Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 aprile 2015 |
Correzione di alcuni disciplinari di produzione di vini DOP inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Prodotti DOP e IGP - Sezione vini DOP e IGP; Visti i successivi decreti con i quali sono state apportate alcune modifiche e correzioni a taluni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e talvolta nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare, anche al fine di adeguarli alle specifiche osservazioni preliminari formulate dalla Commissione U.E., in merito alla conformita' alla vigente normativa dell'U.E. delle stesse denominazioni e dei relativi fascicoli tecnici; Vista la circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014, concernente disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali per la semplificazione del documento unico riepilogativo dei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani trasmessi alla commissione entro il richiamato termine del 31 dicembre 2011, in conformita' della quale entro il termine del 30 giugno 2014, sono stati inseriti nel sistema informatico E-Caudalie della Commissione U.E., i documenti unici riepilogativi semplificati dei citati vini DOP e IGP; Considerato che in alcuni disciplinari dei vini DOP della regione Piemonte - cosi' come approvati, trasmessi alla Commissione U.E. e pubblicati, ai sensi del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e da ultimo inseriti nel sistema informatico della Commissione U.E., in conformita' ai criteri stabiliti nella richiamata circolare n. 7580 del 3 febbraio 2014 - sono stati rilevati alcuni errori, su segnalazione dei soggetti legittimati che a suo tempo hanno predisposto le relative proposte di disciplinari e fascicoli tecnici, nonche' della competente regione; Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori in questione, che sono evidenziati per ciascuna DOP nell'elenco alfabetico allegato al presente decreto, al fine di rendere i disciplinari in questione coerenti all'ultima modifica, intervenuta anteriormente all'adozione del testo consolidato cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, conformemente alla richiamata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini DOP; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero l'elenco delle correzioni in questione e, conseguentemente, di dover procedere all'aggiornamento dei relativi disciplinari gia' inviati alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011 e successivamente semplificati, entro il 30 giugno 2014, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di procedere all'aggiornamento dei disciplinari dei vini DOP in questione pubblicati sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di correzione degli errori richiamati in premessa, nei disciplinari di produzione delle DOP dei vini elencate in ordine alfabetico nell'allegato al presente decreto, sono apportate le modifiche evidenziate per ciascuna DOP nel medesimo allegato. 2. Le correzioni di cui al comma 1 sono inserite: nei disciplinari delle relative DOP, nell'ambito del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, a titolo di aggiornamento di quelli gia' inoltrati alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come aggiornati e semplificati, entro il 30 giugno 2014, in conformita' alla procedura ed ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014 richiamata in premessa; nei disciplinari delle relative DOP pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, a titolo di aggiornamento di quelli gia' pubblicati sullo stesso sito ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. Roma, 17 aprile 2015
Il direttore generale: Gatto |
| Allegato
Correzioni da apportare nei disciplinari di produzione dei vini DOP di seguito elencati 1. DOP "Barbaresco" (PDO-IT-A1399): - all'articolo 7, comma 5, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barbaresco intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". 2. DOP "Barbera d'Alba" (PDO-IT-A1068): - all'articolo 7, comma 3, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Barbera d'Alba" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". 3. DOP "Barolo" (PDO-IT-A1389): - all'articolo 8, comma 5, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barolo intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". 4. DOP "Dogliani" (PDO-IT-A1330): - all'articolo 7, comma 3, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Dogliani" o " Dogliani Superiore" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". 5. DOP "Dolcetto d'Alba" (PDO-IT-A1142): - all'articolo 7, comma 3, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Dolcetto d'Alba" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". 6. DOP "Dolcetto di Diano d'Alba"o "Diano d'Alba" (PDO-IT-A1324): - all'articolo 7, comma 5, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Diano d'Alba" o "Dolcetto di Diano d'Alba" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". 7. DOP "Verduno Pelaverga"o "Verduno" (PDO-IT-A1244): - all'articolo 7, comma 3, di seguito al primo capoverso, inserire il seguente capoverso: "Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Verduno Pelaverga" o "Verduno" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.". |
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