Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 aprile 2015 |
Riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ed, in particolare, l'art. 5, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nuovi criteri di territorialita' per l'IVA relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, nonche' l'istituzione di due regimi speciali (c.dd. regime non UE e regime UE - Mini One Stop Shop MOSS) cui possono aderire, rispettivamente, i soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e quelli stabiliti in uno Stato membro che rendono dette prestazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto; Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, l'art. 46, paragrafo 3, che autorizza lo Stato membro di identificazione a trattenere una quota dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti al regime speciale UE; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalita' d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito "decreto n. 633/1972", recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, "Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, che recepisce le disposizioni della citata direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015; Visto l'art. 74-octies del decreto n. 633/1972, inserito con l'art. 3 del citato decreto legislativo n.42/2015 e che, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' di versamento dell'IVA per i soggetti identificati in Italia che aderiscono ai suddetti regimi speciali ed, al comma 3, la definizione delle modalita' di ripartizione, tra gli Stati membri di consumo, dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali in Italia, di contabilizzazione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali negli altri Stati membri dell'Unione europea e relativa alle prestazioni di servizi rese in Italia, nonche' di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, recante "Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti" ed, in particolare, il capo IV, che disciplina le modalita' tecniche per la trasmissione via Internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dal decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2000; Visti i pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle entrate espressi, rispettivamente, con le note n. 20836 del 27 marzo 2015 e n. 48126 dell'8 aprile 2015;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali
1. Il versamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del decreto n. 633/1972 e' effettuato dai medesimi, senza la possibilita' di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: a) con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998; b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico e' indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. 2. Le somme riscosse con le modalita' di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite giornalmente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, lettera b), e, unitamente a quelle riscosse tramite bonifico, sono utilizzate secondo le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2
Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo
1. L'IVA riscossa con le modalita' di cui all'art. 1 e' ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta gia' attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo. 2. L'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo e' accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 3. L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies del decreto n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati membri, e' riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01. 4. La quota dell'IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di cui all'art. 74-sexies del decreto n. 633/1972, spettante fino all'anno 2018 all'Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, e' trattenuta e versata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01. |
| Art. 3
Eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione
1. Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza e' rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. 2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso e' rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. 3. I rimborsi di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972. |
| Art. 4
Modalita' di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la nuova contabilita' speciale
1. Ai fini di cui al presente decreto, le somme affluite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta riscossa e l'effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuita'. 2. Alla rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si provvede analogamente a quanto stabilito per la contabilita' speciale n.1777, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2015
Il direttore generale: Lapecorella |
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