Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 dicembre 2014
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per le Marche. (Decreto n. 917).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale e' stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonche' la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ed in particolare l'articolo 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'art. 5;
Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera l) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria;
Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 12 novembre e 2 dicembre 2014,

Decreta:

Art. 1
Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche

1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di seguito denominato USR, di livello dirigenziale generale, con sede in Ancona e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero.
2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. l) del d decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, l'USR si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
 
Art. 2
Organizzazione per funzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate: Ufficio I (Affari generali. Politiche formative. Ordinamenti
scolastici. Diritto allo studio. Istruzione non statale. Edilizia
scolastica. Gestione delle risorse finanziarie).
Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati. Attuazione, sul territorio regionale, delle politiche nazionali per gli studenti e per l'integrazione di quelli in situazione di handicap, per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti immigrati. Sostegno alle attivita' di carattere regionale promosse dalle associazioni degli studenti e dei genitori; vigilanza sulle scuole non statali (paritarie e non) e sulle scuole straniere funzionanti sul territorio regionale; attivazione della politica scolastica nazionale sul territorio, supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche. Verifica e vigilanza dell'efficienza e dell'attivita' delle istituzioni scolastiche, del grado di realizzazione del P.O.F. Ricognizione delle esigenze formative e promozione dello sviluppo della relativa offerta sul territorio, in collaborazione con la Regione e con gli Enti locali. Cura dei rapporti con la Regione e con gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'Offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti scuola-lavoro. Adozione degli interventi di coordinamento necessari per assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, da parte degli Uffici di ambito territoriale, in materia di: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali. Supporto e sviluppo delle reti di scuole; edilizia scolastica e sicurezza degli edifici; stato di integrazione degli alunni immigrati; utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico. Esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo d'istruzione. Assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla gestione dell'USR. Gestione amministrativo-contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli Uffici dell'Amministrazione regionale (Direzione Generale e Uffici territoriali). Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche - in raccordo con gli Uffici di ambito territoriale - nelle materie amministrativo-contabili; analisi e valutazione delle linee di tendenza della gestione amministrativo-contabile delle scuole (modalita' di allocazione delle risorse finanziarie, tipologie e capacita' di spesa, verifica della correttezza e della legittimita' degli adempimenti, rispetto dei tempi); gestione economica e finanziaria della Direzione generale; servizi logistici ed infrastrutturali. Adozione degli interventi di coordinamento necessari per assicurare l'uniformita' dell'azione degli Uffici di ambito territoriale in materia di assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrativo-contabili. Servizi economali della Direzione generale. Ufficio II (Personale dell'Ufficio scolastico regionale. Personale
della scuola. Affari giuridici, contenzioso e disciplinare del
personale scolastico e dell'USR. Rete scolastica.).
Contenzioso giuslavoristico personale scolastico (dirigenti scolastici, personale docente, educativo e A.T.A.) e personale del comparto ministeri (gestione difesa in giudizio, coordinamento e supporto alle articolazioni territoriali). Ricorsi al Presidente della Repubblica (gestione istruttoria). Ricorsi giurisdizionali amministrativi. Contenzioso civilistico. Rapporti con l'Avvocatura dello Stato relativamente alle cause amministrative e civilistiche trattate direttamente della stessa. Contenzioso contabile e recupero crediti per danno erariale.
Gestione delle procedure conciliative. Consulenza legale alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell'Ufficio scolastico regionale (gestione diretta e supporto agli uffici competenti).
Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D): procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'art. 7, comma 4, lettere m) e o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; procedimenti disciplinari a carico del personale del comparto scuola (personale docente, educativo e A.T.A.) e del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio negli uffici dell'Ufficio scolastico regionale. Cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia, del personale amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali, nonche' dei dirigenti scolastici della regione.
Formazione e aggiornamento del personale della scuola; organizzazione e politiche di gestione del personale docente, educativo e ATA: dotazioni organiche, reclutamento, selezione e allocazione. Monitoraggio e verifica dei provvedimenti di competenza dei dirigenti scolastici in materia di funzionamento delle classi; rapporti con la Regione e con gli Enti Locali in materia di dimensionamento della rete scolastica, definizione degli organici; organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici: reclutamento, stipula dei contratti individuali di lavoro ed adozione dei relativi atti d'incarico. Adozione degli interventi di coordinamento necessari per assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, da parte degli Uffici di ambito territoriale, in materia di: assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative. Gestione delle graduatorie e formulazione di proposte alla Direzione generale dell'U.S.R. ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi. Formulazione di proposte al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero per l'assegnazione delle risorse di personale scolastico. Relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola non riservate alle istituzioni scolastiche o all'Amministrazione centrale o non delegate agli Uffici di ambito territoriale. Organizzazione, gestione e disciplina delle risorse umane dell'USR. Formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione. Relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'Amministrazione. Supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti. Monitoraggio dei servizi della Direzione generale e degli Uffici di ambito territoriale. Rapporti con il sistema informativo (S.I.D.I.), gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo; formulazione al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle proposte di assegnazione di risorse di personale per le esigenze di funzionamento dell'U.S.R. e delle sue articolazioni territoriali. Trasparenza, piano della performance e prevenzione della corruzione.
2. Le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale sono incardinate nell'Ufficio III (Ambito territoriale di Ancona).
 
Art. 3
Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici
di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio III (Ambito territoriale di Ancona);
Ufficio IV (Ambito territoriale di Ascoli Piceno-Fermo);
Ufficio V (Ambito territoriale di Macerata);
Ufficio VI (Ambito territoriale di Pesaro e Urbino).
2. Gli uffici di cui al comma 1, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;
d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
f) stato di integrazione degli alunni immigrati;
g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
 
Art. 4
Funzioni tecnico-ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio 300
 
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