Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 aprile 2015
Approvazione delle modifiche allo statuto RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 454, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo Unico della radiotelevisione";
Visto lo Statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 ottobre 2004 e successive modificazioni;
Vista la lettera del 27 febbraio 2015 (prot. P/9242), con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione S.p.A. ha chiesto l'approvazione del nuovo testo dell'art. 30 ed il quinto comma dell'art. 31 dello Statuto sociale, come deliberato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 19 febbraio 2015 (verbale a rogito Notaio Luca Tucci - n. 3193 di Repertorio, Raccolta n. 1538);
Visto il parere favorevole sulle modifiche allo statuto RAI espresso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 428, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 25 marzo 2015;
Considerato che la nuova formulazione dell'art. 30 e del quinto comma dell'art. 31 del suddetto Statuto e' conforme alle norme vigenti;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati l'art. 30 ed il quinto comma dell'art. 31 dello Statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. nel testo deliberato dall'Assemblea degli azionisti, nell'adunanza del 19 febbraio 2015, di seguito riportati: a) Art. 30 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
30.1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
30.2 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilita' previsti per gli amministratori.
30.3 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o societa' di consulenza o studi professionali.
30.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, solo per giusta causa.
30.5 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
30.6 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
30.7 - Il Consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
30.8 - Il Direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui all'art. 30.6 nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonche' la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneita' a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa' e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. b) Art. 31 - Collegio sindacale e controllo contabile
31.5 - Nel caso in cui, fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, numero 112, sia necessario procedere alla nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato o per altra causa, il nuovo collegio sindacale sara' nominato ai sensi del precedente art. 31.1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile per il caso di sostituzione dei sindaci.
Il presente decreto sara' trasmesso agli competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: Guidi
 
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