Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 febbraio 2015
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del 20 giugno 2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012, Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 236, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, recante «Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico»;
Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge, che regolando in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite, conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia»;
Vista la direttiva 2014/84/UE della Commissione del 30 giugno 2014 che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel;
Vista la direttiva 2014/79/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP;
Vista la direttiva 2014/81/UE della Commissione del 23 giugno 2014 che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A;
Considerato che la direttiva 2014/81/UE contiene la versione consolidata dell'appendice C della direttiva 2009/48/CE;
Considerata la necessita' di attuare le direttive 2014/84/UE, 2014/79/UE e 2014/81/UE, provvedendo con un unico decreto ad adeguare a tali direttive le disposizioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011

1. L'appendice A dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e' sostituita dalla seguente:

«Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i
punti 4, 5 e 6 della parte III


===================================================================== | Sostanza | Classificazione | Uso consentito | +=============+=======================+=============================+ | | | Nei giocattoli e nelle | | | |componenti di giocattoli | | | |fatti di acciaio | | | |inossidabile. Nelle | | | |componenti di giocattoli | | | |destinate a condurre una | |Nickel |CMR 2 |corrente elettrica.» | +-------------+-----------------------+-----------------------------+

2. L'appendice C dell' allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e' sostituita dalla seguente:

«Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli
destinati ad essere
messi in bocca, adottati a norma dell'art. 46, paragrafo 2



===================================================================
| Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
+===================+=====================+=======================+
|TCEP |115-96-8 |5 mg/kg (tenore limite)|
+-------------------+---------------------+-----------------------+
|TCPP |13674-84-5 |5 mg/kg (tenore limite)|
+-------------------+---------------------+-----------------------+
|TDCP |13674-87-8 |5 mg/kg (tenore limite)|
+-------------------+---------------------+-----------------------+
| | |0,1 mg/1 (limite di |
| | |migrazione) in |
| | |conformita' ai metodi |
| | |indicati nelle norme EN|
| | |71-10:2005 ed EN |
|Bisfenolo A |80-05-7 |71-11:2005» |
+-------------------+---------------------+-----------------------+

 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.
2. Le disposizioni del comma 2 dell'art. l del presente decreto si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sara' data comunicazione alla Commissione europea.
Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 501
 
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