Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 6 maggio 2015, n. 52
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Elezione della Camera dei deputati

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;
b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti;
e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
Allegato 1
(articolo 2, comma 33)

« TABELLA A
(articolo 1, comma 2)



CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Sede dell'Ufficio
Circoscrizione centrale
circoscrizionale

1) Piemonte Torino
2) Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste Aosta
3) Lombardia Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento
5) Veneto Venezia
6) Friuli Venezia Giulia Trieste
7) Liguria Genova
8) Emilia-Romagna Bologna
9) Toscana Firenze 10) Umbria Perugia 11) Marche Ancona 12) Lazio Roma 13) Abruzzo L'Aquila 14) Molise Campobasso 15) Campania Napoli 16) Puglia Bari 17) Basilicata Potenza 18) Calabria Catanzaro 19) Sicilia Palermo 20) Sardegna Cagliari ».



 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale e' effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Puo' altresi' esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullita' della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».
6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».
7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;
b) dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e»;
c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».
8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma».
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione».
10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile».
11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A pena di nullita' dell'elezione nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali».
12. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle se-guenti: «del capoluogo della regione».
13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate».
14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;
b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»;
b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti»;
c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;
d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».
16. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale».
17. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresi' riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale».
18. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale».
19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale».
20. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».
21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o piu' candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto e' nullo.
5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e' nullo.
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui e' stato attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» e, nel quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista» sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza».
23. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».
24. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)».
25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalita' stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
26. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
27. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» e' sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» e' sostituita dalle seguenti: «collegio plurinominale».
28. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.
3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».
29. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
30. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»;
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1»;
d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato quando il candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato».
31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi e' collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali e' collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale »;
c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)».
32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o piu' liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli e' collegato. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli e' collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora piu' liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o piu' collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale e' nulla. E' nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ne' in altra circoscrizione.
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o piu' collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonche' il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista e' collegata. Nessuna lista puo' essere collegata a piu' di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista e' ridotto della meta'.
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-ter. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora piu' liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato, quando il candidato e' collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste circoscrizionali e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato.
3. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
Art. 93-quater. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalita' di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e' collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra e' data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui e' stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita', e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente, il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita' di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale».
33. La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.
37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalita' possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identita', deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta e' revocabile entro il medesimo termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita' previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
2) al comma 5, le parole: «, all'elettore che si presenti personalmente,» sono soppresse;
3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole:
«residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»;
e) l'articolo 19 e' abrogato;
f) all'articolo 20:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente legge»;
2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a: «all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».
38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Note all'art. 2:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, reca «Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati».
Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico.
1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai
sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La
restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e'
attribuita con il metodo del recupero proporzionale,
secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo
unico.».
Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto
di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della
lista, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del
candidato capolista. Puo' altresi' esprimere uno o due voti
di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei
candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di
espressione della seconda preferenza, a pena di nullita'
della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un
candidato di sesso diverso rispetto al primo.».
Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 11. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). - I
comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi
con speciali avvisi.
Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio
dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella
di convocazione dei comizi.».
Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 14. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti
o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono
depositare presso il Ministero dell'interno il proprio
statuto di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del
contrassegno deve essere indicata la denominazione del
partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 17. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). -
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati
debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno
supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi
plurinominali della circoscrizione e dei relativi
documenti. La designazione e' fatta con un unico atto,
autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni
suddette entro il 36° giorno antecedente quello della
votazione.
Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro
il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri
rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due,
incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente
comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.».
Il testo dell'art. 18-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 18-bis. 1. La presentazione delle liste di
candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi
plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da
non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di
collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e'
ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all' art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un
sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art.
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini
residenti all'estero l'autenticazione della firma deve
essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art. 17, primo
comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a
ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato
di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle
liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi
politici rappresentativi di minoranze linguistiche che
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato
della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e'
composta da un candidato capolista e da un elenco di
candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista
e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta'
del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e
non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio
plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista
nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura
superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita'
superiore, e nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista
secondo un ordine alternato di genere. A pena di
inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei
candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione
non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello
stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima.
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e'
allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di
sesso maschile e due di sesso femminile.».
Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 19. 1. A pena di nullita' dell'elezione nessun
candidato puo' essere incluso in liste con diversi
contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale
e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo
contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se
capolista e fino ad un massimo di dieci collegi
plurinominali. A pena di nullita' dell'elezione, nessun
candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.».
Il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 20. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n.
493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n.
1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati nei collegi
plurinominali devono essere presentate, per ciascuna
Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del
35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'
art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere
indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di
essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o
al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni
sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'art. 25.».
Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 21. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10,
ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale
del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona
diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di
cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
liste di candidati nei collegi plurinominali presentate e
delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e'
annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di
presentazione.».
Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 22. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14,
secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n.
493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli artt. 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori
prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'art. 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di
cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i
quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia
stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista
all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 e comunica
eventuali irregolarita' agli Uffici centrali
circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche
nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'art. 18-bis, comma 3, inserendo in
coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'art. 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera
a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'art. 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'art. 18-bis,
comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai
fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 18-bis e di
ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede
all'eventuale modifica della composizione delle liste dei
candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'art. 18-bis, comma 3, inserendo in
coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'art. 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera
a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'art. 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'art. 18-bis,
comma 3-bis;
7).
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
formali e deliberare in merito.».
Il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1);
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare
alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I
contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede
di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati
nell'ordine numerico di cui all'art. 18-bis, comma 3, sui
manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i
relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune
capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre
copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.».
Il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 30. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L.
16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a),
13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore antimeridiane del
giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di
sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione
delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.».
Il testo dell'art. 31 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 31. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L.
16 maggio 1956, n. 493, art. 16). - 1. Le schede sono di
carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'art. 24,
riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate inseriti al centro di appositi
rettangoli.
2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresi'
riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a
sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato
capolista nel collegio plurinominale. A destra del
contrassegno sono riportate due linee orizzontali per
l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda
preferenza.
2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella
scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti
rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al
ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio
e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio
centrale nazionale.».
Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 48. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio
votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche
se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune. I rappresentanti delle liste votano, previa
presentazione della tessera elettorale, nella sezione
presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati possono
votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio
plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera
elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti
come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune
del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della
forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa
presentazione della tessera elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti,
a cura del presidente in calce alla lista della sezione e
di essi e' presa nota nel verbale.».
Il testo dell'art. 53 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 53. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma
5° e 6°). - Negli ospedali e case di cura minori, il voto
degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le
ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della
sezione elettorale nel cui collegio plurinominale e' posto
il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori
del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla
presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura
che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con
le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente
in apposita lista aggiunta da allegare a quella della
sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso
di elezioni della Camera dei deputati e del Senato
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione
elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello
degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita
lista.».
Il testo dell'art. 58 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 58. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). -
Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla
matita copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno,
comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno
della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due voti
di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato
prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite
linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.
L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in
essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il
presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da
ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita'
e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha
facolta' di esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa
nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.».
Il testo dell'art. 68 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:

«Art. 68.

1.
2.
3. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attribuito il voto e il cognome
del candidato o dei candidati cui e' attribuita la
preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista e dei voti di preferenza.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le
schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o
scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.».
Il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 71. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli 46,
comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente, udito il
parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo
risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra
i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti
intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla
nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista e dei voti di preferenza
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale
circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.».
Il testo dell'art. 77 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 77. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'art. 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti
scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti
validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali del collegio plurinominale;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio della lista stessa;
3) determina il totale dei voti validi della
circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data
dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti
come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole
sezioni elettorali del collegio;
5) per ciascun collegio plurinominale, determina la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base
delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale
di cui al numero 2), nonche', ai fini di cui all'art. 83,
comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione di cui al numero 3).».
Il testo dell'art. 85 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 85. 1. Il deputato eletto in piu' collegi
plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera
dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima
proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.
Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.».
Il testo dell'art. 86 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 86. 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito,
nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al
candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero
di preferenze.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati si procede con le modalita' di cui
all'art. 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei
collegi uninominali delle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si
procede ad elezioni suppletive.
3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio
attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio e'
attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al
candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'art. 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
quanto applicabili.».
Il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 92. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L.
16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°). -
L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli
effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre
1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni
seguenti:
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale
nazionale nella determinazione della cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla
determinazione del numero di voti considerato come soglia
di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio
della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai
fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre
circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei
seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio
uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di
quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato
proclamato eletto;
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della
meta';
2-bis) le liste di cui all'art. 14 presentano
candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale.
Alla presentazione delle candidature nel collegio
uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano
le disposizioni di cui all'art. 93-bis, comma 3, primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche' le
disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo;
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello
dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun
candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del
Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito
dall'art. 93-ter, comma 1.
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico
segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto
espresso in favore della lista o di una delle liste cui e'
collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso
anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il
voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato
nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in
favore della lista cui questi e' collegato quando il
candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto espresso
contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore
del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle
liste cui questi e' collegato.».
Il testo dell'art. 93 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 93. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68,
e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e
39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art.
13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di
Ufficio centrale circoscrizionale.
L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle
sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e,
correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma
dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui
questi e' collegato e dei voti attribuiti al candidato ai
sensi dell'art. 92, secondo comma, ultimo periodo.
Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale
comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto,
con indicazione della lista o delle liste alle quali e'
collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna
lista di cui all'art. 14 e il totale dei voti validi nel
collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le
modalita' di cui all'art. 93-quater, comma 6, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il
ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si
svolge sull'intero territorio nazionale;
E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad
una lista ammessa ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero
3).
In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato
piu' anziano di eta'.».
La legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficciale 5 gennaio 2002, n. 4.
Il testo dell'art. 12 della citata legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 12. 1. Il Ministero dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i
modelli delle schede elettorali non piu' tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano,
con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile,
con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilita', agli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge il plico
contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale
e la relativa busta ed una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico
contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle
modalita' per l'espressione del voto e le liste dei
candidati nella ripartizione di appartenenza di cui
all'art. 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia,
non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al
Ministero degli affari esteri.».
Il testo dell'art. 13 della citata legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 13. 1. Presso l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale
per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei
voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'art.
6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede
ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita'
di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio
elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun
seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da
quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del
presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente,
prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il
segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.».
Il testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge 27
dicembre 2001, n. 459, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«(Omissis).
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
consegna al presidente del seggio copia autentica degli
elenchi di cui all'art. 12, comma 7, dei cittadini aventi
diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella
ripartizione assegnata.
(Omissis).».
Il testo dell'art. 20 della citata legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 20. 1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio
previste dall'art. 117 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, e dall'art. 26 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, nonche', limitatamente alle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle
previste dall'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5
dell'art. 4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza
negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni
diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione
politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente
che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in
condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza,
ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge.
2. Gli elettori residenti negli Stati di cui al comma
1-bis, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo
del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve
presentare apposita istanza all'ufficio consolare della
circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio
nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno
degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale
e del biglietto di viaggio.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27
dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109.
 
Art. 3

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che»;
d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».

Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 42. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e
36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5).
- La sala delle elezioni deve avere una sola porta
d'ingresso aperta al pubblico.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali
possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale
soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che
i rappresentanti di lista possano girarvi attorno,
allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere
fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai
portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro
spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da
impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati devono essere
visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni
elettorali, in modo che possano essere letti dagli
intervenuti.».
Per il testo dell'art. 58 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 2.
Il testo dell'art. 67 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 67. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6
febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli
elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e
64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e
dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53,
dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso
bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno
due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e'
immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del
comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del
Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne
abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o
il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali
schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al
presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2,
consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al
Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale
competente, che ne rilascia ricevuta.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel
processo verbale.».
 
Art. 4
Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise e' costituita in un unico collegio plurinominale;
b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento di province diverse, purche' contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia:
e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio puo' essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia;
f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in piu' di una circoscrizione provinciale;
g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il
seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cosi' come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 2.
Si riporta il testo dell'art. 56 della Costituzione:
«Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti.».
Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, reca:
«Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei
deputati».
Per il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cosi' come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 2.
Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277
(Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), e'
il seguente:
«Art. 7. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, un decreto legislativo per la determinazione dei
collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
del relativo bacino territoriale e di norma la sua
omogeneita' economico-sociale e le sue caratteristiche
storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo
il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
collegi, di norma, non possono includere il territorio di
comuni appartenenti a province diverse, ne' dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il
comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
del comune medesimo o della medesima citta' metropolitana
istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella
presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio puo'
scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della
circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o
in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della
popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per il numero dei collegi uninominali
compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone
in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione
sono giustificati non oltre il limite del quindici per
cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi
uninominali compresi in ogni circoscrizione e' determinato
dal prodotto, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50,
ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che
la presiede, e da dieci docenti universitari o altri
esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione
e' chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni
dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni
della Commissione di esperti, prima della sua approvazione
da parte del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alle
Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo
schema si discosti dalle proposte della Commissione di
esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il
parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una
relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora
gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Il Governo e' delegato altresi' ad adottare, entro
lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni
strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
legge.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e
la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del
comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
avverta la necessita', la Commissione formula le
indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti
delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei
collegi elettorali in Italia e all'estero si procede
altresi', con norme di legge, nel caso di modifica
costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del
voto da parte degli italiani all'estero.».
Il testo dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n.
38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
«Art. 26. Disposizioni in materia elettorale.
1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per
favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati
appartenenti alla minoranza slovena.».
 
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