Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2015 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54 |
Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Obiettivo e definizioni
1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. 2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonche' le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) "autorita' di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni; c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006; d) "informazioni o analisi", le informazioni e/o l'intelligence di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorita' di un altro Stato membro, nonche' le informazioni e i dati detenuti da autorita' pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi; e) "indagine penale", il procedimento penale; f) "mezzi coercitivi", le attivita' di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge; g) "operazione informativa o investigativa criminale", l'operazione di intelligence criminale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioe' una fase procedurale precedente all'indagine penale, nella quale un'autorita' competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti; h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da autorita' di un altro Stato membro; i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza. 4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per: a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge; b) "EUROJUST", l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41; c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009; d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonche' quelli commessi per realizzare il furto di identita' relativo ai dati personali; e) "scambio spontaneo di informazioni o analisi", la comunicazione ad un'autorita' di un altro Stato membro di informazioni o analisi effettuata d'iniziativa da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° aprile 1981, n. 121, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. - La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 386. - La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Note all'art. 1: - Per la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006 si veda nelle note alle premesse. - L'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: "Art. 16. (Forze di polizia) - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.". - La decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63. - La legge 14 marzo 2005, n. 41 (Attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2005, n. 72. - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. - L'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: "Art. 8. (Consegna obbligatoria) - 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni: a) partecipare ad una associazione di tre o piu' persone finalizzata alla commissione di piu' delitti; b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali; c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitu' o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali; d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di eta' infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui e' riprodotto un minore; e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope; f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente; g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilita' in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio; h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico; i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore; m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti; n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette; o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente; p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravita' di quelle previste dall' articolo 583 del codice penale; q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; r) privare una persona della liberta' personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione; s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanita'; t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attivita' di un gruppo organizzato; u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza; aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto; bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi; cc) falsificare mezzi di pagamento; dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita; ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto; gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita'; hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumita' pubblica; ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica. 2. L'autorita' giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali e' richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1. 3. Se il fatto non e' previsto come reato dalla legge italiana, non si da' luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale e' stato emesso il mandato d'arresto europeo.". |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine, le condizioni e le modalita' con le quali: a) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e le autorita' di un altro Stato membro si scambiano, su richiesta, le informazioni o le analisi di cui esse dispongono, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali; b) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni e/o analisi che possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo ovvero alla prevenzione di questi ultimi. 2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano l'obbligo per le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge di acquisire e conservare, anche attraverso mezzi coercitivi, informazioni o analisi che non siano nella propria disponibilita'. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica. 4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in conformita' alla Convenzione Europol, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e con Eurojust in conformita' alla decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attivita' criminale di loro competenza. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni o di analisi presentate dall'autorita' di un Paese associato Schengen.
Note all'art. 2: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. - Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: "Art. 4. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; (8) e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.". "Art. 6. (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.". "Art. 7. (Agenzia informazioni e sicurezza interna) - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.". "Art. 8. (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI) - 1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico, militare e di polizia militare, e in particolare ogni attivita' informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - La decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63. |
| Art. 3 Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o analisi
1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro Stato membro puo' essere formulata da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o analisi siano disponibili in quello Stato. 2. La richiesta di cui al comma 1, puo' riguardare soltanto informazioni o analisi non eccedenti le finalita' per cui esse vengono presentate. |
| Art. 4 Modalita' di presentazione della richiesta alle autorita' di un altro Stato membro
1. La richiesta di informazioni o analisi e' presentata all'autorita' di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di comunicazione. 2. Nel caso in cui le informazioni o analisi riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali, la richiesta e' presentata al punto di contatto dello Stato membro. 3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, e' presentata, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano l'utilizzo del canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi richieste. 4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al comma 3, specifica: a) le informazioni o le analisi richieste; b) i motivi e le finalita' per le quali le informazioni o le analisi sono richiesti; c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi; d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o le analisi siano disponibili nel Paese dell'autorita' cui viene inoltrata la richiesta. 5. Con la richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge indica altresi' il termine, tra quelli riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale l'autorita' di un altro Stato membro e' tenuta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro, a comunicare le informazioni o le analisi. Il termine e' individuato tenendo conto delle effettive esigenze, per le quali l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge ha richiesto le informazioni o le analisi. |
| Art. 5 Utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o prescrizioni imposte
1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza le informazioni o le analisi per le finalita' per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' dello Stato membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o delle analisi, in relazione alle quali l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato l'esistenza di requisiti di segretezza delle indagini. 2. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti e' consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' ovvero dal punto di contatto dello Stato membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di comunicazione utilizzato per la presentazione dell'originaria richiesta di informazioni o di analisi. 3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' utilizzare le informazioni o le analisi ricevute in deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a favore del Parlamento, dell'Autorita' Giudiziaria, ovvero di organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge acquisisce il preventivo parere dell'autorita' o del punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione o l'analisi. 4. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi in deroga alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 e' effettuata tenendo per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista comunicati dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. 5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge fornisce all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro notizie o ragguagli circa l'utilizzazione e il trattamento delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste formulate in merito a specifici casi dall'autorita' o dal punto di contatto di uno Stato membro. |
| Art. 6 Utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova nell'ambito di un'indagine penale
1. Le informazioni o le analisi possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o delle analisi. In tal caso, l'autorizzazione e' richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L'autorizzazione non e' comunque necessaria nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia gia' autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto della trasmissione delle informazioni o delle analisi. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o le analisi detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facolta' difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.
Note all'art. 6: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. - L'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., cosi' recita: "Art. 78. (Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero) - 1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorita' giudiziaria straniera puo' essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice. 2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.". |
| Art. 7 Soggetti competenti a presentare la richiesta di informazioni o analisi
1. La richiesta di informazioni o analisi puo' essere rivolta ad un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti: a) un'autorita' di un altro Stato membro; b) il punto di contatto dello Stato membro. |
| Art. 8 Informazioni e analisi suscettibili di comunicazione
1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all'articolo 9, possono formare oggetto di comunicazione all'autorita' o al punto di contatto nazionale le informazioni o le analisi, anche acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella disponibilita' delle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. 2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o analisi da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria dello Stato membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o analisi non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi come prove dinanzi a un'autorita' giudiziaria, salvo che non sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15. |
| Art. 9 Casi di rifiuto della comunicazione
1. La comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui: a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di Stato; b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13; d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione informativa o investigativa criminale o, comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone; e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o delle analisi all'autorita' o al punto di contatto dello Stato richiedente. 2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresi', rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state richieste. 3. La comunicazione puo', altresi', essere negata quando la richiesta di informazioni o di analisi si riferisce: a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno; b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 329 e 391-bis del codice di procedura penale: "Art. 329. (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.". "Art. 391-quinquies. (Potere di segretazione del pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una durata superiore a due mesi. 2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.". |
| Art. 10 Disposizioni generali concernenti la presentazione della richiesta e la comunicazione di informazioni o analisi
1. Ai fini del presente decreto, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste di informazioni o analisi finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato che sono presentate secondo le seguenti modalita': a) la richiesta e' inoltrata attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4; b) la richiesta e' presentata utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all'articolo 7. 2. La richiesta di informazioni o analisi deve, altresi', precisare: a) i motivi di fatto per i quali l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o le analisi richieste siano disponibili nella Repubblica italiana; b) i motivi e le finalita' per le quali vengono richieste le informazioni o le analisi; c) il nesso tra le finalita' della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o le analisi. 3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta alla richiesta di informazioni e le analisi, utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro, debitamente compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione utilizzato. |
| Art. 11 Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o delle analisi
1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di analisi e' trattata dall'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima richiesta e' stata presentata. 2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge risponde entro i seguenti termini: a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente; b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi. 3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o analisi entro i termini di cui al comma 2, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale e' possibile fornire la risposta. A tal fine l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro.
Note all'art. 11: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. |
| Art. 12 Procedimento di comunicazione delle informazioni o delle analisi nei casi di urgenza
1. Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo; b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali; c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente. 2. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale; 3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima. 4. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare la comunicazione delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione e' effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. |
| Art. 13 Procedimento di comunicazione di informazioni o di analisi coperte dal segreto relative a indagini penali 1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o le analisi possono essere fornite solo previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. 2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi richieste all'autorita' giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato. 3. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorita' giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.
Note all'art. 13: - Per gli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9. |
| Art. 14 Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi comunicate
1. Le informazioni o le analisi sono utilizzate dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro per le finalita' per le quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica. 2. Nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto nazionale chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni o le analisi gia' comunicate per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione ove cio' sia consentito dalle norme dell'ordinamento. 3. All'atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano l'eventuale necessita' di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza dei procedimenti penali in corso. 4. Con la comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale possono, altresi', imporre all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro: a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle informazioni o delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla base delle vigenti norme del diritto interno; b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione informativa o investigativa criminale nell'ambito delle quali e' avvenuto lo scambio delle informazioni o delle analisi. 5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state comunicate informazioni o analisi ragguagli in merito al loro trattamento o al loro utilizzo. 6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro segnali l'esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o le analisi a favore dell'autorita' giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle autorita' del medesimo Stato incaricate dell'applicazione della legge, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1. |
| Art. 15 Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prove in procedimenti giudiziari
1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare informazioni o analisi gia' comunicate come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria del medesimo Stato, l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' giudiziaria sulla base delle disposizioni dell'ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non e' necessaria nel caso in cui l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale abbiano gia' autorizzato l'utilizzazione delle informazioni o delle analisi come prova dinanzi ad un'autorita' giudiziaria all'atto della loro comunicazione. |
| Art. 16 Condizioni e modalita' per lo scambio spontaneo di informazioni o analisi
1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi, nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le informazioni o le analisi possano contribuire, all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o le analisi sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui predetti reati. 2. Lo scambio spontaneo di informazioni o analisi puo' essere omesso nei casi previsti dall'articolo 9. 3. Nel caso in cui le informazioni o analisi siano coperte dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione all'effettuazione dello scambio spontaneo all'autorita' giudiziaria secondo le modalita' stabilite dall'artioclo 13. Non si fa luogo allo scambio spontaneo delle informazioni o delle analisi coperte dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata. 4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle normative che ne regolano l'utilizzo.
Note all'art. 16: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. - Per gli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9. |
| Art. 17 Finalita' dei trattamenti dei dati
1. I dati personali trattati ai sensi del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' connesse a indagini penali o a operazioni informative o investigative criminali. |
| Art. 18 Protezione dei dati personali
1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o analisi disciplinate dal presente decreto si applicano le norme in materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a). 2. Ai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del presente decreto, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati da essi effettuati per le finalita' del presente decreto.
Note all'art. 18: - Il Capo I della Parte II, Titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., cosi' recita: "Capo I Profili generali - Art. 53.(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) - 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. Art. 54. (Modalita' di trattamento e flussi di dati) - 1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53. 2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53. 4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono. Art. 55. (Particolari tecnologie) - 1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39. Art. 56. (Tutela dell'interessato) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia. Art. 57. (Disposizioni di attuazione) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare riguardo: a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi; b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo; d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati; e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge; f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.". |
| Art. 19 Verifica della qualita' dei dati comunicati o ricevuti
1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o analisi. 2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato le predette informazioni o analisi. 3. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi che non avrebbero dovuto essere ricevute. 4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancella le informazioni o le analisi lecitamente ricevute: a) nel caso in cui esse non sono o non sono piu' necessarie alle finalita' per le quali sono state trasmesse dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi sono state trasmesse senza richiesta, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie per le finalita' per le quali sono state trasmesse; b) al termine del periodo massimo di conservazione delle informazioni o delle analisi stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo massimo all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o le analisi sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per lo svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero l'esecuzione di sanzioni penali. 5. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le finalita' che ne hanno impedito la cancellazione. |
| Art. 20 Diritti dell'interessato
1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, previo accertamento dell'identita' del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita' o al punto di contatto di uno Stato. 2. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1. 3. L'autorita' o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 4. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 20: - L'articolo 10 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi' recita: "Art. 10. (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi." - Il decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.". |
| Art. 21 Misure di sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale registrano, per quanto di rispettiva competenza, in appositi file di log le comunicazioni di informazioni o di analisi effettuate ai sensi del presente decreto.
Note all'art. 21: - L'articolo 31 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, cosi' recita: "Art. 31. (Obblighi di sicurezza) - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.". - L'articolo 32 del citata decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, cosi' recita: "Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis. 1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.". - L'articolo 32-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, cosi' recita: "Art. 32-bis. (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali) - 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante. 2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione. 4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante puo', considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. 5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio. 6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonche' alle relative modalita' di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.". - L'articolo 33 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, cosi' recita: "Art. 33. (Misure minime) - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.". - L'articolo 34 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, cosi' recita: "Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) - 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi; g); h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 1-bis. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.". - L'articolo 35 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, cosi' recita: "Art. 35. (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) - 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.". - L'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 36. (Adeguamento) - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.". |
| Art. 22 Autorita' nazionale di controllo
1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 23 Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 aprile 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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