Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2015 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Atto modificativo di statuto del partito «Realta' Italia». |
|
|
(omissis);
Art. 1
Denominazione, sede, durata e contrassegno
E' costituito il partito nazionale, sotto forma di associazione regolata dagli artt.36 e ss. C.C. denominato "REALTA' ITALIA" (di seguito, anche "Partito" od "Associazione"). Il Partito ha sede sociale, legale ed amministrativa in Bari al Viale Kennedy n. 84. Possono essere istituiti altri uffici, nazionali ed internazionali, centrali e periferici. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile e, comunque, fino allo scioglimento. Il Partito ha un proprio contrassegno che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera "Alfa". |
| Art. 2
Finalita' del Partito
"REALTA' ITALIA" e' un partito politico autonomo ed indipendente. Lo scopo del Partito e' di recuperare e promuovere, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, la partecipazione popolare alla vita politica, l'impegno civile e sociale dei cittadini anche attraverso il loro diretto coinvolgimento nelle Istituzioni e negli organismi nazionali, regionali, provinciali e comunali a carattere elettivo. Il Partito avra' l'obiettivo di valorizzare ogni forma di associazionismo tesa a garantire lo sviluppo territoriale e la coesione sociale; attivare nuove forme di intervento e cooperazione al fine di garantire le condizioni vitali di dignita' umana e di lavoro con particolare attenzione ai sistemi di tutela delle fasce deboli; garantire ogni processo di progresso teso al miglioramento dell'ambiente e della formazione scolastica e professionale al fine di parametrazione agli standards europei, anche in piena e proficua collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati. Il Partito avra' inoltre lo scopo di rappresentare e tutelare i cittadini ed i propri iscritti, in ogni ambito e profilo, finalizzando tali azioni alla concreta realizzazione dell'armonia sociale nel superamento delle contrapposizioni e per il perseguimento dello scopo per il quale si e' costituito. Potra' concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendari e a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione - e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovra' essere rilasciata dal Presidente nazionale o da suo delegato. |
| Art. 3
Struttura organizzativa
Il Partito e' organizzato su base territoriale regionale. Le strutture regionali e territoriali del Partito hanno propria responsabilita' amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto e delle norme vigenti. Le strutture nazionali e territoriali del Partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione, nei limiti anche temporali della delega scritta. In caso di grave violazione dello Statuto nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, gli organismi regionali e territoriali del Partito verranno dichiarati decaduti, con provvedimento del Presidente Nazionale o per sua delega dell'Ufficio di Presidenza. Gli Organi elettivi del Partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, se non diversamente stabilito dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale. Il partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, e a tal fine si impegna a garantire la presenza paritaria di donne e di uomini nell'ambito dei propri Organi e della propria struttura organizzativa. |
| Art. 4
Adesioni al Partito
L'adesione politica al Partito e' su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dell'Ufficio di Presidenza. Possono iscriversi al Partito tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo 2 che precede e che ne condivideranno i programmi elettorali ed il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi. Gli stessi dovranno aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e la relativa richiesta di adesione dovra' essere accettata dagli organi statutari a cio' preposti, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale. Le adesioni sono individuali. Non possono aderire coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' del Partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a cio' preposti. Le adesioni vanno formalizzate all'Ufficio di Presidenza direttamente o su proposta delle strutture regionali e le relative quote introitate dalla Tesoreria nazionale. E' facolta' dell'Uffici o di Presidenza e del Presidente nazionale, non accogliere motivatamente richieste di adesioni. Le strutture territoriali provvedono a comunica re alla sede nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni. La sede nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al Partito. L'adesione al Partito comporta il versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza. Tutti gli eletti che si riconoscono nel Partito, gli amministratori ed i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tutti gl i aderenti, iscritti nei termini fissati dal regolamento congressuale che viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza, compete il diritto di partecipazione ed i elettorato attivo e passivo all'interno del Partito; tale diritto puo' essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed e' esclusa ogni facolta' di delega. La qualita' di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione ed espulsione e puo' essere sospesa. Le sospensioni e le espulsioni, proposte dagli organismi regionali, sono disposte dall'Ufficio di Presidenza. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalita' del Partito. L'adesione al partito "REALTA' ITALIA" e' incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri partiti politici. Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all'Ufficio di Presidenza. Il recesso ha effetto immediatamente. Il Presidente Nazionale, l'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale possono nominare membri onorari. |
| Art. 5
Organi e Strutture Nazionali del Partito
Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono: - il Congresso; - l'Esecutivo Nazionale; - il Presidente Nazionale del Partito; - l'Ufficio di Presidenza; - i Dipartimenti Tematici ; - il Tesoriere Nazionale; - Il Collegio Nazionale di Garanzia. L'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale del Partito possono individuare altre strutture o organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del partito. |
| Art. 6
Il Congresso
Il Congresso definisce ed indirizza la linea politica del Partito ed elegge il Presidente Nazionale del Partito secondo il regolamento fissato dall'Ufficio di Presidenza. Il Congresso si riunisce in via ordinari a ogni quattro anni. Partecipano al Congresso nazionale: - i componenti dell'Esecutivo Nazionale; - gli eletti e gli amministratori di tutti i livelli territoriali (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali) iscritti a "REALTA' ITALIA"; - i Delegati degli aderenti al Partito, eletti in occasione delle assemblee territoriali, cosi' come stabilito dai regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza, i quali dovranno necessariamente prevedere che ciascuna assemblea territoriale regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero dei cittadini residenti nella medesima ed il numero di amministratori di Enti locali iscritti al partito. Detti regolamenti assicureranno la presenza nel Congresso delle minoranze interne al partito. Non sono ammesse deleghe ed il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo. In caso di parita' prevale il voto del Presidente dell'assemblea. La Presidenza di quest'ultima spetta al Presidente Nazionale e, in caso di impedimento, al membro piu' anziano tra i componenti l'Ufficio di Presidenza tra quelli intervenuti al Congresso. A ogni riunione viene nominato il Segretario dell'assemblea, il quale redige il verbale della seduta che sara' sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea. |
| Art. 7
L'Esecutivo Nazionale
L'Esecutivo Nazionale e' l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito e, a tal fine: * attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attivita' politiche del Partito; * approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti; * approva o ratifica i programmi elettorali ; * delibera sulle altre questioni che il Presidente Nazionale o l'Ufficio di Presidenza del Partito sottopongono alla sua valutazione. Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale: - il Presidente Nazionale del Partito che ne assume la Presidenza; - i componenti dell'Ufficio di Presidenza; - gli eletti al Parlamento Italiano ed al Parlamento Europeo; - gli eletti ai Consigli Regionali e gli Assessori Regionali; - i Segretari Regionali del Partito; - il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia; - i Responsabili Nazionali dei Dipartimenti Tematici; - la Coordinatrice Nazionale delle Donne; - il Coordinatore Nazionale dei Giovani; - il Coordinatore Nazionale delle Imprese; -i Presidenti di Provincia; - i Sindaci dei Comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti. L'Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale ovvero su richiesta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo Nazionale - ogni volta se ne ravvisi la necessita' e comunque almeno una volta l'anno. L'Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta. |
| Art. 8
Il Presidente Nazionale del Partito
Il Presidente Nazionale del Partito viene eletto dal Congresso secondo il regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, dura in carica 4 (quattro) anni ed e' rieleggibile. Al Presidente Nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti: - rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi; - attua il programma politico ed elettorale del Partito; - coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali; - convoca l'Esecutivo Nazionale e l'Ufficio di Presidenza; - dirige l'attivita' politica ed organizzativa; - interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari; - guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo; - attribuisce compiti e funzioni politiche; - ha la titolarita' del contrassegno del Partito; - approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le liste per il rinnovo dei consigli regionali; - rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali; - invia d'urgenza e salvo ratifica dell'Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto. |
| Art. 9
L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza del Partito e' cosi' composto: - Presidente Nazionale; - Tesoriere Nazionale; - Responsabile Nazionale dei Segretari regionali; - Responsabile Nazionale Enti Locali ed el etti; - Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici; - Capogruppo pro tempore alla Camera dei Deputati ; - Capogruppo pro tempore al Senato della Repubblica; - Capogruppo pro tempore al Parlamento Europeo; L'Ufficio di Presidenza: * svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente statuto; * nomina il Tesoriere Nazionale del Partito; * nomina il Responsabile Nazionale dei Segretari regionali; * nomina il Responsabile Nazionale Enti Locali ed eletti; * nomina la Societa' di Revisione Contabile; * incarica i componenti del Collegi o Nazionale di Garanzia; * nomina il Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici; * nomina i Responsabili nazionali dei Dipartimenti Tematici; * nomina il Responsabile della funzione di controllo interno; * redige e approva lo Statuto Regionale; * approva annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti politici e sui rimborsi elettorali; * coordina le attivita' di comunicazione; * revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli Organi di Coordinamento Territoriali (regionali, provinciali e comunali) su proposta del Presidente Nazionale; * nomina i Commissari o Garanti in caso di necessita'; * a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente Nazionale o dall'Ufficio di Presidenza stesso, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attivita' istituzionali; * modifica ed integra il presente Statuto, nonche' il simbolo e la denominazione del partito, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, da ratificarsi da parte del Congresso di cui al superiore art.6, all'uopo convocato, e comunque nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative. L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente Nazionale del Partito. |
| Art. 10
Il Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere Nazionale dura in carica due anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore; puo' essere riconfermato. Il Tesoriere Nazionale del Partito: ha la responsabilita' individuale, autonoma ed esclusiva delle attivita' amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione, n el rispetto delle leggi vigenti; - ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Partito; - puo' compiere atti di ordinaria amministrazione, nei limiti di spesa allo stesso accordati in sede di nomina, e, previa apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, puo' compiere atti di straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione * la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso; - predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge; - richiede i rimborsi elettorali alle autorita' competenti, a qualunque livello territoriale; - inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito; - ha facolta' per l'apertura e la chiusura i conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, com p rese eventuali fideiussioni e depositi, salve le limitazioni previste in sede di nomina dello stesso; - puo' acquisire beni e lasciti per conto del Partito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; - cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Partito previsti dalle leggi vigenti e predispone lo schema di rendiconto economico dell'esercizio, con le modalita' previste nell'articolo 8) della Legge 2 gennaio 1997 n.2 come modificato dall'articolo 9) comma 23 della Legge 6 luglio 2012 n.96, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza; - cura i rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controlli dei rendiconti dei partiti politici", e provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge, ed in ogni caso inerenti alla gestione economico-finanziaria; - sempre nei limiti delle attribuzioni allo stesso derivanti in sede di nomina, cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento della sede e degli uffici del Partito e di ogni attivita' logistica del Partito. |
| Art. 11
Organismo di Revisione Contabile e Certificazione di bilancio
Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Partito, ove previsto per legge, si avvarra' di un Organismo di Revisione iscritto all'Albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi dell'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni e/o integrazioni) o nel registro di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39. All'Organismo di Revisione scelto dall'Ufficio di Presidenza sara' affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito. L'incarico ha durata triennale e potra' essere rinnovato per un massi m o di tre esercizi consecutivi. L'Organismo di Revisione dovra' esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio su rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine l'Organismo di Revisione sara' tenuto a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabili ta' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Dovra' inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano. |
| Art. 12
Finanze e Patrimonio
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, dai contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative, da proventi di iniziative sociali (senza ch e queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi d i persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti i n materia e da ogni altra attivita' di raccolta am m essa dalla legge. Tutti i sopra menzionati mezzi atti a conseguire lo scopo associativo potranno essere acquisiti esclusivamente dalla Tesoreria Nazionale. Nessun ufficio territoriale sara' abilitato a poter ricevere alcuna forma di contribuzione economica/ patrimoniale. Il partito assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica. L'Esecutivo Nazionale determina l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni dirette a favorire le giovani generazioni e la parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione. L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra dell'associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, ovvero di scioglimento e/o chiusura di una o piu' articolazioni territoriali del partito, l'Ufficio di Presidenza decide sulla destinazione del patrimoni o residuo. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati ne' sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali. Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale ne' si verifica alcuna successione contrattuale. |
| Art. 13
Il Collegio Nazionale di Garanzia
Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza e puo' comminare sanzioni su questioni che riguardano il Codice Etico degli aderenti al Partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare. Il Collegio Nazionale di Garanzia e' com posto da tre membri nomi nati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, elegge al propri o interno il Presidente del Collegio. Il Collegio Nazionale di Garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale. A tal fine si avvale della collaborazione del Responsabile della Funzione di Controllo Interno. Il Collegio Nazionale di Garanzia assume anche le determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti delle articolazioni territoriali dei partiti. Il procedimento innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia, e' stabilito con regolamento approvato dall'Esecutivo Nazionale, nel quale dovranno essere precisate anche le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico. In ogni caso, il procedimento dovra' essere improntato al rispetto dei principi di trasparenza, tutela del contradditorio e del diritto di difesa. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo rinuncia o revoca. |
| Art. 13 bis
Responsabile della funzione di controllo interno
Il Responsabile della funzione di controllo interno e' un organo di controllo autonomo ed indipendente, nominato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di una lista di due candidati, un uomo ed una donna, proposta dal Collegio Nazionale di Garanzia. Dura in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. Il Responsabile della funzione di controllo interno e' scelto tra persone in possesso dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' coerenti con la natura dell'incarico, e quindi preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato. Il Responsabile della funzione di controllo interno verifica la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale esercitata dal Tesoriere, alla legge ed al presente statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del Presidente Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio Nazionale di Garanzia o del Tesoriere; verifica, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformita' alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorita' amministrativa di garanzia; all'esito delle proprie verifiche redige apposita relazione che e' trasmessa al Presidente Nazionale, all'Ufficio di Presidenza, al Tesoriere, al Collegio Nazionale di Garanzia. |
| Art. 14 I Dipartimenti Tematici e il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti
A sostegno dell'attivita' politica e programmatica del Partito sono costituiti appositi Di parti menti Tematici su temi definiti dall'Uffici o di Presidenza che nomina i Responsabili nazionali dei dipartimenti su proposta del Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici. I Responsabili nazionali dipartimenti durano in carica fino a revoca da parte dell'Ufficio di Presidenza. I Dipartimenti Tematici devono essere "aperti" al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile regionale di ogni singolo dipartimento tematico che svolge la su a attivita' raccordandosi con il corrispondente responsabile del dipartimento tematico nazionale. Ancorche' "laboratorio politico" del partito, i Di parti m enti Tematici non ne definiscono la linea politica, che e' invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Esecutivo nazionale, Presidente ed Uffici o di Presidenza) a supporto dei quali i dipartimenti operano, formulando pareri, proposte e iniziative. Sono costituiti i dipartimenti "REALTA' ITALIA DONNE", "REALTA' ITALIA GIOVANI" e "REALTA' ITALIA IMPRESE", i cui Responsabili nazionali sono nominati dall'Ufficio di Presidenza. |
| Art. 15
Codice Etico
Non possono aderire al Partito come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne al Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico, la cui redazione ed aggiornamento e' a cura dell'Ufficio di Presidenza. |
| Art. 16
Candidature
Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e del Codice Etico, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e delle province autonome, per i membri dei Consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i Sindaci e per i membri dei consigli comunali, sono approvate dal Presidente Nazionale del Partito sulla base delle proposte formulate dalle strutture regionali e territoriali del Partito. Le candidature possono essere sottoposte agli organi del Partito anche attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dall'Esecutivo nazionale. In ogni caso, il Partito favorisce la parita' fra i generi nelle candidature.
|
|
|
|