Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2015 (vai al sommario)
LEGGE 16 aprile 2015, n. 47
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 274 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure
cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i
quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della
prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga,
sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una
pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di
concreto e attuale pericolo non possono essere desunte
esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui
si procede;
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con
uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalita' organizzata o della stessa specie di quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione
di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di
delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni nonche' per il
delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui
all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni. Le situazioni di concreto e
attuale pericolo, anche in relazione alla personalita'
dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente
dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede.».
 
Art. 2

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».
 
Art. 3

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 275 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel
disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna,
l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto
anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa
emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna
delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere applicata la misura della
custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando
l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280,
comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia
cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito
del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara'
superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis,
572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche'
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e quando, rilevata
l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti
domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma
1, del presente codice.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure
cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente
alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino
inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e
416-bis del codice penale, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti
di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non
ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il
giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene
inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti
domiciliari con le procedure di controllo di cui
all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo'
essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia
persona che ha superato l'eta' di settanta anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la
custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la
salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il
giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso
un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono
essere disposti presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso
una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti
commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto
attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo'
comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si
trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu',
secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
terapie curative.
5.».
 
Art. 4

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».
 
Art. 5

1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'».

Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 276 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle
prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice
puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu'
grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il
cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di
cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e'
stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle
prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo'
disporre anche la misura della custodia cautelare in
carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato
per la cura e l'assistenza necessarie.
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi
dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la
sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo
che il fatto sia di lieve entita'.».
 
Art. 6

1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.».
 
Art. 7

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294».

Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 289 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 289 (Sospensione dall'esercizio di un pubblico
ufficio o servizio). - 1. Con il provvedimento che dispone
la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o
servizio, il giudice interdice temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi
inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica
amministrazione (1), la misura puo' essere disposta a
carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un
pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del
pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio, il giudice procede
all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate
agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di
un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in
luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico
ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al
comma 1-bis dell'articolo 294.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi
ricoperti per diretta investitura popolare.».
 
Art. 8

1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 292 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare
contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a
identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione
delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con
l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto
conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato;
c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei
motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli
elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di
cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con
altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura,
in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo
dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in
cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la
valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche'
all'articolo 327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la
misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.».
 
Art. 9

1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

Note all'art. 9:
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 299
del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure).
Capo V - Estinzione delle misure
Commi da 1. a 3-ter. (Omissis).
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le
esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica
congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
Commi da 4-bis. a 4-quater. (Omissis).».
 
Art. 10

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale e' abrogato.

Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 308 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e'
decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini
previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata
superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e'
decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In
ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei
limiti temporali previsti dal primo periodo del presente
comma.
2-bis. (Abrogato).
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad
altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di
altre misure interdittive.».
 
Art. 11

1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».
3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».

Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 309 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva).
Capo VI - Impugnazioni
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione
del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una
misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa
a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla
data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165.
Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di
non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali e' stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104,
comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma
dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di comparire
personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facolta' di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del
riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
ha richiesto l'applicazione della misura; esso e'
notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria, con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai
sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale
puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in
senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da
quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni
diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti,
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o
la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo,
comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione.».
Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 324 (Procedimento di riesame).
Capo III - Impugnazioni
1. La richiesta di riesame e' presentata, nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci
giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha
disposto il sequestro o dalla diversa data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta
dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non
abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia
proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare
il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso
previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309,
commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di
sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta
nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice
penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
 
Art. 12

1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 310 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre appello
contro le ordinanze in materia di misure cautelari
personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi
1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e
gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il
tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli
atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta
giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve
essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla
decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione
sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati
o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non
eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello
della decisione.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il
tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero,
dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva.».
 
Art. 13

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza e' depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata».

Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 311 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 311 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le
decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il
pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre
ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche
dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1,
2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre
direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge
contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva
(2). La proposizione del ricorso rende inammissibile la
richiesta di riesame.
3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del
giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso
previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso
l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono
essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il
ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti
alla corte di cassazione, prima dell'inizio della
discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti osservando le forme previste
dall'articolo 127.
5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso
dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la
misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il
giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti e l'ordinanza e' depositata in cancelleria entro
trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il
deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini
prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura
coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia
sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve
eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non
puo' essere rinnovata.».
 
Art. 14

1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;
c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravita'».

Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 21-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-ter (Visite al minore infermo o al figlio, al
coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di
gravita'). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di
gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non
convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da
handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata
ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre
condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi
nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con
provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di
assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi,
con le cautele previste dal regolamento, a visitare
l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di
ricovero ospedaliero, le modalita' della visita sono
disposte tenendo conto della durata del ricovero e del
decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un
bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei
non convivente, o di figlio affetto da handicap in
situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre
condannato, imputato o internato, qualora la madre sia
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da
rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le
ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le
modalita' operative dallo stesso stabilite, ad assistere il
figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi
condizioni di salute.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da
handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
 
Art. 15

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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