Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 aprile 2015 |
Criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione; 2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto; Visto il comma 4-bis dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011; Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013; Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015;
Decreta:
Art. 1
Definizione di maggiore disavanzo
1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende: a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, e' positivo o pari a 0; b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende: a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilita', agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, e' positivo o pari a 0; b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilita', agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario: a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva; b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva; c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre 2012; d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale; e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera a). 4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende: a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, e' positivo o pari a 0; b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui e' considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui». 6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni e' determinato: a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario, b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non puo' essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento e' determinato dalla sola gestione non sanitaria; c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. 7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo puo' essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilita' finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento puo' essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014. 8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalita' di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui e' stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014. |
| Art. 2
Modalita' del ripiano
1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 e' ripianata dalle regioni secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Le modalita' di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalita' di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare e' corredata del parere del collegio dei revisori. 3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalita' di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalita' di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. 4. Il maggiore disavanzo puo' essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili. 5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. 6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo e' ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, e' accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo. 7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, e' approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo ci cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero. 8. Le modalita' di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche: a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse e' attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli; b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito. 9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalita' di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. 10. Le modalita' di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014. |
| Art. 3
Il fondo crediti di dubbia esigibilita'
1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95. |
| Art. 4
Verifica del ripiano
1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. 2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalita' di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015. 4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. 5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresi' la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalita' di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate. 6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresi' le modalita' di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2015
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Belgiorno |
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