Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 dicembre 2014
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria. (Decreto n. 924).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale e' stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonche' la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", ed in particolare l'art. 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'art. 5;
Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Umbria;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera s) del predetto d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
Vista la proposta inoltrata dall'Ufficio scolastico regionale competente, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria;
Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 12 novembre e 2 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico
regionale per l'Umbria

1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di seguito denominato USR, di livello dirigenziale non generale, con sede in Perugia, e' organizzato in uffici dirigenziali per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero.
2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
3. Il titolare dell'USR, nominato dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, previa procedura di interpello, a norma dell'art. 8, comma 7, lettera f) del d.P.C.M. n. 98 del 2014 e del d.m. 26 settembre 2014, e nel rispetto della normativa vigente, svolge altresi' le funzioni di dirigente dell'Ufficio I, propone al predetto Direttore generale gli incarichi per i dirigenti di seconda fascia assegnati all'USR, adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti scolastici.
4. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera s) del d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'USR si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
 
Art. 2

Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non
generale

1. L'USR si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate: UFFICIO I (Affari generali, gestione del personale e dei servizi
dell'USR, servizi finanziari, attivita' di contenzioso e dirigenti
scolastici)
Organizzazione e gestione delle risorse umane, organizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti; comunicazione pubblica. Rapporti con le R.S.U. e con le organizzazioni sindacali del comparto ministeri e della scuola non riservate agli uffici III e IV di ambito territoriale; rapporti con il sistema informativo e la gestione delle risorse tecnologiche; coordinamento degli uffici dirigenziali per garantire l'uniformita' dell'azione amministrativa degli uffici anche con competenza territoriale; gestione amministrativa e contabile delle attivita' comuni agli uffici dell'USR; pianificazione del fabbisogno e contabilita' economica; supporto alla flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; rapporti con enti territoriali per l'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; servizi di economato, contratti per acquisti in convenzione CONSIP; Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR. Linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari di competenza delle articolazioni territoriali. Procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali concernenti l'irrogazione delle sanzioni di maggiore entita'. Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'art. 7, comma 4, lettere m) e o) del d.P.C.M. n. 98 del 2014. Procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia, del personale amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali, nonche' dei dirigenti scolastici della regione.
Cura delle procedure di reclutamento, e dei dirigenti di seconda fascia e dei dirigenti scolastici secondo le modalita' previste dal regolamento di organizzazione. UFFICIO II (Diritto allo studio - Vigilanza sugli ordinamenti
scolastici - Valutazione degli standard)
Sistema educativo degli istituti paritari, attivita' di supporto e di consulenza, vigilanza sulle scuole e sui corsi di istruzione non statale in armonia con gli adempimenti gestionali in materia, riconosciuti agli Uffici III e IV; vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, finalizzati all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia ed al miglioramento della qualita' dei servizi resi. Ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia.
 
Art. 3
Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici
di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti 2 uffici di livello dirigenziale non generale:
UFFICIO III (Ambito territoriale di Perugia);
UFFICIO IV (Ambito territoriale di Terni).
2. Gli uffici di cui al comma 1, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;
d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
f) stato di integrazione degli alunni immigrati;
g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
3. I medesimi uffici svolgono altresi' le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.
 
Art. 4
Funzioni tecnico - Ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'art. 9 del d.P.C.M. n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio 306
 
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