Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 aprile 2015
Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» e di contestuale affidamento della gestione all'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 219 del 28 luglio 2009, recante la disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», adottata in data 18 giugno 2010 con delibera n. 22 dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, definitivamente adottata con delibera del Consiglio direttivo n. 15 del 15 giugno 2011 e inoltrata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. 9393 del 16 giugno 2011;
Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile e' stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 68 del 5 marzo 2013 e n. 265 del 9 ottobre 2013, con i quali e' stata costituita e integrata la Commissione di riserva dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;
Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 17 aprile 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»;
Vista la delibera n. 12 del 12 agosto 2014 del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con la quale si approva e si trasmette lo schema di Regolamento integrato e modificato secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 48 del 17 settembre 2014, ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 73 del 16 aprile 2013;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti a seguito del parere della Commissione di riserva in merito alla proposta presentata dall'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.
Roma, 9 aprile 2015

Il Ministro: Galletti
 
Allegato

Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione
dell'area Marina Protetta
«COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA»
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di disciplina approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono parte integrante delle misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e la Zona di protezione Speciale (ZPS) IT8050037 «Parco Marino di Punta degli Infreschi», e relativa designanda ZSC, per la parte ricadente all'interno dell'area marina protetta.
 

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e/o vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «attivita' didattica e di divulgazione naturalistica», le attivita' svolte da enti, istituzioni o associazioni, a terra e a mare, anche con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate alla conoscenza dell'ambiente marino e costiero;
e) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e/o nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling), e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
g) «centri di immersione», le societa', le imprese, le associazioni o i circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri ed inferiore a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
l) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni per l'area marina protetta;
n) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli individui;
o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
p) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
s) «noleggio di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
t) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
u) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
v) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
w) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa nei medesimi Comuni;
aa) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
bb) «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori;
cc) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
dd) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
ee) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a terra e a mare, da imprese o associazioni, condotte da guide turistiche o altri operatori specializzati, anche con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
ff) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
gg) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
 

Art. 3. Finalita', delimitazione e attivita' non consentite nell'area marina
protetta

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

Art. 4.
Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» e' affidata all'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.
2. L'ente gestore per lo svolgimento delle attivita' di gestione si attiene a quanto disciplinato dall'apposita convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 17 ottobre 2007, all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e' affidata altresi' la gestione del SIC e della ZPS, nonche' della designanda ZSC, ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in quanto gestore del SIC e della ZPS e della designanda ZSC:
a. contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;
b. effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorita' di conservazione della stessa Direttiva.
 

Art. 5.
Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta e' il Direttore dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ente gestore dell'area marina protetta individuato ai sensi dell'art. 7 del decreto 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g. titolarita' del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza dell'ente gestore;
h. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le indicazioni e le direttive impartite dall'ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta puo' avvalersi, per le funzioni tecnico operative relative alla gestione dell'area marina protetta, di un'unita' di supporto (coordinatore) che operera' secondo le sue indicazioni e direttive, fermo restando che le attribuzioni assegnate a detta unita' non potranno in alcun modo rivestire carattere sostitutivo delle prerogative di cui il Responsabile dell'area marina protetta e' formalmente investito.
 

Art. 6.
Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Per esigenze istruttorie tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e in tal caso il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con le modalita' previste dalla vigente normativa e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.
 

Art. 7. Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina
protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.
2. Nel tratto di mare nord-orientale del Porto degli Infreschi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, e' individuata la sottozona B, riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
 

Art. 8.
Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente.
a. nella zona A e nella sottozona B non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
b. nella zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta;
c. nella zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta.
 

Art. 9.
Disciplina degli ammessi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita':
a. nelle zone A e B non e' consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l'integrita' degli habitat marini e costieri;
b. nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilita' fra animassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'ente gestore puo' autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.
 

Art. 10.
Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
 

Art. 11.
Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta, oltre alle attivita' di soccorso e sorveglianza, sono consentite le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
 

Art. 12.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C e nella sottozona B la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le attivita' tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta».
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di Porto competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
 

Art. 13. Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche
e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e/o vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
 

Art. 14.
Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C e nella sottozona B la balneazione e' liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze della competente autorita'.
 

Art. 15.
Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
2. Nella zona A e nella sottozona B non sono consentite le immersioni subacquee individuali o di gruppo.
3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a. nei siti segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, secondo gli orari determinati dall'ente gestore;
b. esclusivamente, sia nel caso di immersioni individuali sia di gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
c. in un numero di subacquei non superiore a 8;
d. in ciascun sito, entro il raggio di 150 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo.
5. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non e' consentito dare da cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo di materiale;
c. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;
d. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali di relitti, rifiuti o materiali pericolosi e/o attrezzi da pesca abbandonati;
f. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.
6. L'ormeggio delle unita' navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore e' consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
8. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
b. i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;
c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
d. gli eventuali punti attrezzati idonei all'ormeggio;
e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee;
f. i requisiti preferenziali di eco-compatibilita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee in zona B, sono equiparati ai residenti coloro che attestino di risiedere per almeno 6 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita', gradualita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, nel caso di imbarcazioni e unita' cabinate, documentata con autocertificazione;
c. utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, minieolico).
13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
 

Art. 16.
Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A, ad esclusione della Grotta dell'Alabastro, e nella sottozona B non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nella zona A, all'interno della Grotta dell'Alabastro non sono consentite le attivita' di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne; sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un numero di subacquei non superiore a 6;
b. con partenza dall'unita' navale di appoggio;
c. per un massimo giornaliero di due immersioni, di cui una dalle ore 6:00 alle ore 13:00 ed una dalle ore 13:00 alle 20:00.
d. l'accesso delle unita' di appoggio e' consentito limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi e alle relative manovre.
3. Nelle grotte sommerse delle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b. in un numero di subacquei non superiore a 4 con autorespiratore e a 6 senza autorespiratore per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e rispettivamente di 8 e 12 subacquei per ciascuna immersione;
c. in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, per un massimo giornaliero di tre immersioni.
4. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a. con partenza dall'unita' navale di appoggio o da terra;
b. in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione.
5. Nelle zone B e C, ad eccezione delle grotte sommerse, sono consentite le visite guidate subacquee notturne e le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 15, comma 5.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
9. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
11. L'ormeggio delle unita' di appoggio dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
12. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
13. Il conduttore dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'autorita' marittima e dall'ente gestore, gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro essere esibito all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati nei registri sono utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali.
14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
a. il numero massimo di autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta al giorno, per ciascun sito e in totale;
b. i siti di immersione;
c. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
d. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
e. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;
f. gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee;
g. i requisiti preferenziali di eco-compatibilita' ai fini del rilascio delle autorizzazioni.
15. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee sono rilasciate prioritariamente ai centri di immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero di immersioni totali autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee i centri di immersione richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
b. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
c. assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita', gradualita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 12.
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
 

Art. 17.
Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non sono consentite le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica.
2. Nella sottozona B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attivita' didattica di snorkeling guidato, lungo itinerari appositamente approntati, svolta da soggetti autorizzati e in possesso di grado minimo di «Dive master» o titolo equipollente o di istruttore di apnea, debitamente riconosciuti.
3. Nelle zone B, e C sono consentite le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le modalita' di cui all'art. 16, comma 4, lettera b).
4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica possono effettuare attivita' subacquea ai fini dello svolgimento dell'attivita' formativa.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica i soggetti richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo eventualmente in possesso dei singoli soggetti;
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
 

Art. 18.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, nonche' la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.
2. Nella zona A non e' consentita la navigazione.
3. Nella sottozona B e nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
4. Nella zona B e' consentita la navigazione a motore a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante a:
a. natanti e imbarcazioni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
ii. casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione.
b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, al solo fine di raggiungere i siti di ormeggio opportunamente attrezzati ed individuati dall'ente gestore.
5. Nella zona C e' consentita la navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
6. Nell'area marina protetta non e' consentito l'accesso all'interno delle grotte.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
9. L'ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
 

Art. 19.
Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nella zona A e nella sottozona B non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto.
2. Nella zona A, nei pressi della Grotta dell'Alabastro, e' consentito esclusivamente l'ormeggio delle unita' dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di immersioni subacquee, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
4. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate.
5. Nella zona B l'ormeggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo, nel caso di imbarcazioni e unita' cabinate, documentata con autocertificazione.
6. Nella zona B, in applicazione dei criteri sottesi al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» l'ormeggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, anche alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
7. Nella zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a. non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione, la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c. la balneazione' e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave);
f. non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. al possesso dei requisiti dell'unita' navale di cui al precedente comma 5;
c. alla durata della sosta.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta secondo modalita', gradualita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5.
13. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 34.
 

Art. 20.
Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nella zona A e nella sottozona B l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nelle zone B e C l'ancoraggio non e' consentito:
a. nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, individuate e pubblicizzate dall'ente gestore;
b. all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3. Nei restanti tratti di mare delle zone B e C l'ancoraggio e' consentito a natanti e imbarcazioni.
4. Nell'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio delle navi da diporto.
5. Ai fini dell'individuazione delle aree in cui consentire l'ancoraggio, l'ente gestore effettua, di concerto con la competente Capitaneria di Porto, una opportuna istruttoria.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
 

Art. 21.
Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A e nella sottozona B non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
3. L'accesso alle grotte e' consentito, a remi o con motore elettrico, alle unita' navali di lunghezza fuori tutto non superiore ai 12 metri, adibite a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotate di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacita' di carico dell'area, l'ente gestore effettua, periodicamente, un monitoraggio dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina dell'attivita', in particolare stabilendo:
a. numero massimo di unita' adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate;
b. i corridoi di atterraggio, i pontili e i gavitelli idonei all'attivita', compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
5. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unita' navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero massimo di unita' autorizzabili di cui al precedente comma, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34 commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. al possesso dei requisiti dell'unita' navale di cui all'art. 15, comma 12;
c. alla durata del permesso.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
 

Art. 22.
Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.
 

Art. 23. Disciplina delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da
diporto

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 18.
2. L'accesso alle grotte e' consentito a remi o con motore elettrico ai natanti al solo noleggio, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacita' di carico dell'area, l'ente gestore effettua un monitoraggio dell'attivita' di noleggio e locazione nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina dell'attivita', in particolare stabilendo il numero massimo di unita' adibite al noleggio e locazione.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto sono rilasciate ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero Massimo di unita' autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari delle unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:
a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
7. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore che ritirera' l'autorizzazione e provvedera' ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
c) acquisire dagli utenti dei servizi di locazione la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente Regolamento.
 

Art. 24.
Disciplina delle attivita' di mitilicoltura

1. Nell'area marina protetta e' consentita l'attivita' di mitilicoltura degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.
2. L'ente gestore provvede, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, a regolamentare l'accesso delle unita' navali che svolgono azioni di supporto all'attivita' e le modalita' di spostamento degli impianti all'esterno dell'area marina protetta allo scadere delle concessioni in essere.
 

Art. 25.
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose, salvo quanto previsto al comma 4, lettera i), e al successivo art. 25, comma 3.
2. Nella zona A e nella sottozona B non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale.
3. Nella zona B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei medesimi comuni, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:
a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 700 ami;
c. lenze, lenza a mano e a canna, un numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;
d. lenza trainata, da unita' navale, con massimo una lenza a persona e non piu' di due lenze per unita' navale;
e. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unita' navale, con non piu' di 2 attrezzi di cattura per persona e non piu' di 6 per unita', senza l'ausilio di fonti luminose.
4. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei medesimi comuni, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:
a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
b. palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 700 ami;
c. nasse in numero non superiore a 50, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
d. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 700 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni;
e. rete derivante «menaide», anche detta «menaica», di lunghezza massima di 300 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 50 metri, con apertura di maglia non superiore a 10 millimetri;
f. lenze, lenza a mano e a canna, in numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;
g. lenza trainata, da unita' navale, con massimo una lenza trainata per persona, e non piu' di 2 per unita' navale;
h. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unita' navale, con non piu' di 2 attrezzi di cattura per persona e non piu' di 6 per unita' navale, con esclusione dell'ausilio di fonti luminose.
5. Il numero massimo delle imprese di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale nell'area marina protetta e' quello risultante, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, dal registro delle imprese di pesca aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, tenuto presso il compartimento marittimo di appartenenza.
6. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti al precedente comma, l'ente gestore puo' autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
7. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c. distanza dalla costa per lo svolgimento dell'attivita' di pesca professionale;
d. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
e. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
i. Cernia (Epinephelus spp.);
ii. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
iii. Corvina (Sciaena umbra);
iv. Ombrina (Umbrina cirrosa);
v. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
vi. Astice (Homarus gammarus);
vii. Cicala (Scyllarus arctus);
viii. Magnosa (Scyllarides latus);
ix. Cheppia (Alosa fallax).
x. nonche' a tutte le specie protette riportate in Direttiva habitat 92/43/CEE (Allegati IV, V).
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta all'ente gestore entro il 31 marzo di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che intendono adoperare.
10. La variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.
 

Art. 26.
Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nella zona A e sottozona B non e' consentita l'attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo.
3. In zona C, per l'attivita' di pescaturismo e' consentito l'utilizzo della tradizionale lampara a gas, esclusivamente su natanti a remi, previa autorizzazione dell'ente gestore, per un numero e una dimensione stabiliti annualmente dall'ente gestore medesimo, con successivo provvedimento.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
 

Art. 27.
Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea in apnea.
2. Nella zona A e sottozona B non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva.
3. Nella zona B l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione, ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nella zona C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti non residenti nel comune medesimo.
5. Nelle zone B e C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita con le seguenti modalita':
a. con lenze per cefalopodi, da unita' navale, con non piu' di 1 attrezzo di cattura per persona e non piu' di 3 per unita' navale, senza ausilio di fonti luminose;
b. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 10 mm;
c. da unita' navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
d. con lenza da traina di superficie, da unita' navale, con massimo di 2 canne o lenze a persona, a non piu' di 2 ami per canna o lenza, e non piu' di 3 per unita' navale;
e. non e' consentita la traina di fondo, la pesca con vertical jigging o tecniche di pesca similari;
f. non e' consentita la pesca con le nasse, con i palangari con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano;
g. non e' consentito l'utilizzo di esche vive, ad eccezione del bigattino, e di esche alloctone e non mediterranee e le procedure di pasturazione.
6. Nell'area marina protetta l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, da terra e da unita' navale, con un prelievo giornaliero massimo di 3 kg per persona e d i 5 kg per unita' navale.
7. Il transito di unita' navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;
b. indicare le caratteristiche dell'unita' navale eventualmente utilizzata per l'attivita';
c. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 34.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, l'ente gestore effettua annualmente il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
i. Cernia (Epinephelus spp.);
ii. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
iii. Corvina (Sciaena umbra);
iv. Ombrina (Umbrina cirrosa);
v. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
vi. Astice (Homarus gammarus);
vii. Cicala (Scyllarus arctus);
viii. Magnosa (Scyllarides latus)
ix. Cheppia (Alosa fallax)
x. nonche' a tutte le specie protette riportate in Direttiva habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
 

Art. 28.
Disciplina delle manifestazioni culturali

1. Nella zona C e' consentito l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Nell'area marina protetta sono consentite le manifestazioni culturali, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
 

Art. 29.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», come previste dal decreto istitutivo.
2. Le autorizzazioni e i permessi sono rilasciati dall'ente gestore. Gli stessi possono essere rilasciati, per le sole zone B e C, dal Comune di Camerota e San Giovanni a Piro, cosi' come previsto dalla convenzione approvata con delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 6 del 30 maggio 2008.
3. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
 

Art. 30.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta sugli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a. le generalita' del richiedente;
b. l'oggetto;
c. la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
4. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta.
5. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
 

Art. 31.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 

Art. 32.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 30 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 33.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
 

Art. 33.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale, e' effettuato dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. A tal fine possono essere assimilati ai residenti:
a. le persone fisiche iscritte all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
b. i parenti in primo e in secondo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
c. i nativi nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
d. le persone fisiche proprietarie, da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, di immobili ubicati in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
e. le persone giuridiche aventi, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, sede legale in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina stessa.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 34.
 

Art. 34.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore puo' avvalersi di soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione e' disposto su base mensile e annuale.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali che attestino il possesso di requisiti di eco-compatibilita', nonche' dei requisiti richiamati al precedente art. 15, comma 12.
13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a. con bonifico bancario o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b. presso la sede o altri uffici a cio' designati dall'ente gestore.
 

Art. 35.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta. Tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di Riserva.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela perle diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.
 

Art. 36.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. Il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare si coordina con i predetti organi di sorveglianza.
 

Art. 37.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore e' affisso insieme al decreto istitutivo nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.
 

Art. 38.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma l comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, deve essere trasmesso nei termini di legge all'ente gestore, che provvede ad emettere i relativi provvedimenti di competenza.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il soggetto gestore provvede, di concerto con l'autorita' marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
 

Art. 39.
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e al Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con decreto n. 219 del 28 luglio 2009.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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