Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 4 febbraio 2015 |
Individuazione di unita' immobiliari qualificate di particolare pregio. |
|
|
IL DIRETTORE dei lavori e del demanio
Visto il comma 3 dell'art. 306 del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare; Visto il comma 374 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ("Legge di stabilita' 2015") secondo cui il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale; Vista la lettera n. M_D SSMD 0001893 in data 9 gennaio 2015 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa, facendo seguito alla precedente indicazione fornita con lettera n. M_D SSMD 0096110 in data 17 novembre 2010, ha integrato l'elenco degli alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90; Considerata la verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli indirizzi politico-amministrativi da parte del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, il cui assenso e' stato di fatto ottenuto dal Gabinetto del Ministro della difesa con la lettera M_D GUDC 0049970 del 30 dicembre 2014; Ravvisata la necessita' di formalizzare l'individuazione degli alloggi da trasferire al patrimonio disponibile dello Stato in vista della successiva alienazione;
Decreta:
Art. 1
Gli alloggi di cui alle premesse sono individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi di cui all'art. 1, il Ministero della difesa provvede con specifici successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del Demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo ed il relativo allegato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2015
Il direttore: Falsaperna
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2015 Difesa, foglio n. 434 |
|
|
|