Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 8 aprile 2015
Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione.


IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, operi quale Autorita' nazionale anticorruzione e ha attribuito alla predetta Commissione funzioni e compiti in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), ai sensi del quale l'Autorita', per migliorare la qualita' dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;
Visto l'art. 8, comma 5, del Codice, ai sensi del quale le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita';
Visto il Regolamento recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 143/2014 recante «Revisione dell'organizzazione e individuazione dei centri di responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'ANAC ridefinita con l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino», nonche' l'Atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell'ANAC adottato in attuazione della predetta Delibera;
Visto l'art. 15 del Regolamento 4 luglio 2012 recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, che disciplina le procedure di consultazione per l'adozione di deliberazioni a contenuto generale;
Visto il Regolamento recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 243 del 18 ottobre 2011;
Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorita' approvato in data 16 febbraio 2010;
Ritenuto di dover provvedere all'adozione di un nuovo regolamento recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita', in sostituzione dei precedenti regolamenti adottati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Emana
il seguente Regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L'Autorita', al fine di migliorare la qualita' dei propri atti regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.
 
Art. 2
Avvio del procedimento

1. La deliberazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio e' adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, il quale indica la modalita' di consultazione preventiva ritenuta idonea.
2. Nella deliberazione di avvio del procedimento e' indicato se il procedimento e' soggetto ad AIR.
3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente:
a) le norme attributive del potere;
b) i presupposti, l'oggetto e le finalita' dell'atto di regolazione da adottare;
c) le questioni sulle quali l'Autorita' sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
d) le modalita' e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza;
e) eventualmente uno schema di atto di regolazione.
4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' (www.anticorruzione.it).
5. Non si procede alla consultazione preventiva quando essa e' incompatibile con esigenze di opportunita', urgenza o segretezza.
 
Art. 3
Audizioni in Consiglio

1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.
2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorita' provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.
3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta puo' essere accolta dall'Autorita', ove ne sussistano le condizioni.
4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresi' presentare contributi ed osservazioni, in conformita' con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalita' telematiche.
5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorita'.
6. L'attivita' di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.
 
Art. 4
Consultazioni on-line

1. Su espressa indicazione del Consiglio puo' essere altresi', avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.
2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.
 
Art. 5
Tavoli Tecnici

1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, puo' deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone la costituzione, la composizione e la durata.
2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, ovvero delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione.
3. Con deliberazione del Consiglio e' individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attivita' del tavolo tecnico di consultazione.
 
Art. 6
Adozione dell'atto di regolazione

1. L'Autorita' adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.
2. L'atto di regolazione, come previsto nel Regolamento per l'analisi di impatto della regolazione, e' corredato dalla relazione AIR nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione.
3. La relazione fornisce in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti pervenute, in particolare quelle che presentano elementi di difformita' con l'atto adottato.
4. L'atto di regolazione e la relazione AIR sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorita' e, ove previsto e opportuno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 aprile 2015.

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 aprile 2015.
Il Segretario: Esposito
 
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