno 2014, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di procedere all'aggiornamento dei disciplinari e, se del caso, dei fascicoli tecnici dei vini DOP in questione pubblicati sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di correzione degli errori richiamati in premessa, nei disciplinari di produzione delle DOP e IGP dei vini elencate in ordine alfabetico nell'allegato al presente decreto, sono apportate le modifiche evidenziate per ciascuna DOP e IGP nel medesimo allegato.
2. Le correzioni di cui al comma 1 sono inserite:
- nei disciplinari e, se del caso, nei fascicoli tecnici delle relative DOP e IGP, nell'ambito del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, a titolo di aggiornamento di quelli gia' inoltrati alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come aggiornati e semplificati, entro il 30 giugno 2014, in conformita' alla procedura ed ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014 richiamata in premessa;
- nei disciplinari e, se del caso, nei fascicoli tecnici delle relative DOP e IGP pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, a titolo di aggiornamento di quelli gia' pubblicati sullo stesso sito ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.
Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

Correzioni da apportare nei disciplinari di produzione
e nel documento unico dei vini DOP e IGP di seguito elencati
1. IGP "Bergamasca" (PGI-IT-A1369):
- all'art. 1, la dicitura "Moscato rosso" e' sostituita con la seguente: "Moscato" rosso (da Moscato di Scanzo N)";
- all'art. 4, comma 2, la dicitura "Bergamasca Moscato di Scanzo" e' sostituita con "Bergamasca Moscato (da Moscato di Scanzo)";
- all'art. 4, commi 5 e 6, e all'art. 6, comma 2, dopo la dicitura "Bergamasca Moscato", inserire "(da Moscato di Scanzo)". 2. DOP "Bolgheri Sassicaia" (PDO-IT-A1671):
- all'art. 4, concernente norme per la viticoltura, e' soppresso il comma 4. 3. DOP "Colli di Parma" (PDO-IT-A0292):
- all'art. 6: per la tipologia Colli di Parma "Malvasia Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce";
- all'art. 6: per le tipologie Colli di Parma "Spumante", "Chardonnay Spumante", "Pinot bianco Spumante" e "Sauvignon Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a demi-sec". 4. DOP "Colli di Scandiano e di Canossa" (PDO-IT-A0305):
- all'art. 6: per le tipologie Colli di Scandiano e di Canossa "Bianco Spumante", "Chardonnay Spumante", "Malvasia Spumante", "Pinot Spumante" e "Spergola Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce"; 5. DOP "Lambrusco di Sorbara" (PDO-IT-A0332):
- all'art. 6: per le tipologie Lambrusco di Sorbara "Rosso Spumante" e "Rosato Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce". 6. DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" (PDO-IT-A0337):
- all'art. 6: per le tipologie Lambrusco Grasparossa di Castelvetro "Rosso Spumante" e "Rosato Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce". 7. DOP "Lambrusco Salamino di Santa Croce" (PDO-IT-A0342):
- all'art. 6: per le tipologie Lambrusco Salamino di Santa Croce "Rosso Spumante" e "Rosato Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce". 8. DOP "Modena" o "di Modena" (PDO-IT-A0347):
- all'art. 6: per le tipologie Modena o di Modena "Bianco Spumante", "Rosso Spumante", "Rosato Spumante", "Lambrusco Rosso Spumante", "Lambrusco Rosato Spumante" e "Pignoletto Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce". 9. DOP "Reggiano" (PDO-IT-A0351):
- all'art. 6: per le tipologie Reggiano "Bianco Spumante" e "Lambrusco Spumante", la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui e' sostituita con la seguente: "da brut nature a dolce".
 
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