Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2015 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solmucol».


Estratto determina V&A n. 644/2015 del 1° aprile

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "SOLMUCOL", nelle forme e confezioni: "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri Di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi - codice fiscale 10616310156.
Confezione: "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe - AIC n. 028311102 (in base 10) 0UZZKY (in base 32)
Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale
Composizione: 1 bustina di granulato per soluzione orale contiene:
Principio attivo: acetilcisteina 600 mg

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: AIC n. 028311102 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe
Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 028311102 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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