Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54
Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Obiettivo e definizioni

1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonche' le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) "autorita' di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
d) "informazioni o analisi", le informazioni e/o l'intelligence di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorita' di un altro Stato membro, nonche' le informazioni e i dati detenuti da autorita' pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi;
e) "indagine penale", il procedimento penale;
f) "mezzi coercitivi", le attivita' di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;
g) "operazione informativa o investigativa criminale", l'operazione di intelligence criminale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioe' una fase procedurale precedente all'indagine penale, nella quale un'autorita' competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da autorita' di un altro Stato membro;
i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza.
4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;
b) "EUROJUST", l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;
c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonche' quelli commessi per realizzare il furto di identita' relativo ai dati personali;
e) "scambio spontaneo di informazioni o analisi", la comunicazione ad un'autorita' di un altro Stato membro di informazioni o analisi effettuata d'iniziativa da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del
18 dicembre 2006, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre
2006, n. L 386.
- La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 1:
- Per la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,
del 18 dicembre 2006 si veda nelle note alle premesse.
- L'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1981, n. 100, S.O., cosi' recita:
"Art. 16. (Forze di polizia) - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.".
- La decisione del Consiglio dell'Unione Europea
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 e' pubblicata nella
G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63.
- La legge 14 marzo 2005, n. 41 (Attuazione della
decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio
dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per
rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'.)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2005, n.
72.
- La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L
190.
- L'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
"Art. 8. (Consegna obbligatoria) - 1. Si fa luogo alla
consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti
seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il
massimo della pena o della misura di sicurezza privativa
della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o piu'
persone finalizzata alla commissione di piu' delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica
incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di
uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale,
al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato
ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche,
economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante
violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita', a fare
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno
Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di
sottoporla a schiavitu' o al lavoro forzato o
all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni
sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti
diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di
un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una
persona di eta' infantile al fine di produrre, con
qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio,
distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale
pornografico in cui e' riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire,
commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare
o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni
vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o
psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o
importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della
legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere
denaro o altra utilita' in relazione al compimento o al
mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico
ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione
intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte
nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle
Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita'
europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali
fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati
inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od
omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o
di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre
utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi
corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in
qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri
un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto
diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un
sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi
informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in
essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico
non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi
derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di
sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua,
il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione
di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o
nelle acque e la gestione abusiva di una discarica;
possedere, catturare e commerciare specie animali e
vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti
a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato
di una persona che non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o
lesioni personali della medesima gravita' di quelle
previste dall' articolo 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un
organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della liberta' personale o
tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di
ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di
costringere un terzo, sia questi uno Stato, una
organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona
fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche,
a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando
la liberazione della persona sequestrata a tale azione od
omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come
manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo
di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del
colore della pelle, della razza, della religione
professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica;
esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro
l'umanita';
t) impossessarsi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per se' o per altri, facendo uso delle armi o a seguito
dell'attivita' di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali,
compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri,
procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o
qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o
la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti
commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare
traffico di documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e
di altri fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e
radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati,
o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od
occultare, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti
sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita';
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni
ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche,
sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che
comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.
2. L'autorita' giudiziaria italiana accerta quale sia
la definizione dei reati per i quali e' richiesta la
consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione,
e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma
1.
3. Se il fatto non e' previsto come reato dalla legge
italiana, non si da' luogo alla consegna del cittadino
italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza,
senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro
di emissione in base alla quale e' stato emesso il mandato
d'arresto europeo.".
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine, le condizioni e le modalita' con le quali:
a) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e le autorita' di un altro Stato membro si scambiano, su richiesta, le informazioni o le analisi di cui esse dispongono, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;
b) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni e/o analisi che possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo ovvero alla prevenzione di questi ultimi.
2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano l'obbligo per le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge di acquisire e conservare, anche attraverso mezzi coercitivi, informazioni o analisi che non siano nella propria disponibilita'.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.
4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in conformita' alla Convenzione Europol, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e con Eurojust in conformita' alla decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attivita' criminale di loro competenza.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni o di analisi presentate dall'autorita' di un Paese associato Schengen.

Note all'art. 2:
- La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L
190.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7 e 8 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187:
"Art. 4. (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza) - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti
di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali; (8)
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai
fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla
loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del
comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS
e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo
7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente
sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.".
"Art. 6. (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.".
"Art. 7. (Agenzia informazioni e sicurezza interna) -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.".
"Art. 8. (Esclusivita' delle funzioni attribuite al
DIS, all'AISE e all'AISI) - 1. Le funzioni attribuite dalla
presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono
essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato
maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti
di carattere tecnico, militare e di polizia militare, e in
particolare ogni attivita' informativa utile al fine della
tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate
all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per
la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con
l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
- La decisione del Consiglio dell'Unione Europea
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 e' pubblicata nella
G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63.
 
Art. 3
Soggetti competenti e presupposti
della richiesta di informazioni o analisi

1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro Stato membro puo' essere formulata da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili in quello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1, puo' riguardare soltanto informazioni o analisi non eccedenti le finalita' per cui esse vengono presentate.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione della richiesta
alle autorita' di un altro Stato membro

1. La richiesta di informazioni o analisi e' presentata all'autorita' di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di comunicazione.
2. Nel caso in cui le informazioni o analisi riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali, la richiesta e' presentata al punto di contatto dello Stato membro.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, e' presentata, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano l'utilizzo del canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi richieste.
4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al comma 3, specifica:
a) le informazioni o le analisi richieste;
b) i motivi e le finalita' per le quali le informazioni o le analisi sono richiesti;
c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi;
d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o le analisi siano disponibili nel Paese dell'autorita' cui viene inoltrata la richiesta.
5. Con la richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge indica altresi' il termine, tra quelli riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale l'autorita' di un altro Stato membro e' tenuta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro, a comunicare le informazioni o le analisi. Il termine e' individuato tenendo conto delle effettive esigenze, per le quali l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge ha richiesto le informazioni o le analisi.
 
Art. 5
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da
quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o
prescrizioni imposte

1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza le informazioni o le analisi per le finalita' per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' dello Stato membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o delle analisi, in relazione alle quali l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato l'esistenza di requisiti di segretezza delle indagini.
2. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti e' consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' ovvero dal punto di contatto dello Stato membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di comunicazione utilizzato per la presentazione dell'originaria richiesta di informazioni o di analisi.
3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' utilizzare le informazioni o le analisi ricevute in deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a favore del Parlamento, dell'Autorita' Giudiziaria, ovvero di organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge acquisisce il preventivo parere dell'autorita' o del punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione o l'analisi.
4. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi in deroga alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 e' effettuata tenendo per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista comunicati dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.
5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge fornisce all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro notizie o ragguagli circa l'utilizzazione e il trattamento delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste formulate in merito a specifici casi dall'autorita' o dal punto di contatto di uno Stato membro.
 
Art. 6
Utilizzazione delle informazioni o delle analisi
come prova nell'ambito di un'indagine penale

1. Le informazioni o le analisi possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi. In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L'autorizzazione non e' comunque necessaria nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia gia' autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto della trasmissione delle informazioni o delle analisi.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o le analisi detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facolta' difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.

Note all'art. 6:
- La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L
190.

- L'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., cosi' recita:
"Art. 78. (Acquisizione di atti di un procedimento
penale straniero) - 1. La documentazione di atti di un
procedimento penale compiuti da autorita' giudiziaria
straniera puo' essere acquisita a norma dell'articolo 238
del codice.
2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il
dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame
testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche
mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.".
 
Art. 7
Soggetti competenti a presentare
la richiesta di informazioni o analisi

1. La richiesta di informazioni o analisi puo' essere rivolta ad un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti:
a) un'autorita' di un altro Stato membro;
b) il punto di contatto dello Stato membro.
 
Art. 8
Informazioni e analisi
suscettibili di comunicazione

1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all'articolo 9, possono formare oggetto di comunicazione all'autorita' o al punto di contatto nazionale le informazioni o le analisi, anche acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella disponibilita' delle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o analisi da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria dello Stato membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o analisi non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi come prove dinanzi a un'autorita' giudiziaria, salvo che non sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.
 
Art. 9
Casi di rifiuto della comunicazione

1. La comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui:
a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di Stato;
b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;
d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione informativa o investigativa criminale o, comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone;
e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o delle analisi all'autorita' o al punto di contatto dello Stato richiedente.
2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresi', rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state richieste.
3. La comunicazione puo', altresi', essere negata quando la richiesta di informazioni o di analisi si riferisce:
a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 329 e 391-bis del
codice di procedura penale:
"Art. 329. (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto
previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto
motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di
essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati
presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.".
"Art. 391-quinquies. (Potere di segretazione del
pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche esigenze
attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di
comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine
di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una
durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di
cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le
dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali
conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.".
 
Art. 10
Disposizioni generali concernenti la presentazione della
richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi

1. Ai fini del presente decreto, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste di informazioni o analisi finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato che sono presentate secondo le seguenti modalita':
a) la richiesta e' inoltrata attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4;
b) la richiesta e' presentata utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all'articolo 7.
2. La richiesta di informazioni o analisi deve, altresi', precisare:
a) i motivi di fatto per i quali l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le analisi richieste siano disponibili nella Repubblica italiana;
b) i motivi e le finalita' per le quali vengono richieste le informazioni o le analisi;
c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi.
3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta alla richiesta di informazioni e le analisi, utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro, debitamente compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione utilizzato.
 
Art. 11
Procedimento ordinario di comunicazione
delle informazioni o delle analisi

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di analisi e' trattata dall'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima richiesta e' stata presentata.
2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge risponde entro i seguenti termini:
a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente;
b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi.
3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o analisi entro i termini di cui al comma 2, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale e' possibile fornire la risposta. A tal fine l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro.

Note all'art. 11:
- La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L
190.
 
Art. 12
Procedimento di comunicazione delle informazioni
o delle analisi nei casi di urgenza

1. Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;
b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;
c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente.
2. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale;
3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima.
4. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare la comunicazione delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione e' effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.
 
Art. 13
Procedimento di comunicazione di informazioni o di analisi coperte
dal segreto relative a indagini penali
1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o le analisi possono essere fornite solo previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.
2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi richieste all'autorita' giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato.
3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorita' giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.

Note all'art. 13:
- Per gli articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9.
 
Art. 14
Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione
delle informazioni o delle analisi comunicate

1. Le informazioni o le analisi sono utilizzate dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro per le finalita' per le quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica.
2. Nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto nazionale chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni o le analisi gia' comunicate per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione ove cio' sia consentito dalle norme dell'ordinamento.
3. All'atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano l'eventuale necessita' di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza dei procedimenti penali in corso.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale possono, altresi', imporre all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro:
a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle informazioni o delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla base delle vigenti norme del diritto interno;
b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione informativa o investigativa criminale nell'ambito delle quali e' avvenuto lo scambio delle informazioni o delle analisi.
5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state comunicate informazioni o analisi ragguagli in merito al loro trattamento o al loro utilizzo.
6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro segnali l'esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o le analisi a favore dell'autorita' giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle autorita' del medesimo Stato incaricate dell'applicazione della legge, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1.
 
Art. 15
Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o
delle analisi come prove in procedimenti giudiziari

1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare informazioni o analisi gia' comunicate come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria del medesimo Stato, l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' giudiziaria sulla base delle disposizioni dell'ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non e' necessaria nel caso in cui l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale abbiano gia' autorizzato l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi ad un'autorita' giudiziaria all'atto della loro comunicazione.
 
Art. 16
Condizioni e modalita' per lo scambio
spontaneo di informazioni o analisi

1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi, nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le informazioni o le analisi possano contribuire, all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o le analisi sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui predetti reati.
2. Lo scambio spontaneo di informazioni o analisi puo' essere omesso nei casi previsti dall'articolo 9.
3. Nel caso in cui le informazioni o analisi siano coperte dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione all'effettuazione dello scambio spontaneo all'autorita' giudiziaria secondo le modalita' stabilite dall'artioclo 13. Non si fa luogo allo scambio spontaneo delle informazioni o delle analisi coperte dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata.
4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle normative che ne regolano l'utilizzo.

Note all'art. 16:
- La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L
190.
- Per gli articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9.
 
Art. 17
Finalita' dei trattamenti dei dati

1. I dati personali trattati ai sensi del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' connesse a indagini penali o a operazioni informative o investigative criminali.
 
Art. 18
Protezione dei dati personali

1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o analisi disciplinate dal presente decreto si applicano le norme in materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a).
2. Ai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del presente decreto, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati da essi effettuati per le finalita' del presente decreto.

Note all'art. 18:
- Il Capo I della Parte II, Titolo II, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., cosi' recita:
"Capo I Profili generali - Art. 53.(Ambito applicativo
e titolari dei trattamenti) - 1. Agli effetti del presente
codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i
trattamenti di dati personali direttamente correlati
all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice
di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei
reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da
disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati
dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi,
ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da
disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se
il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno,
previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi
titolari.
Art. 54. (Modalita' di trattamento e flussi di dati) -
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformita' alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli
dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalita' amministrative che non richiedono
il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei
documenti che li contengono.
Art. 55. (Particolari tecnologie) - 1. Il trattamento
di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. (Tutela dell'interessato) - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si
applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire
nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi,
uffici o comandi di polizia.
Art. 57. (Disposizioni di attuazione) - 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sono individuate le modalita' di attuazione dei principi
del presente codice relativamente al trattamento dei dati
effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e'
correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche
relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio
di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per
esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
di interessati e della conservazione separata da altri dati
che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di
conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche'
alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e
di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice.".
 
Art. 19
Verifica della qualita'
dei dati comunicati o ricevuti

1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o analisi.
2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato le predette informazioni o analisi.
3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi che non avrebbero dovuto essere ricevute.
4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi lecitamente ricevute:
a) nel caso in cui esse non sono o non sono piu' necessarie alle finalita' per le quali sono state trasmesse dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi sono state trasmesse senza richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie per le finalita' per le quali sono state trasmesse;
b) al termine del periodo massimo di conservazione delle informazioni o delle analisi stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo massimo all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o le analisi sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per lo svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero l'esecuzione di sanzioni penali.
5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.
 
Art. 20
Diritti dell'interessato

1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, previo accertamento dell'identita' del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita' o al punto di contatto di uno Stato.
2. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
3. L'autorita' o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
4. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 20:
- L'articolo 10 della citata legge 1° aprile 1981, n.
121, cosi' recita:
"Art. 10. (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando
nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita'
precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi."
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.".
 
Art. 21
Misure di sicurezza

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale registrano, per quanto di rispettiva competenza, in appositi file di log le comunicazioni di informazioni o di analisi effettuate ai sensi del presente decreto.

Note all'art. 21:
- L'articolo 31 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003 , n. 196, cosi' recita:
"Art. 31. (Obblighi di sicurezza) - 1. I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.".
- L'articolo 32 del citata decreto legislativo 30
giugno 2003 , n. 196, cosi' recita:
"Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico) - 1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31,
anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli
adempimenti di cui all'articolo 32-bis.
1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di
cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle
reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale
autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
la protezione dei dati relativi al traffico ed
all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica
di sicurezza.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.".
- L'articolo 32-bis del citato decreto legislativo 30
giugno 2003 , n. 196, cosi' recita:
"Art. 32-bis. (Adempimenti conseguenti ad una
violazione di dati personali) - 1. In caso di violazione di
dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti
ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di
arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza
di contraente o di altra persona, il fornitore comunica
anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se
il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato
misure tecnologiche di protezione che rendono i dati
inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto
della violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il
Garante puo', considerate le presumibili ripercussioni
negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare
al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona
contiene almeno una descrizione della natura della
violazione di dati personali e i punti di contatto presso
cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le
misure raccomandate per attenuare i possibili effetti
pregiudizievoli della violazione di dati personali. La
comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze
della violazione di dati personali e le misure proposte o
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento,
orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in
cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni
di dati personali, al formato applicabile a tale
comunicazione, nonche' alle relative modalita' di
effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche
di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE,
come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle
violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in
cui si sono verificate, le loro conseguenze e i
provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da
consentire al Garante di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente articolo. Nell'inventario
figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi
l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli
stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito
ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a
consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di
cui al presente articolo.".
- L'articolo 33 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003 , n. 196, cosi' recita:
"Art. 33. (Misure minime) - 1. Nel quadro dei piu'
generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.".
- L'articolo 34 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003 , n. 196, cosi' recita:
"Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) - 1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g);
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalita' le attivita' organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilita' e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro.".
- L'articolo 35 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003 , n. 196, cosi' recita:
"Art. 35. (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici) - 1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e'
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di
atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.".
- L'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 36. (Adeguamento) - 1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la
semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.".
 
Art. 22
Autorita' nazionale di controllo

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003 , n. 196, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 23
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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